Art. 11.

Docenti    di    ruolo   o   ricercatori   confermati   nei   settori
           scientifico-disciplinari di ambito archeologico


  1.  Sono  iscritti nella sezione seconda dell'elenco, su domanda, i
docenti  di  ruolo  nei  settori  scientifico-disciplinari  di ambito
archeologico  elencati  all'articolo  2,  comma  1,  ancorche' non in
possesso  dei  requisiti  indicati  negli  articoli  4 e 5, nonche' i
ricercatori confermati nei medesimi settori scientifico-disciplinari.
Resta fermo il limite previsto dall'articolo 2, comma 3.
  2.   L'iscrizione   nell'elenco   dei  soggetti  appartenenti  alla
categoria  di  cui  al  comma  1  e' disposta con provvedimento della
Direzione,  sulla  base  della  domanda  presentata  dai  richiedenti
medesimi  secondo  quanto  previsto  dall'articolo  7, nella quale e'
autocertificato  il  possesso  del  requisito  di  cui  al comma 1. I
richiedenti  provvedono  altresi' a trasmettere il proprio curriculum
professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 8.