Art. 3.

  1.  Le  Regioni  sentite  le  Autorita' di bacino, e comunque entro
novanta giorni dalla pubblicazione del presente Regolamento, adeguano
e  attuano i programmi di monitoraggio per la valutazione dello stato
delle  acque  superficiali,  sulla base delle modalita' e dei criteri
tecnici riportati nell'Allegato 1;
  2.  Entro i successivi trenta giorni, vengono individuati i siti di
riferimento  tipo-specifici  secondo le modalita' riportate nel punto
1.1.1 dell'Allegato 2 del presente decreto.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

    Roma, 14 aprile 2009

                      Il Ministro dell'ambiente
                    e della tutela del territorio
                             e del mare
                            Prestigiacomo

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 2009
Ufficio  di  controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto
   del territorio, registro n. 4, foglio n. 278