Art. 6.

                Titoli di studio esteri equipollenti


  1.  Le  equipollenze al diploma di laurea, alla laurea magistrale e
specialistica  e  al  diploma di specializzazione in archeologia sono
dichiarate  con  le modalita' previste dalla legge 11 luglio 2002, n.
148,  di  ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento
dei  titoli  di  studio  relativi  all'insegnamento  superiore  nella
regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997.
  2.  Le  equipollenze  al dottorato di ricerca in archeologia di cui
all'articolo 5, sono dichiarate ai sensi dell'articolo 74 del decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
 
          Nota all'art. 6:
             -  La legge 11 luglio 2002, n. 148, recante «Ratifica ed
          esecuzione  della Convenzione sul riconoscimento dei titoli
          di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione
          europea,  fatta  a  Lisbona  l'11  aprile  1997, e norme di
          adeguamento  dell'ordinamento  interno»,  e' pubblicata nel
          supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale 25 luglio
          2002, n. 173.
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  74 del decreto del
          Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, recante
          «Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia
          di   formazione  nonche'  sperimentazione  organizzativa  e
          didattica»,   pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla
          Gazzetta Ufficiale 31 luglio 1980, n. 209:
             «Art.  74  (Riconoscimenti  ed equipollenze).- 1. Coloro
          che  abbiano  conseguito presso le universita' non italiane
          il  titolo  di  dottore di ricerca o analoga qualificazione
          accademica  possono chiederne il riconoscimento con domanda
          diretta al Ministero della pubblica istruzione.
             La domanda dovra' essere corredata dai titoli attestanti
          le  attivita'  di  ricerca  e dai lavori compiuti presso le
          universita' non italiane.
             L'eventuale  riconoscimento  e'  operato con decreto del
          Ministro  della  pubblica istruzione su conforme parere del
          Consiglio universitario nazionale.
             Il  Ministro  della pubblica istruzione con suo decreto,
          su  conforme  parere del Consiglio universitario nazionale,
          potra'  stabilire  eventuali  equipollenze con il titolo di
          dottore   di   ricerca   dei   diplomi  di  perfezionamento
          scientifico rilasciati dall'Istituto universitario europeo,
          dalla  Scuola  normale  superiore  di  Pisa,  dalla  Scuola
          superiore  di  studi  universitari  e di perfezionamento di
          Pisa,   dalla  Scuola  internazionale  superiore  di  studi
          avanzati  di  Trieste e da altre scuole italiane di livello
          post-universitario  e  che  siano  assimilabili ai corsi di
          dottorato  di ricerca per strutture, ordinamento, attivita'
          di  studio  e  di  ricerca  e  numero  limitato  di  titoli
          annualmente rilasciati.
             In    attesa   del   riordinamento   delle   Scuole   di
          specializzazione  e  di  perfezionamento  scientifico  post
          laurea, di cui all'art. 12 della legge 21 febbraio 1980, n.
          28, ultimo comma, i loro iscritti possono ultimare i propri
          studi  anche ove nel frattempo siano ammessi ad un corso di
          dottorato di ricerca.
             Le  borse di studio hanno la durata massima prevista per
          il  corso  di dottorato di ricerca, di perfezionamento o di
          specializzazione per il quale sono utilizzati.
             Chi  abbia usufruito di una borsa di studio per un corso
          di   dottorato   di   ricerca,   di  perfezionamento  o  di
          specializzazione  non  puo' chiedere di fruirne una seconda
          volta, anche se per titolo diverso.».