Art. 5. Dottorato di ricerca in archeologia 1. Agli effetti del presente decreto e per le finalita' di cui all'articolo 3, per dottorato di ricerca in archeologia si intende il dottorato di cui al decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, di ambito archeologico o con almeno un curriculum archeologico ai sensi dell'articolo 2, comma 1.
Nota all'art. 5: - Il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 30 aprile 1999, n. 224, recante «Regolamento recante norme in materia di dottorato di ricerca», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 luglio 1999, n. 162.