Art. 11. Docenti di ruolo o ricercatori confermati nei settori scientifico-disciplinari di ambito archeologico 1. Sono iscritti nella sezione seconda dell'elenco, su domanda, i docenti di ruolo nei settori scientifico-disciplinari di ambito archeologico elencati all'articolo 2, comma 1, ancorche' non in possesso dei requisiti indicati negli articoli 4 e 5, nonche' i ricercatori confermati nei medesimi settori scientifico-disciplinari. Resta fermo il limite previsto dall'articolo 2, comma 3. 2. L'iscrizione nell'elenco dei soggetti appartenenti alla categoria di cui al comma 1 e' disposta con provvedimento della Direzione, sulla base della domanda presentata dai richiedenti medesimi secondo quanto previsto dall'articolo 7, nella quale e' autocertificato il possesso del requisito di cui al comma 1. I richiedenti provvedono altresi' a trasmettere il proprio curriculum professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 8.