Art. 10.

               Procedimento di iscrizione nell'elenco


  1.  Il termine per la conclusione del procedimento di iscrizione e'
di 90 giorni dalla ricezione della domanda di cui all'articolo 7.
  2.  L'interessato,  qualora,  anteriormente  alla  conclusione  del
procedimento,  inizi  a  svolgere  l'attivita' di cui all'articolo 1,
comma  1,  ne  da'  comunicazione  alla  Direzione  che, in tal caso,
procede,  nel  termine  di trenta giorni dalla data di ricevimento di
detta   comunicazione,  alla  verifica  del  possesso  dei  requisiti
dichiarati.
  3. In caso di accertata carenza dei requisiti, la Direzione adotta,
nei  confronti  del richiedente, un motivato provvedimento di rifiuto
di  iscrizione  e,  ove  vi  sia  stata  comunicazione  di  inizio di
attivita',   dispone  contestualmente,  nei  confronti  del  medesimo
soggetto, il divieto di prosecuzione dell'attivita' stessa.
  4.   Se  sussistono  ragioni  di  approfondimento  istruttorio,  la
Direzione richiede al soggetto interessato le necessarie integrazioni
documentali  o  gli  opportuni  chiarimenti.  Ove  l'interessato  non
provveda  alla  trasmissione  della  documentazione o dei chiarimenti
entro  il  termine  di  trenta giorni dal ricevimento della richiesta
della  Direzione,  ovvero  nel  caso  in  cui,  una volta ricevuta la
documentazione,   permangano   motivi   ostativi  all'iscrizione,  la
Direzione procede ai sensi del comma 3.