IL MINISTRO PER I BENI
                      E LE ATTIVITA' CULTURALI

  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive
modificazioni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007,
n.  233, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero per
i  beni e le attivita' culturali, a norma dell'articolo 1, comma 404,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
  Visto  l'articolo  28,  comma  4 del decreto legislativo 22 gennaio
2004,  n.  42  e successive modificazioni, recante il codice dei beni
culturali  e  del paesaggio, che prevede che in caso di realizzazione
di  lavori  pubblici  ricadenti  in aree di interesse archeologico il
soprintendente  puo'  richiedere  l'esecuzione  di saggi archeologici
preventivi sulle aree medesime a spese del committente;
  Visto il comma 1 dell'articolo 95 del decreto legislativo 12 aprile
2006,  n.  163,  e  successive  modificazioni,  recante il codice dei
contratti   pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e  forniture  in
attuazione  delle  direttive  2004/17/CE  e  2004/18/CE, che prevede,
nell'ambito  della  procedura  di  verifica preventiva dell'interesse
archeologico,    che    le   stazioni   appaltanti   trasmettono   al
soprintendente  territorialmente competente, prima dell'approvazione,
copia  del  progetto preliminare o di un stralcio di esso sufficiente
ai   fini   archeologici   e   che   raccolgono   ed  elaborano  tale
documentazione  mediante  i  dipartimenti  archeologici universitari,
ovvero  mediante  i  soggetti  in  possesso  del  diploma di laurea e
specializzazione   in  archeologia  o  di  dottorato  di  ricerca  in
archeologia;
  Visto  il  comma  2 del predetto articolo 95, che istituisce presso
questo  Ministero l'elenco degli istituti archeologici universitari e
dei  soggetti  in  possesso  della  necessaria  qualificazione per lo
svolgimento   dell'attivita'   di   raccolta  ed  elaborazione  della
documentazione  sopra  indicata,  demandando  ad  un apposito decreto
ministeriale la disciplina dei criteri per la tenuta di detto elenco;
  Acquisito  il  parere  favorevole  del Ministero dell'universita' e
della ricerca, reso con nota prot. n. 803 del 14 febbraio 2006;
  Udito  il  parere  interlocutorio  del Consiglio di Stato, espresso
dalla  sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 13
marzo 2006;
  Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali, espresso nella riunione del 16 marzo 2006;
  Sentita    la    rappresentanza   dei   dipartimenti   archeologici
universitari,  cosi'  come  indicati  dal  Ministero dell'istruzione,
dell'universita'  e della ricerca con nota prot. n. 1618 dell'8 marzo
2008,   mediante  acquisizione  dei  pareri  formulati  dai  relativi
Consigli di dipartimento;
  Acquisito  il parere del Consiglio superiore per i beni culturali e
paesaggistici, reso nella seduta del 3 settembre 2007;
  Acquisiti  i pareri del Ministero della giustizia, espressi in data
30 aprile 2008 e 23 dicembre 2008;
  Udito  il  definitivo parere del Consiglio di Stato, espresso dalla
Sezione  consultiva  per  gli  atti  normativi  nell'Adunanza  del 27
febbraio 2009;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma  dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
effettuata con la nota n. 5065 del 9 marzo 2009;

                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.

   Oggetto e criteri per la tenuta e il funzionamento dell'elenco


  1.  Il  presente  decreto  disciplina  i criteri per la tenuta e il
funzionamento,  presso  il  Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'
culturali (d'ora in avanti denominato «Ministero»), dell'elenco degli
istituti  e  dei  dipartimenti archeologici universitari, nonche' dei
soggetti  in  possesso  del  diploma  di  laurea  e  del  diploma  di
specializzazione   in  archeologia  o  di  dottorato  di  ricerca  in
archeologia,  o  di titolo di studio estero equipollente, qualificati
all'attivita'  di  raccolta  ed  elaborazione di cui all'articolo 95,
comma  1,  del  decreto  legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (d'ora in
avanti denominato «elenco»).
  2.   L'elenco  e'  tenuto  dalla  Direzione  generale  per  i  beni
archeologici  (d'ora  in  avanti  denominata  «Direzione»), secondo i
criteri   e   le   modalita'   stabiliti  nel  presente  decreto.  La
partecipazione  di  tutti  i soggetti interessati e' assicurata anche
mediante  gestione  informatica  dell'elenco  secondo  le  specifiche
tecniche  definite  dalla  Direzione  e  dalla Direzione generale per
l'innovazione tecnologica e la promozione.
  3.  L'elenco  si  compone  di due sezioni. Nella prima sezione sono
inseriti  i  dipartimenti  o  istituti archeologi universitari. Nella
seconda  sezione  sono  inseriti  gli  altri soggetti in possesso dei
requisiti di cui agli articoli 3 e 11 del presente decreto.
 
          Avvertenza:
             Il  testo  delle  note  qui  pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente   in  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con D.P.R.  28  dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di facilitare la lettura delle disposizioni di legge,
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

          Note alle premesse:
             - Si riporta Il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto
          1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di governo
          e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»,
          pubblicata   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214:
             «Art.  17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
              a)  l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi,
          nonche' dei regolamenti comunitari;
              b)  l'attuazione  e  l'integrazione  delle  leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
              c)  le  materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
              d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
              e)  l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro
          dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
             2.  Con  decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.
             3.  Con  decreto  ministeriale  possono  essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
             4.  I  regolamenti  di  cui  al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale.
             4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei
          Ministeri  sono  determinate,  con  regolamenti  emanati ai
          sensi  del  comma  2,  su  proposta del Ministro competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto  legislativo  3  febbraio 1993, n. 29, e successive
          modificazioni,  con  i  contenuti  e  con  l'osservanza dei
          criteri che seguono:
              a)  riordino degli uffici di diretta collaborazione con
          i  Ministri  ed  i  Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali   uffici   hanno   esclusive  competenze  di  supporto
          dell'organo  di direzione politica e di raccordo tra questo
          e l'amministrazione;
              b)  individuazione degli uffici di livello dirigenziale
          generale,  centrali e periferici, mediante diversificazione
          tra   strutture   con   funzioni   finali  e  con  funzioni
          strumentali  e  loro organizzazione per funzioni omogenee e
          secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni
          funzionali;
              c)   previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati;
              d)  indicazione e revisione periodica della consistenza
          delle piante organiche;
              e)  previsione  di  decreti  ministeriali di natura non
          regolamentare  per  la definizione dei compiti delle unita'
          dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali
          generali.».
             -  Il  decreto  legislativo  20  ottobre  1998,  n. 368,
          recante   «Istituzione  del  Ministero  per  i  beni  e  le
          attivita'  culturali,  a norma dell'articolo 11 della legge
          15  marzo  1997,  n.  59»,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 26 ottobre 1998, n. 250.
             - Il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre
          2007,  n. 233, recante «Regolamento di riorganizzazione del
          Ministero  per  i  beni  e  le attivita' culturali, a norma
          dell'articolo  1,  comma 404, della legge 27 dicembre 2006,
          n.  296»,  e'  pubblicato  nel  supplemento  ordinario alla
          Gazzetta Ufficiale 15 dicembre 2007, n. 291.
             -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  28  del  decreto
          legislativo  22  gennaio  2004,  n. 42, recante «Codice dei
          beni  culturali  e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10
          della   legge  6  luglio  2002,  n.  137»,  pubblicato  nel
          supplemento  ordinario  alla Gazzetta Ufficiale 24 febbraio
          2004, n. 45:
             «Art.   28  (Misure  cautelari  e  preventive).-  1.  Il
          soprintendente  puo'  ordinare la sospensione di interventi
          iniziati contro il disposto degli articoli 20, 21, 25, 26 e
          27 ovvero condotti in difformita' dall'autorizzazione.
             2.  Al  soprintendente  spetta  altresi'  la facolta' di
          ordinare   l'inibizione  o  la  sospensione  di  interventi
          relativi  alle cose indicate nell'articolo 10, anche quando
          per  esse  non  siano ancora intervenute la verifica di cui
          all'articolo  12,  comma  2,  o  la  dichiarazione  di  cui
          all'articolo 13.
             3.  L'ordine  di  cui al comma 2 si intende revocato se,
          entro  trenta  giorni  dalla ricezione del medesimo, non e'
          comunicato,   a   cura   del  soprintendente,  l'avvio  del
          procedimento di verifica o di dichiarazione.
             4. In caso di realizzazione di lavori pubblici ricadenti
          in  aree  di  interesse archeologico, anche quando per esse
          non  siano  intervenute la verifica di cui all'articolo 12,
          comma  2,  o  la  dichiarazione  di cui all'articolo 13, il
          soprintendente   puo'   richiedere  l'esecuzione  di  saggi
          archeologici  preventivi  sulle  aree  medesime a spese del
          committente.».
             -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  95  del  decreto
          legislativo  12  aprile  2006,  n. 163, recante «Codice dei
          contratti  pubblici  relativi a lavori, servizi e forniture
          in  attuazione  delle  direttive  2004/17/CE e 2004/18/CE»,
          pubblicato   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale 2 maggio 2006, n. 100:
             «Art.    95    (Verifica    preventiva    dell'interesse
          archeologico in sede di progetto preliminare). (art. 2-ter,
          decreto-leggen.   63/2005,   convertito   nella   legge  n.
          109/2005). - 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 28,
          comma  4,  del codice dei beni culturali e del paesaggio di
          cui  al  decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per le
          opere  sottoposte  all'applicazione  delle disposizioni del
          presente  codice  in materia di appalti di lavori pubblici,
          le   stazioni   appaltanti  trasmettono  al  soprintendente
          territorialmente competente, prima dell'approvazione, copia
          del  progetto preliminare dell'intervento o di uno stralcio
          di  esso sufficiente ai fini archeologici, ivi compresi gli
          esiti delle indagini geologiche e archeologiche preliminari
          secondo  quanto  disposto  dal regolamento, con particolare
          attenzione  ai dati di archivio e bibliografici reperibili,
          all'esito  delle  ricognizioni  volte  all'osservazione dei
          terreni,  alla  lettura della geomorfologia del territorio,
          nonche',  per le opere a rete, alle fotointerpretazioni. Le
          stazioni    appaltanti   raccolgono   ed   elaborano   tale
          documentazione  mediante  i dipartimenti archeologici delle
          universita',  ovvero  mediante  i  soggetti  in possesso di
          diploma  di  laurea  e specializzazione in archeologia o di
          dottorato  di  ricerca in archeologia. Ai relativi oneri si
          provvede  ai  sensi  dell'articolo 93, comma 7 del presente
          codice e relativa disciplina regolamentare. La trasmissione
          della  documentazione  suindicata  non e' richiesta per gli
          interventi  che non comportino nuova edificazione o scavi a
          quote  diverse  da  quelle  gia'  impegnate  dai  manufatti
          esistenti.
             2.  Presso  il  Ministero  per  i  beni  e  le attivita'
          culturali e' istituito un apposito elenco, reso accessibile
          a   tutti  gli  interessati,  degli  istituti  archeologici
          universitari  e  dei  soggetti in possesso della necessaria
          qualificazione.  Con  decreto  del Ministro per i beni e le
          attivita'   culturali,   sentita   una  rappresentanza  dei
          dipartimenti   archeologici  universitari,  si  provvede  a
          disciplinare  i  criteri  per  la  tenuta  di detto elenco,
          comunque  prevedendo modalita' di partecipazione di tutti i
          soggetti interessati.
             3. Il soprintendente, qualora, sulla base degli elementi
          trasmessi   e  delle  ulteriori  informazioni  disponibili,
          ravvisi l'esistenza di un interesse archeologico nelle aree
          oggetto  di  progettazione,  puo' richiedere motivatamente,
          entro  il  termine  di  novanta  giorni dal ricevimento del
          progetto  preliminare ovvero dello stralcio di cui al comma
          1,   la   sottoposizione   dell'intervento  alla  procedura
          prevista dai commi 6 e seguenti.
             4.   In   caso  di  incompletezza  della  documentazione
          trasmessa,  il  termine  indicato  al comma 3 e' interrotto
          qualora  il soprintendente segnali con modalita' analitiche
          detta  incompletezza  alla  stazione appaltante entro dieci
          giorni  dal  ricevimento  della suddetta documentazione. In
          caso  di documentata esigenza di approfondimenti istruttori
          il   soprintendente   richiede  le  opportune  integrazioni
          puntualmente  riferibili ai contenuti della progettazione e
          alle   caratteristiche   dell'intervento  da  realizzare  e
          acquisisce  presso  la  stazione  appaltante le conseguenti
          informazioni.  La  richiesta di integrazioni e informazioni
          sospende   il   termine.  Il  soprintendente,  ricevute  le
          integrazioni e informazioni richieste, ha a disposizione il
          periodo  di  tempo non trascorso o comunque almeno quindici
          giorni,   per  formulare  la  richiesta  di  sottoposizione
          dell'intervento alla procedura prevista dall'articolo 96.
             5.  Avverso la richiesta di cui al comma 3 e' esperibile
          il ricorso amministrativo di cui all'articolo 16 del codice
          dei  beni  culturali  e  del  paesaggio  di  cui al decreto
          legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
             6.  Ove  il  soprintendente  non  richieda l'attivazione
          della  procedura  di cui all'articolo 96 nel termine di cui
          al  comma  3,  ovvero  tale procedura si concluda con esito
          negativo,  l'esecuzione  di saggi archeologici e' possibile
          solo   in   caso   di   successiva  acquisizione  di  nuove
          informazioni o di emersione, nel corso dei lavori, di nuovi
          elementi   archeologicamente   rilevanti,  che  inducano  a
          ritenere  probabile  la  sussistenza  in  sito  di  reperti
          archeologici.  In  tale evenienza il Ministero per i beni e
          le   attivita'   culturali  procede,  contestualmente  alla
          richiesta  di saggi preventivi, alla comunicazione di avvio
          del   procedimento   di   verifica   o   di   dichiarazione
          dell'interesse  culturale  ai  sensi degli articoli 12 e 13
          del codice dei beni culturali e del paesaggio.
             7.  I  commi  da  1  a  6  non  si  applicano  alle aree
          archeologiche  e ai parchi archeologici di cui all'articolo
          101  del  codice  dei beni culturali e del paesaggio, per i
          quali  restano  fermi  i  poteri  autorizzatori e cautelari
          previsti  dal  predetto codice, ivi compresa la facolta' di
          prescrivere   l'esecuzione,   a   spese   del   committente
          dell'opera   pubblica,   di   saggi  archeologici.  Restano
          altresi' fermi i poteri previsti dall'articolo 28, comma 2,
          nonche'  i poteri autorizzatori e cautelari previsti per le
          zone  di  interesse  archeologico, di cui all'articolo 142,
          comma 1, lettera m), del medesimo codice.».
          Nota all'art. 1:
             -  Per il testo dell'articolo 95 del decreto legislativo
          12 aprile 2006, n. 163, si veda nelle note alle premesse.