Art. 3. Altri soggetti in possesso della necessaria qualificazione 1. Ai fini dell'iscrizione nella seconda sezione dell'elenco di cui all'articolo 1, i soggetti diversi dagli istituti e dipartimenti di cui all'articolo 2 devono essere in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia ai sensi del seguente articolo 4, o di dottorato di ricerca in archeologia, ai sensi del successivo articolo 5, ovvero di uno dei titoli di studio esteri riconosciuti equipollenti, ai sensi e per gli effetti di cui al successivo articolo 6.