Art. 3.

     Altri soggetti in possesso della necessaria qualificazione


  1. Ai fini dell'iscrizione nella seconda sezione dell'elenco di cui
all'articolo  1,  i soggetti diversi dagli istituti e dipartimenti di
cui  all'articolo  2 devono essere in possesso di diploma di laurea e
specializzazione  in  archeologia ai sensi del seguente articolo 4, o
di  dottorato  di  ricerca  in  archeologia,  ai sensi del successivo
articolo  5,  ovvero  di uno dei titoli di studio esteri riconosciuti
equipollenti,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  cui al successivo
articolo 6.