Art. 2. 
 
                             Definizioni 
 
 
  1. Ai fini del presente decreto con decreto legislativo si  intende
il  decreto  legislativo  19  agosto  2005,  n.  192,  e   successive
modificazioni. 
  2. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni di cui
all'articolo 2, commi 1 e 2, del  decreto  legislativo  e  successive
modificazioni, e le ulteriori definizioni di cui ai commi 3,  4  e  5
del presente decreto. 
  3. Sistemi filtranti, pellicole polimeriche autoadesive applicabili
su vetri, su lato interno o esterno, in grado  di  modificare  uno  o
piu'  delle  seguenti  caratteristiche  della   superficie   vetrata:
trasmissione   dell'energia   solare,   trasmissione   ultravioletti,
trasmissione infrarossi, trasmissione luce visibile. 
  4. Trasmittanza termica periodica YIE (W/m2K), e' il parametro  che
valuta la capacita' di una parete opaca di sfasare  ed  attenuare  il
flusso termico che la attraversa nell'arco delle 24 ore,  definita  e
determinata secondo la norma  UNI  EN  ISO  13786:2008  e  successivi
aggiornamenti. 
  5. Coperture a verde, si intendono le coperture continue dotate  di
un sistema che utilizza specie  vegetali  in  grado  di  adattarsi  e
svilupparsi  nelle  condizioni   ambientali   caratteristiche   della
copertura di un edificio. Tali coperture sono realizzate  tramite  un
sistema strutturale che prevede in particolare uno  strato  colturale
opportuno sul quale radificano associazioni di specie  vegetali,  con
minimi interventi di manutenzione, coperture a verde estensivo, o con
interventi di manutenzione media e alta, coperture a verde intensivo. 
 
          Nota all'art. 2: 
             -  Per  «decreto  legislativo»  si  intende  il  decreto
          legislativo 19 agosto 2005, n. 192 di cui al punto 4  delle
          note alle premesse. 
             - Si riportano i commi 1 e 2  dell'art.  2  del  decreto
          legislativo 19 agosto 2005, n. 192: 
             «1. Ai fini del presente decreto si definisce: 
              a) «edificio» e' un sistema costituito dalle  strutture
          edilizie  esterne  che  delimitano  uno  spazio  di  volume
          definito, dalle strutture interne  che  ripartiscono  detto
          volume e da tutti gli impianti  e  dispositivi  tecnologici
          che si trovano stabilmente al suo  interno;  la  superficie
          esterna che delimita un edificio puo' confinare con tutti o
          alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il  terreno,
          altri edifici;  il  termine  puo'  riferirsi  a  un  intero
          edificio  ovvero  a  parti   di   edificio   progettate   o
          ristrutturate per essere utilizzate come unita' immobiliari
          a se' stanti; 
              b) «edificio di nuova costruzione» e' un  edificio  per
          il quale la richiesta di permesso di costruire  o  denuncia
          di  inizio  attivita',  comunque  denominato,   sia   stata
          presentata successivamente alla data di entrata  in  vigore
          del presente decreto; 
              c)  «prestazione  energetica,   efficienza   energetica
          ovvero rendimento di un edificio» e' la quantita' annua  di
          energia effettivamente consumata o  che  si  prevede  possa
          essere necessaria per soddisfare i vari bisogni connessi ad
          un uso standard dell'edificio, compresi la  climatizzazione
          invernale e estiva, la preparazione  dell'acqua  calda  per
          usi igienici sanitari, la ventilazione  e  l'illuminazione.
          Tale quantita' viene espressa da uno o piu' descrittori che
          tengono conto della  coibentazione,  delle  caratteristiche
          tecniche e di installazione, della  progettazione  e  della
          posizione   in   relazione    agli    aspetti    climatici,
          dell'esposizione al sole e dell'influenza  delle  strutture
          adiacenti,  dell'esistenza  di  sistemi  di  trasformazione
          propria di energia e degli altri fattori, compreso il clima
          degli  ambienti  interni,  che  influenzano  il  fabbisogno
          energetico; 
              d)  «attestato  di  certificazione  energetica   o   di
          rendimento  energetico  dell'edificio»  e'   il   documento
          redatto nel rispetto delle  norme  contenute  nel  presente
          decreto,   attestante   la   prestazione   energetica    ed
          eventualmente alcuni  parametri  energetici  caratteristici
          dell'edificio; 
              e)  «cogenerazione»  e'  la  produzione  e   l'utilizzo
          simultanei di energia meccanica o elettrica  e  di  energia
          termica a partire dai combustibili primari, nel rispetto di
          determinati criteri qualitativi di efficienza energetica; 
              f) «sistema di condizionamento d'aria» e' il  complesso
          di  tutti  i  componenti  necessari  per  un   sistema   di
          trattamento dell'aria, attraverso il quale  la  temperatura
          e' controllata o puo' essere  abbassata,  eventualmente  in
          combinazione   con   il   controllo   della   ventilazione,
          dell'umidita' e della purezza dell'aria; 
              g) «generatore di calore o  caldaia»  e'  il  complesso
          bruciatore-caldaia che permette  di  trasferire  al  fluido
          termovettore il calore prodotto dalla combustione; 
              h) «potenza termica utile di un generatore  di  calore»
          e' la quantita' di calore trasferita nell'unita'  di  tempo
          al fluido termovettore; l'unita' di misura utilizzata e' il
          kW; 
              i) «pompa di calore» e' un dispositivo  o  un  impianto
          che sottrae calore dall'ambiente esterno o da una  sorgente
          di calore a bassa temperatura e lo trasferisce all'ambiente
          a temperatura controllata; 
              l) «valori nominali delle  potenze  e  dei  rendimenti»
          sono i valori di potenza massima  e  di  rendimento  di  un
          apparecchio specificati e garantiti dal costruttore per  il
          regime di funzionamento continuo. 
             2. Ai fini del presente decreto si  applicano,  inoltre,
          le definizioni dell'allegato A.».