Art. 5.

                 Dottorato di ricerca in archeologia


  1.  Agli  effetti  del  presente  decreto e per le finalita' di cui
all'articolo 3, per dottorato di ricerca in archeologia si intende il
dottorato  di  cui al decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, di
ambito  archeologico o con almeno un curriculum archeologico ai sensi
dell'articolo 2, comma 1.
 
          Nota all'art. 5:
             -  Il  decreto  del  Ministro  dell'universita'  e della
          ricerca  scientifica  e tecnologica 30 aprile 1999, n. 224,
          recante  «Regolamento recante norme in materia di dottorato
          di  ricerca»,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 13
          luglio 1999, n. 162.