IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni; 
  Vista  la  direttiva  2002/91/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio,  del  16  dicembre   2002,   sul   rendimento   energetico
nell'edilizia; 
  Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,  e  successive
modificazioni, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa
al rendimento energetico nell'edilizia; 
  Visto il Titolo I, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.  192,
e in particolare: 
   l'articolo 4, comma 1, lettera a), che prevede l'emanazione di uno
o piu' decreti del Presidente della Repubblica al fine di definire  i
criteri generali, le metodologie di  calcolo  e  i  requisiti  minimi
finalizzati  al  contenimento   dei   consumi   di   energia   e   al
raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1,  tenendo  conto
di quanto riportato nell'allegato B e della destinazione d'uso  degli
edifici,  in  materia  di  progettazione,  installazione,  esercizio,
manutenzione   ed   ispezione   degli   impianti   termici   per   la
climatizzazione  invernale  ed   estiva   degli   edifici,   per   la
preparazione  dell'acqua  calda  per   usi   igienici   sanitari   e,
limitatamente  al  settore  terziario,  per   l'illuminazione   degli
edifici; 
   l'articolo 4, comma 1, lettera b), che prevede l'emanazione di uno
o piu' decreti del Presidente della Repubblica al fine di definire  i
criteri   generali   di   prestazione   energetica   per   l'edilizia
sovvenzionata e convenzionata,  nonche'  per  l'edilizia  pubblica  e
privata, anche riguardo la ristrutturazione di  edifici  esistenti  e
sono  indicate  le  metodologie  di  calcolo  e  i  requisiti  minimi
finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo  1,
tenendo conto di quanto riportato all'allegato B e alla  destinazione
d'uso degli edifici; 
  l'articolo  9,  comma  1,   che,   fermo   restando   il   rispetto
dell'articolo 17, assegna alle regioni e alle  province  autonome  di
Trento e di Bolzano l'attuazione delle disposizioni per  l'efficienza
energetica contenute nel medesimo decreto legislativo; 
  Visto l'articolo 11, comma 1, del  decreto  legislativo  19  agosto
2005, n. 192, che stabilisce che fino alla data di entrata in  vigore
dei decreti  di  cui  all'articolo  4,  comma  1,  il  calcolo  della
prestazione energetica degli edifici nella climatizzazione  invernale
e' disciplinato dalla legge 9 gennaio 1991, n.  10,  come  modificata
dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e dalle  disposizioni
dell'allegato I del medesimo decreto legislativo; 
  Visto l'articolo 12, del decreto legislativo  19  agosto  2005,  n.
192, che stabilisce che fino alla  data  di  entrata  in  vigore  dei
decreti di cui all'articolo 4, comma 1, il contenimento  dei  consumi
di energia  nell'esercizio  e  manutenzione  degli  impianti  termici
esistenti per il riscaldamento invernale, le ispezioni periodiche,  e
i requisiti degli organismi esterni incaricati delle ispezioni stesse
sono disciplinati dagli articoli 7 e 9, del  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  del  26  agosto  1993,  n.   412,   e   successive
modificazioni, e dalle disposizioni di cui all'allegato L del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192; 
  Vista  la  direttiva  2006/32/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 5 aprile  2006,  concernente  l'efficienza  degli  usi
finali dell'energia e i  servizi  energetici  e  recante  abrogazione
della direttiva 93/76/CEE del Consiglio; 
  Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, di  attuazione
della predetta direttiva 2006/32/CE ed  in  particolare  il  comma  6
dell'articolo 18; 
  Acquisito il parere del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR)  e
dell'Ente per le nuove tecnologie l'energia e l'ambiente (ENEA); 
  Acquisito il parere del Consiglio nazionale consumatori  ed  utenti
(CNCU), reso nella seduta del 12 dicembre 2007; 
  Considerato che l'emanazione del  presente  decreto  e'  funzionale
alla piena attuazione della direttiva 2002/91/CE,  e  in  particolare
dell'articolo 7, e che, in proposito, la Commissione europea gia'  il
18 ottobre 2006  ha  avviato  la  procedura  di  messa  in  mora  nei
confronti della Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo  226  del
Trattato CE, procedura di infrazione n. 2006/2378; 
  Considerato che, il decreto legislativo 19 agosto 2005, n.  192,  e
successive modificazioni, fissa in centoventi giorni, decorrenti  dal
9  ottobre  2005,  il   termine   per   l'emanazione   del   presente
provvedimento; 
  Acquisita l'intesa  espressa  dalla  Conferenza  unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  nella
seduta del 20 marzo 2008; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 12 maggio 2008; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 6 marzo 2009; 
  Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; 
 
                              E m a n a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1. 
 
                  Ambito di intervento e finalita' 
 
 
  1. Per le finalita' di cui all'articolo 1 del  decreto  legislativo
19 agosto 2005, n. 192, per una applicazione omogenea, coordinata  ed
immediatamente operativa  delle  norme  per  l'efficienza  energetica
degli edifici su tutto il territorio nazionale, il  presente  decreto
definisce i criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti
minimi per la prestazione energetica degli edifici e  degli  impianti
termici per  la  climatizzazione  invernale  e  per  la  preparazione
dell'acqua calda per usi igienici sanitari, di  cui  all'articolo  4,
comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005,  n.
192. 
  2. I criteri generali, le metodologie  di  calcolo  e  i  requisiti
minimi per la prestazione energetica degli impianti  termici  per  la
climatizzazione   estiva   e,   limitatamente   al   terziario,   per
l'illuminazione artificiale degli edifici,  di  cui  all'articolo  4,
comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005,  n.
192, sono integrati con successivi provvedimenti. 
  3. I criteri generali di cui ai commi  1  e  2  si  applicano  alla
prestazione  energetica  per  l'edilizia  pubblica  e  privata  anche
riguardo alle ristrutturazioni di edifici esistenti. 
 
          Avvertenza: 
             Il testo delle note  qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3 del testo  unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
             Per le direttive CEE  vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.
          (GUUE) 
          Note alle premesse: 
             - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra  l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
             - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, lettera  a)
          della legge 23  agosto  1988,  n.  400  recante  disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri: 
             «1. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro  novanta
          giorni dalla richiesta, possono essere emanati  regolamenti
          per disciplinare: l'esecuzione delle leggi  e  dei  decreti
          legislativi; ». 
             - La direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo  e  del
          Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendimento  energetico
          nell'edilizia e' pubblicata nella GUCE del 4  gennaio  2003
          L-1-65. 
             - Il decreto legislativo  19  agosto  2005,  n.  192,  e
          successive   modificazioni,   recante   attuazione    della
          direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento  energetico  in
          edilizia  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
          Repubblica  italiana  n.  222  del  23  settembre  2005   -
          Supplemento ordinario n. 158. 
             - Si riporta il testo dell'art. 4, comma 1, lettere a) e
          b) e dell'art.  9,  comma  1,  del  titolo  I  del  decreto
          legislativo 19 agosto 2005, n. 192: 
             «Art.  4  (Adozione  di   criteri   generali,   di   una
          metodologia  di  calcolo  e  requisiti  della   prestazione
          energetica). - 1. Entro centoventi  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore del presente  decreto,  con  uno  o  piu'
          decreti del Presidente della Repubblica, sono definiti: 
              a) i criteri generali, le metodologie di  calcolo  e  i
          requisiti minimi finalizzati al contenimento dei consumi di
          energia e al raggiungimento degli obiettivi di cui all'art.
          1, tenendo conto di quanto riportato  nell'allegato  «B»  e
          della destinazione  d'uso  degli  edifici.  Questi  decreti
          disciplinano     la     progettazione,     l'installazione,
          l'esercizio, la manutenzione e l'ispezione  degli  impianti
          termici per la climatizzazione invernale  ed  estiva  degli
          edifici, per  la  preparazione  dell'acqua  calda  per  usi
          igienici sanitari e, limitatamente  al  settore  terziario,
          per l'illuminazione artificiale degli edifici; 
              b) i criteri generali  di  prestazione  energetica  per
          l'edilizia  sovvenzionata  e  convenzionata,  nonche'   per
          l'edilizia  pubblica  e  privata,   anche   riguardo   alla
          ristrutturazione degli edifici esistenti e sono indicate le
          metodologie di calcolo e i requisiti minimi finalizzati  al
          raggiungimento degli obiettivi di cui all'art.  1,  tenendo
          conto  di  quanto  riportato  nell'allegato  «B»  e   della
          destinazione d'uso degli edifici; ». 
             «Art. 9 (Funzioni delle regioni e degli enti locali).  -
          1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
          provvedono all'attuazione del presente decreto.». 
             - Si riporta il testo dell'art. 11, comma 1, del decreto
          legislativo 19 agosto 2005, n. 192: 
             «1. Fino alla data di entrata in vigore dei  decreti  di
          cui all'art. 4,  comma  1,  il  calcolo  della  prestazione
          energetica degli edifici  nella  climatizzazione  invernale
          ed, in particolare, il fabbisogno annuo di energia primaria
          e' disciplinato dalla legge 9 gennaio  1991,  n.  10,  come
          modificata dal presente decreto, dalle  norme  attuative  e
          dalle disposizioni di cui all'allegato I.». 
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  12   del   decreto
          legislativo 19 agosto 2005, n. 192: 
             «Art. 12  (Esercizio,  manutenzione  e  ispezione  degli
          impianti termici). - 1. Fino alla data di entrata in vigore
          dei decreti di cui all'art. 4, comma 1, il contenimento dei
          consumi di  energia  nell'esercizio  e  manutenzione  degli
          impianti termici esistenti per il riscaldamento  invernale,
          le  ispezioni  periodiche,  e  i  requisiti  minimi   degli
          organismi esterni incaricati delle  ispezioni  stesse  sono
          disciplinati  dagli  articoli  7  e  9,  dal  decreto   del
          Presidente della Repubblica del 26 agosto 1993, n.  412,  e
          successive  modificazioni,  e  dalle  disposizioni  di  cui
          all'allegato L.». 
             - La direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo  e  del
          Consiglio, del  5  aprile  2006,  concernente  l'efficienza
          degli usi finali dell'energia  e  i  servizi  energetici  e
          recante   abrogazione   della   direttiva   93/76/CEE   del
          Consiglio, e' pubblicata nella GUCE L 114-64. del 27 aprile
          2006. 
             - Si riporta il testo  del  comma  6  dell'art.  18  del
          decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115,  di  attuazione
          della predetta direttiva 2006/32/CE: 
             «6. Ai fini di dare piena attuazione a  quanto  previsto
          dal  decreto  legislativo  19  agosto  2005,  n.   192,   e
          successive   modificazioni,   in   materia   di    diagnosi
          energetiche  e  certificazione  energetica  degli  edifici,
          nelle more dell'emanazione dei decreti di cui  all'art.  4,
          comma  1,  lettere  a),  b)  e  c),  del  medesimo  decreto
          legislativo e fino alla data di  entrata  in  vigore  degli
          stessi decreti,  si  applica  l'allegato  III  al  presente
          decreto legislativo. Ai  sensi  dell'art.  17  del  decreto
          legislativo 19 agosto 2005, n. 192, le disposizioni di  cui
          all'allegato III si applicano per  le  regioni  e  province
          autonome che non  abbiano  ancora  provveduto  ad  adottare
          propri  provvedimenti  in  applicazione   della   direttiva
          2002/91/CE e comunque sino alla data di entrata  in  vigore
          dei  predetti  provvedimenti  nazionali  o  regionali.   Le
          regioni e le province autonome che abbiano gia'  provveduto
          al recepimento della direttiva 2002/91/CE  adottano  misure
          atte a favorire la coerenza e  il  graduale  ravvicinamento
          dei propri  provvedimenti  con  i  contenuti  dell'allegato
          III.». 
          Nota all'art. 1: 
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.   1   del   decreto
          legislativo 19 agosto 2005, n. 192: 
             «Art. 1 (Finalita') - 1. Il presente decreto  stabilisce
          i criteri, le condizioni e le modalita' per  migliorare  le
          prestazioni energetiche degli edifici al fine  di  favorire
          lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione delle fonti
          rinnovabili e la diversificazione energetica, contribuire a
          conseguire gli obiettivi  nazionali  di  limitazione  delle
          emissioni di gas a effetto serra posti  dal  protocollo  di
          Kyoto,  promuovere  la  competitivita'  dei  comparti  piu'
          avanzati attraverso lo sviluppo tecnologico. 
             2. Il presente decreto disciplina in particolare: 
              a) la metodologia  per  il  calcolo  delle  prestazioni
          energetiche integrate degli edifici; 
              b) l'applicazione di requisiti  minimi  in  materia  di
          prestazioni energetiche degli edifici; 
              c) i criteri generali per la certificazione  energetica
          degli edifici; 
              d)  le   ispezioni   periodiche   degli   impianti   di
          climatizzazione; 
              e)  i  criteri  per  garantire  la   qualificazione   e
          l'indipendenza    degli    esperti     incaricati     della
          certificazione energetica e delle ispezioni degli impianti; 
              f) la raccolta delle informazioni e  delle  esperienze,
          delle elaborazioni e degli studi necessari all'orientamento
          della politica energetica del settore; 
              g) la promozione dell'uso razionale dell'energia  anche
          attraverso  l'informazione  e  la  sensibilizzazione  degli
          utenti  finali,  la  formazione  e  l'aggiornamento   degli
          operatori del settore. 
             3. Ai fini di cui al comma 1, lo Stato, le regioni e  le
          province autonome, avvalendosi di meccanismi di raccordo  e
          cooperazione,   predispongono   programmi,   interventi   e
          strumenti   volti,   nel   rispetto   dei    principi    di
          semplificazione e di coerenza normativa, alla: 
              a) attuazione  omogenea  e  coordinata  delle  presenti
          norme; 
              b)  sorveglianza  dell'attuazione  delle  norme,  anche
          attraverso la raccolta e l'elaborazione di  informazioni  e
          di dati; 
              c) realizzazione di studi  che  consentano  adeguamenti
          legislativi nel rispetto delle  esigenze  dei  cittadini  e
          dello sviluppo del mercato; 
              d) promozione dell'uso razionale dell'energia  e  delle
          fonti rinnovabili, anche attraverso la sensibilizzazione  e
          l'informazione degli utenti finali.». 
             - Per l'art. 4, comma 1, lettere a) e  b),  del  decreto
          legislativo 19 agosto 2005, n. 192, si veda nelle note alle
          premesse.