Art. 3. 1. Le Regioni sentite le Autorita' di bacino, e comunque entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente Regolamento, adeguano e attuano i programmi di monitoraggio per la valutazione dello stato delle acque superficiali, sulla base delle modalita' e dei criteri tecnici riportati nell'Allegato 1; 2. Entro i successivi trenta giorni, vengono individuati i siti di riferimento tipo-specifici secondo le modalita' riportate nel punto 1.1.1 dell'Allegato 2 del presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 14 aprile 2009 Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Prestigiacomo Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 2009 Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 4, foglio n. 278