Art. 2.

          Dipartimenti o istituti archeologici universitari


  1.  Agli  effetti  del  presente  decreto e per le finalita' di cui
all'articolo   1   per   «istituto»   o   «dipartimento  archeologico
universitario»  si intende il dipartimento o l'istituto universitario
cui  afferiscono  almeno tre docenti di ruolo, compresi i ricercatori
confermati,  nei  seguenti settori scientifico-disciplinari di ambito
archeologico,  come definiti dal decreto ministeriale 4 ottobre 2000,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  249  del 24 ottobre 2000,
modificato  dal  decreto ministeriale 18 marzo 2005, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  78  del  5  aprile  2005, che si occupano di
antichita'     diffuse    sul    territorio    nazionale,    comprese
cronologicamente fra la preistoria e l'archeologia post-medievale:
   a) L-ANT/01: Preistoria e protostoria;
   b) L-ANT/06: Etruscologia e antichita' italiche;
   c) L-ANT/07: Archeologia classica;
   d) L-ANT/08: Archeologia cristiana e medievale;
   e) L-ANT/09: Topografia antica;
   f) L-ANT/10: Metodologie della ricerca archeologica;
   g) L-OR/06: Archeologia fenicio-punica.
  2.  Agli  effetti  del  comma  1  sono  considerati  dipartimenti o
istituti  archeologici  gli istituti universitari stranieri, comunque
denominati,  che  presentino  e  documentino il possesso di strutture
scientifico-didattiche  equivalenti  a  quelle  di  cui  al  comma 1.
L'equivalenza  e'  verificata  dalla  Direzione,  sentiti il Comitato
tecnico   scientifico   per   i  beni  archeologici  e  il  Ministero
dell'istruzione,  dell'universita'  e della ricerca, sulla base degli
elementi  informativi  forniti  dall'istituto universitario straniero
secondo  lo  schema  predisposto, anche in formato elettronico, dalla
Direzione  e dalla Direzione generale per l'innovazione tecnologica e
la  promozione.  Ai  medesimi effetti e' equiparata ai dipartimenti o
istituti  archeologici,  di  cui  al  comma 1, la Scuola archeologica
italiana di Atene.
  3.  Non  possono essere iscritti nella seconda sezione dell'elenco,
come  singoli,  il  docente  o il ricercatore universitario che siano
stati   considerati   ai   fini   dell'iscrizione   nell'elenco   del
dipartimento universitario di appartenenza.
 
          Nota all'art. 2:
             -  Il  decreto  del  Ministro  dell'universita'  e della
          ricerca  scientifica  e tecnologica 4 ottobre 2000, recante
          «Rideterminazione     e     aggiornamento    dei    settori
          scientifico-disciplinari   e   definizione  delle  relative
          declaratorie, ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale
          23  dicembre 1999», e' pubblicato nel supplemento ordinario
          alla Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 2000, n. 249.
             -    Il    decreto    del    Ministro   dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca  18 marzo 2005, recante
          «Modificazioni  agli allegati B e D al decreto ministeriale
          4    ottobre    2000,    concernente   rideterminazione   e
          aggiornamento   dei   settori   scientifico-disciplinari  e
          definizione  delle  relative  declaratorie»,  e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2005, n. 78.