Art. 2.

  1.  All'Allegato  3  della  parte  terza  del decreto legislativo 3
aprile  2006, n. 152, il punto 1.1.1 e' sostituito dal punto 1.1.1 di
cui all'Allegato 2 del presente decreto.
 
          Nota all'art. 2:
             -  Si riporta l'allegato 3 della parte terza del decreto
          legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  punto  1.1.1  come
          modificato dall'articolo 2 del presente regolamento:

              1.1.1 - FISSAZIONE DELLE CONDIZIONI DI RIFERIMENTO
                TIPO-SPECIFICHE PER I CORPI IDRICI SUPERFICIALI

          D.1. Premessa
             Per   ciascun   tipo   di   corpo  idrico  superficiale,
          individuato  in  base  a  quanto riportato nella precedente
          sezione A al presente punto, sono definite:
              a)  le  condizioni  idromorfologiche  e fisico-chimiche
          tipo-specifiche  che  rappresentano i valori degli elementi
          di qualita' idromorfologica e fisico-chimica che l'Allegato
          1,   punto  A.1  alla  parte  terza  del  presente  decreto
          legislativo,  stabilisce  per  tale  tipo  di  corpo idrico
          superficiale  in  stato  ecologico  elevato, quale definito
          nella pertinente tabella dell'Allegato 1, punto A.2;
              b)    le    condizioni    biologiche   di   riferimento
          tipo-specifiche  che  rappresentano i valori degli elementi
          di qualita' biologica che l'Allegato 1, punto A.1 specifica
          per   tale  tipo  di  corpo  idrico  supediciale  in  stato
          ecologico  elevato, quale definito nella pertinente tabella
          dell'Allegato 1, punto A.2.
             Nell'applicare  le  procedure  previste  nella  presente
          sezione  ai corpi idrici superficiali fortemente modificati
          o  corpi  idrici  artificiali,  i  riferimenti  allo  stato
          ecologico   elevato   sono   considerati   riferimenti   al
          potenziale  ecologico  massimo  definito  nell'Allegato  1,
          tabella  A.2.5.  I  valori relativi al potenziale ecologico
          massimo per un corpo idrico sono riveduti ogni sei anni.
          D.2. Funzione delle condizioni di riferimento:
             Le condizioni di riferimento:
              •  rappresentano  uno  stato corrispondente a pressioni
          molto  basse  senza gli effetti dell'industrializzazione di
          massa,  dell'urbanizzazione  e dell'agricoltura intensiva e
          con  modificazioni  molto  lievi degli elementi di qualita'
          biologica, idro-morfologica e chimico-fisica;
              •  sono stabilite per ogni tipo individuato all'interno
          delle  categorie  di acque superficiali, esse sono pertanto
          tipo-specifiche;
              •  non  coincidono  necessariamente  con  le condizioni
          originarie  indisturbate e possono includere disturbi molto
          lievi, cioe' la presenza di pressioni antropiche e' ammessa
          purche'  non  siano  rilevabili  alterazioni a carico degli
          elementi di qualita' o queste risultino molto lievi;
              •  consentono  di  derivare  i valori degli elementi di
          qualita'  biologica  necessari per la classificazione dello
          stato ecologico del corpo idrico;
              •  vengono  espresse come intervallo di valori, in modo
          tale   da  rappresentare  la  variabilita'  naturale  degli
          ecosistemi.
          D.21.  Condizioni  di  riferimento  e  Rapporto di Qualita'
          Ecologica (RQE)
             L'individuazione   delle   condizioni   di   riferimento
          consente   di  calcolare,  sulla  base  dei  risultati  del
          monitoraggio biologico per ciascun elemento di qualita', il
          «rapporto   di   qualita'  ecologica»  (RQE).  L'RQE  viene
          espresso  come un valore numerico che varia tra 0 e 1, dove
          lo  stato  elevato e' rappresentato dai valori vicino ad 1,
          mentre lo stato pessimo e' rappresentato da valori numerici
          vicino allo 0.
             L'RQE   mette   in  relazione  i  valori  dei  parametri
          biologici osservati in un dato corpo idrico e il valore per
          quegli   stessi   parametri  riferiti  alle  condizioni  di
          riferimento  applicabili  al  corrispondente  tipo di corpo
          idrico  e  serve  a  quantificare lo scostamento dei valori
          degli  elementi di qualita' biologica, osservati in un dato
          sito,    dalle   condizioni   biologiche   di   riferimento
          applicabili   al   corrispondente  tipo  di  corpo  idrico.
          L'entita'  di  tale  scostamento  concorre ad effettuare la
          classificazione  dello  stato  ecologico di un corpo idrico
          secondo lo schema a 5 classi di cui Allegato 1 punto A2 del
          presente decreto legislativo.
          D.3. Metodi per stabilire le condizioni di riferimento
             I  principali metodi per la definizione delle condizioni
          di riferimento sono:
              • Metodo spaziale, basato sull'uso dei dati provenienti
          da siti di monitoraggio;
              •   Metodo   teorico,  basato  su  modelli  statistici,
          deterministici  o  empirici di previsione dello stato delle
          condizioni naturali indisturbate;
              •  Metodo  temporale, basato sull'utilizzazione di dati
          di  serie  storiche o paleoricostruzione o una combinazione
          di entrambi;
              • Una combinazione dei precedenti approcci.
             Tra  i  metodi  citati  e'  utilizzato  prioritariamente
          quello   spaziale.   Qualora  tale  approccio  non  risulti
          applicabile  si  ricorre  agli  altri metodi elencati. Puo'
          essere  inoltre  utilizzato  un  metodo basato sul giudizio
          degli   esperti   solo  nel  caso  in  cui  sia  comprovata
          l'impossibilita'   dell'applicazione   dei   metodi   sopra
          riportati.
          D.3.1 Metodo spaziale
             Il  metodo  spaziale  si  basa  sui dati di monitoraggio
          qualora   siano   disponibili  siti,  indisturbati  o  solo
          lievemente disturbati, idonei a delineare le «condizioni di
          riferimento»   e   pertanto   identificati  come  «siti  di
          riferimento».   I  siti  di  riferimento  sono  individuati
          attraverso  l'applicazione  dei criteri di selezione basati
          sull'analisi  delle  pressioni esistenti e dalla successiva
          validazione  biologica.  Possono  essere  individuati  siti
          diversi  per  ogni  elemento  di  qualita'  biologica.  Per
          l'individuazione   dei   siti   si   fa   riferimento  alle
          metodologie  riportate  nei  manuali  ISPRA,  per  le acque
          marino-costiere  e  di transizione, e CNR-IRSA, per i corsi
          d'acqua e le acque lacustri.
          D.4.  Processo  per  la  determinazione delle Condizioni di
          Riferimento
             Le  regioni, sentite le Autorita' di bacino, all'interno
          del proprio territorio, individuano, per ciascuna categoria
          e  tipo  di  corpo idrico, i potenziali siti di riferimento
          sulla  base dei dati e delle conoscenze relative al proprio
          territorio  in applicazione delle metodologie richiamate al
          punto  D.3  e provvedono a inviare le relative informazioni
          al MATTM.
             Le condizioni di cui alle lettere a) e b) del precedente
          punto  D.1,  tenendo  conto  dei  siti di riferimento e dei
          relativi  dati comunicati dalle regioni, sono stabilite con
          decreto  del  Ministero  dell'ambiente  e  della tutela del
          territorio  e  del mare, da emanarsi ai sensi dell'art. 75,
          comma 3, del presente decreto legislativo.
             Se  non  risulta  possibile  stabilire,  per un elemento
          qualitativo   in   un  determinato  tipo  di  corpo  idrico
          superficiale,  condizioni  di  riferimento  tipo-specifiche
          attendibili  a causa della grande variabilita' naturale cui
          l'elemento  e'  soggetto (non soltanto in conseguenza delle
          variazioni  stagionali)  detto elemento puo' essere escluso
          dalla  valutazione  dello  stato ecologico per tale tipo di
          acque superficiali. In questo caso i motivi dell'esclusione
          sono   specificati   nel   piano  di  gestione  del  bacino
          idrografico.
             Un   numero   sufficiente   di  siti  in  condizioni  di
          riferimento,   per   ogni  tipo  individuato,  nelle  varie
          categorie di corpi idrici, sono identificati, dal MATIM con
          il  supporto dell'ISPRA e degli altri istituti scientifici,
          per   la   costituzione  di  una  rete  di  controllo,  che
          costituisce  parte  integrante  della rete nucleo di cui al
          punto   A.3.2.4.   dell'Allegato   1  al  presente  decreto
          legislativo, per lo studio della variazioni, nel tempo, dei
          valori delle condizioni di riferimento per i diversi tipi.
             Le  condizioni di riferimento sono aggiornate qualora si
          presentano  variazioni  per  cause  naturali  nei  siti  di
          riferimento.