Art. 5. 
 
Criteri generali e  requisiti  per  l'esercizio,  la  manutenzione  e
 l'ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale 
 
  1. Ai sensi dell'articolo 4,  comma  1,  lettera  a),  del  decreto
legislativo, sono confermati i criteri generali ed  i  requisiti  per
l'esercizio, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici per
la climatizzazione invernale,  fissati  dagli  articoli  7  e  9  del
decreto legislativo, dal decreto del Presidente della  Repubblica  26
agosto 1993, n. 412, come modificato dal decreto legislativo e  dalle
disposizioni dell'allegato L del decreto legislativo. 
 
          Nota all'art. 5: 
             - Per  l'art.  4,  comma  1,  lettera  a)  del  «decreto
          legislativo», si veda al punto 5 delle note alle premesse. 
             - Si riporta il testo degli articoli 7 e 9 del  «decreto
          legislativo»: 
             «Art. 7 (Esercizio e manutenzione degli impianti termici
          per  la  climatizzazione  invernale  e  estiva).  -  1.  Il
          proprietario,   il    conduttore,    l'amministratore    di
          condominio, o per essi  un  terzo,  che  se  ne  assume  la
          responsabilita',  mantiene  in  esercizio  gli  impianti  e
          provvede  affinche'  siano  eseguite   le   operazioni   di
          controllo e di manutenzione secondo le  prescrizioni  della
          normativa vigente. 
             2.  L'operatore  incaricato  del   controllo   e   della
          manutenzione  degli   impianti   per   la   climatizzazione
          invernale  ed  estiva,  esegue  dette  attivita'  a  regola
          d'arte, nel rispetto della normativa vigente.  L'operatore,
          al termine  delle  medesime  operazioni,  ha  l'obbligo  di
          redigere e sottoscrivere un rapporto di  controllo  tecnico
          conformemente ai modelli previsti dalle norme del  presente
          decreto e dalle norme  di  attuazione,  in  relazione  alle
          tipologie e potenzialita' dell'impianto, da  rilasciare  al
          soggetto di cui al comma i che  ne  sottoscrive  copia  per
          ricevuta e presa visione.». 
             «Art. 9 (Funzioni delle regioni e degli enti locali).  -
          1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
          provvedono all'attuazione del presente decreto. 
             2.  Le  autorita'  competenti  realizzano,  con  cadenza
          periodica, privilegiando accordi  tra  gli  enti  locali  o
          anche attraverso altri organismi pubblici o privati di  cui
          sia  garantita  la  qualificazione  e  l'indipendenza,  gli
          accertamenti e le ispezioni necessarie all'osservanza delle
          norme relative  al  contenimento  dei  consumi  di  energia
          nell'esercizio   e   manutenzione   degli    impianti    di
          climatizzazione e assicurano che  la  copertura  dei  costi
          avvenga con una equa  ripartizione  tra  tutti  gli  utenti
          finali e l'integrazione di  questa  attivita'  nel  sistema
          delle ispezioni degli impianti  all'interno  degli  edifici
          previsto all'art. 1, comma 44, della legge 23 agosto  2004,
          n. 239, cosi' da  garantire  il  minor  onere  e  il  minor
          impatto possibile a carico dei cittadini;  tali  attivita',
          le  cui  metodologie  e  requisiti  degli  operatori   sono
          previsti dai decreti di  cui  all'art.  4,  comma  1,  sono
          svolte  secondo  principi  di  imparzialita',  trasparenza,
          pubblicita', omogeneita' territoriale e sono finalizzate a: 
              a) ridurre  il  consumo  di  energia  e  i  livelli  di
          emissioni inquinanti; 
              b)  correggere  le   situazioni   non   conformi   alle
          prescrizioni del presente decreto; 
              c) rispettare quanto prescritto all'art. 7; 
              d) monitorare l'efficacia delle politiche pubbliche. 
             [3. Le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano,  allo  scopo   di   facilitare   e   omogeneizzare
          territorialmente l'impegno degli enti o organismi  preposti
          agli accertamenti e alle ispezioni sugli  edifici  e  sugli
          impianti, nonche' per adempiere in modo piu' efficace  agli
          obblighi  previsti  al  comma  2,  possono  promuovere   la
          realizzazione di programmi informatici per la  costituzione
          dei catasti degli impianti  di  climatizzazione  presso  le
          autorita' competenti, senza nuovi o maggiori oneri per  gli
          enti    interessati.    In    questo    caso,    stabilendo
          contestualmente l'obbligo per i soggetti di cui all'art. 7,
          comma  1,   di   comunicare   ai   Comuni   le   principali
          caratteristiche  del  proprio  impianto  e  le   successive
          modifiche significative e per i soggetti di cui all'art. 17
          del decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  i
          999,  n.  551,  di  comunicare  le  informazioni   relative
          all'ubicazione e alla titolarita' degli impianti  riforniti
          negli ultimi dodici mesi. 
             3-bis. Ai sensi dell'art. 1, comma 3, le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano in accordo con gli
          enti locali, predispongono entro il  31  dicembre  2008  un
          programma   di   sensibilizzazione    e    riqualificazione
          energetica del parco immobiliare territoriale,  sviluppando
          in particolare alcuni dei seguenti aspetti: 
              a) la  realizzazione  di  campagne  di  informazione  e
          sensibilizzazione dei cittadini,  anche  in  collaborazione
          con le imprese distributrici di energia elettrica e gas, in
          attuazione  dei  decreti  del  Ministro   delle   attivita'
          produttive  20   luglio   2004   concernenti   l'efficienza
          energetica negli usi finali; 
              b)  l'attivazione  di  accordi  con  le  parti  sociali
          interessate alla materia; 
              c)  l'applicazione  di  un  sistema  di  certificazione
          energetica coerente con i principi  generali  del  presente
          decreto legislativo; 
              d) la realizzazione di diagnosi energetiche  a  partire
          dagli edifici presumibilmente a piu' bassa efficienza; 
              e) la definizione di regole  coerenti  con  i  principi
          generali del presente  decreto  legislativo  per  eventuali
          sistemi di incentivazione locali; 
              f) la facolta' di promuovere, con istituti di  credito,
          di strumenti  di  finanziamento  agevolato  destinati  alla
          realizzazione degli interventi di miglioramento individuati
          con   le    diagnosi    energetiche    nell'attestato    di
          certificazione energetica, o in occasione  delle  attivita'
          ispettive di cui all'allegato L, comma 16. 
             3-ter. Ai fini della predisposizione  del  programma  di
          cui al comma. 
             3-bis. i comuni possono richiedere ai proprietari e agli
          amministratori degli immobili nel territorio di  competenza
          di fornire gli elementi essenziali, complementari a  quelli
          previsti per il catasto degli impianti  di  climatizzazione
          di cui al comma  3,  per  la  costituzione  di  un  sistema
          informativo relativo agli usi energetici degli  edifici.  A
          titolo esemplificativo, tra detti elementi,  si  segnalano:
          il  volume  lordo   climatizzato,   la   superficie   utile
          corrispondente e i relativi consumi di  combustibile  e  di
          energia elettrica. 
             3-quater. Su richiesta delle regioni e  dei  comuni,  le
          aziende di distribuzione dell'energia rendono disponibili i
          dati che le predette amministrazioni ritengono utili per  i
          riscontri  e  le  elaborazioni  necessarie  alla   migliore
          costituzione del sistema informativo di cui al comma 3-ter. 
             3-quinquies. I dati di cui ai commi 3, 3-ter e  3-quater
          possono essere utilizzati  dalla  pubblica  amministrazione
          esclusivamente  ai  fini  dell'applicazione  del   presente
          decreto legislativo]. 
             4. Per gli impianti che sono  dotati  di  generatori  di
          calore di eta' superiore  a  quindici  anni,  le  autorita'
          competenti effettuano, con le stesse modalita' previste  al
          comma 2, ispezioni dell'impianto termico nel suo  complesso
          comprendendo   una   valutazione   del   rendimento   medio
          stagionale del generatore e una  consulenza  su  interventi
          migliorativi che possono essere correlati. 
             5. Le regioni e le province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano   riferiscono   periodicamente   alla    Conferenza
          unificata  e  ai  Ministeri  delle  attivita'   produttive,
          dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e   delle
          infrastrutture e dei trasporti, sullo stato  di  attuazione
          del presente decreto. 
             [5-bis. Le regioni, le province autonome di Trento e  di
          Bolzano e gli enti locali considerano,  nelle  normative  e
          negli  strumenti  di  pianificazione  ed   urbanistici   di
          competenza,  le  norme  contenute  nel  presente   decreto,
          ponendo particolare attenzione alle soluzioni tipologiche e
          tecnologiche volte all'uso razionale dell'energia e all'uso
          di fonti energetiche rinnovabili, con indicazioni anche  in
          ordine all'orientamento e alla conformazione degli  edifici
          da  realizzare  per  massimizzare  lo  sfruttamento   della
          radiazione  solare  e  con   particolare   cura   nel   non
          penalizzare, in termini di volume  edificabile,  le  scelte
          conseguenti.]». 
             - Per l'allegato L del «decreto legislativo», si veda al
          punto 4 delle note alle premesse.