Art. 10. Procedimento di iscrizione nell'elenco 1. Il termine per la conclusione del procedimento di iscrizione e' di 90 giorni dalla ricezione della domanda di cui all'articolo 7. 2. L'interessato, qualora, anteriormente alla conclusione del procedimento, inizi a svolgere l'attivita' di cui all'articolo 1, comma 1, ne da' comunicazione alla Direzione che, in tal caso, procede, nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati. 3. In caso di accertata carenza dei requisiti, la Direzione adotta, nei confronti del richiedente, un motivato provvedimento di rifiuto di iscrizione e, ove vi sia stata comunicazione di inizio di attivita', dispone contestualmente, nei confronti del medesimo soggetto, il divieto di prosecuzione dell'attivita' stessa. 4. Se sussistono ragioni di approfondimento istruttorio, la Direzione richiede al soggetto interessato le necessarie integrazioni documentali o gli opportuni chiarimenti. Ove l'interessato non provveda alla trasmissione della documentazione o dei chiarimenti entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta della Direzione, ovvero nel caso in cui, una volta ricevuta la documentazione, permangano motivi ostativi all'iscrizione, la Direzione procede ai sensi del comma 3.