Art. 7.

                  Domanda di iscrizione nell'elenco


  1.  I  dipartimenti  o  gli  istituti di cui all'articolo 2, per il
tramite   dei   rispettivi  direttori,  nonche'  i  soggetti  di  cui
all'articolo 3 e quelli in possesso dei titoli di cui all'articolo 6,
che intendano conseguire l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo
1, presentano apposita domanda alla Direzione.
  2. La domanda, redatta secondo il modello predisposto, di regola in
formato  elettronico,  dalla Direzione e dalla Direzione generale per
l'innovazione  tecnologica e la promozione, sentito il Garante per la
protezione  dei  dati  personali,  e'  trasmessa,  ai sensi e per gli
effetti  di  cui all'articolo 19, comma 1, della legge 7 agosto 1990,
n.  241,  alla  Direzione,  di  regola  in  via informatica, ai sensi
dell'articolo  38  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 21
dicembre 2000, n. 445.
  3.   Nelle   more  dell'entrata  a  regime  del  sistema  di  posta
certificata  e di firma digitale, secondo quanto previsto dal decreto
legislativo    7    marzo    2005,   n.   82,   recante   il   Codice
dell'amministrazione  digitale,  la  domanda  di  cui  al  comma 1 e'
comunque trasmessa alla Direzione anche in forma cartacea.
  4.  Nella domanda il soggetto istante autocertifica, ai sensi e per
gli  effetti  degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica  n.  445  del 2000, il possesso dei titoli e dei requisiti
richiesti  dall'articolo  2,  nel caso dei dipartimenti o istituti, e
dagli articoli 3 e 6, in caso di altri soggetti.
 
          Nota all'art. 7:
             -  Si riporta il testo dell'art. 19 della legge 7 agosto
          1990,   n.   241,   recante  «Nuove  norme  in  materia  di
          procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di accesso ai
          documenti   amministrativi»,   pubblicato   nella  Gazzetta
          Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192:
             «Art.  19 (Dichiarazione di inizio attivita'). - 1. Ogni
          atto    di   autorizzazione,   licenza,   concessione   non
          costitutiva,  permesso  o  nulla  osta comunque denominato,
          comprese  le  domande  per  le  iscrizioni  in albi o ruoli
          richieste  per  l'esercizio  di  attivita' imprenditoriale,
          commerciale   o   artigianale   il   cui  rilascio  dipenda
          esclusivamente    dall'accertamento    dei    requisiti   e
          presupposti  di  legge o di atti amministrativi a contenuto
          generale  e  non  sia  previsto  alcun limite o contingente
          complessivo   o   specifici   strumenti  di  programmazione
          settoriale  per  il rilascio degli atti stessi, con la sola
          esclusione  degli  atti  rilasciati  dalle  amministrazioni
          preposte  alla  difesa  nazionale, alla pubblica sicurezza,
          all'immigrazione, all'amministrazione della giustizia, alla
          amministrazione   delle  finanze,  ivi  compresi  gli  atti
          concernenti  le  reti  di  acquisizione  del gettito, anche
          derivante  dal  gioco,  alla  tutela  della  salute e della
          pubblica    incolumita',   del   patrimonio   culturale   e
          paesaggistico  e  dell'ambiente, nonche' degli atti imposti
          dalla   normativa   comunitaria,   e'   sostituito  da  una
          dichiarazione  dell'interessato  corredata, anche per mezzo
          di   autocertificazioni,   delle   certificazioni  e  delle
          attestazioni  normativamente  richieste.  L'amministrazione
          competente  puo'  richiedere  informazioni o certificazioni
          relative  a  fatti,  stati  o qualita' soltanto qualora non
          siano    attestati    in   documenti   gia'   in   possesso
          dell'amministrazione   stessa   o  non  siano  direttamente
          acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.
             2.  L'attivita'  oggetto della dichiarazione puo' essere
          iniziata  decorsi trenta giorni dalla data di presentazione
          della    dichiarazione    all'amministrazione   competente.
          Contestualmente all'inizio dell'attivita', l'interessato ne
          da' comunicazione all'amministrazione competente.
             3.  L'amministrazione  competente,  in caso di accertata
          carenza  delle  condizioni, modalita' e fatti legittimanti,
          nel   termine   di  trenta  giorni  dal  ricevimento  della
          comunicazione   di   cui   al   comma  2,  adotta  motivati
          provvedimenti  di  divieto di prosecuzione dell'attivita' e
          di  rimozione  dei  suoi  effetti,  salvo che, ove cio' sia
          possibile,   l'interessato   provveda   a  conformare  alla
          normativa  vigente  detta attivita' ed i suoi effetti entro
          un  termine  fissato dall'amministrazione, in ogni caso non
          inferiore  a  trenta  giorni.  E'  fatto  comunque salvo il
          potere    dell'amministrazione   competente   di   assumere
          determinazioni   in  via  di  autotutela,  ai  sensi  degli
          articoli 21-quinquies e 21-nonies. Nei casi in cui la legge
          prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi,
          il  termine  per l'adozione dei provvedimenti di divieto di
          prosecuzione dell'attivita' e di rimozione dei suoi effetti
          sono  sospesi,  fino all'acquisizione dei pareri, fino a un
          massimo di trenta giorni, scaduti i quali l'amministrazione
          puo'  adottare  i  propri  provvedimenti  indipendentemente
          dall'acquisizione  del  parere.  Della  sospensione e' data
          comunicazione all'interessato.
             4.  Restano  ferme  le disposizioni di legge vigenti che
          prevedono  termini  diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3
          per  l'inizio  dell'attivita'  e  per  l'adozione  da parte
          dell'amministrazione competente di provvedimenti di divieto
          di  prosecuzione  dell'attivita'  e  di  rimozione dei suoi
          effetti.
             5. Ogni controversia relativa all'applicazione dei commi
          1,  2  e  3  e'  devoluta  alla giurisdizione esclusiva del
          giudice amministrativo.».
             -  Si  riporta  il  testo degli articoli 38, 46 e 47 del
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
          n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative
          e    regolamentari    in    materia    di    documentazione
          amministrativa»,  pubblicato nel supplemento ordinario alla
          Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42:
             «Art.  38 (Modalita'  di  invio  e  sottoscrizione delle
          istanze).  -  1.  Tutte  le  istanze  e le dichiarazioni da
          presentare  alla  pubblica  amministrazione  o ai gestori o
          esercenti  di pubblici servizi possono essere inviate anche
          per fax e via telematica.
             2.  Le  istanze  e  le  dichiarazioni  inviate  per  via
          telematica   sono   valide  se  effettuate  secondo  quanto
          previsto  dall'articolo  65 del decreto legislativo 7 marzo
          2005, n. 82.
             3.  Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di
          notorieta'  da  produrre  agli organi della amministrazione
          pubblica  o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono
          sottoscritte  dall'interessato  in  presenza del dipendente
          addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia
          fotostatica  non  autenticata  di un documento di identita'
          del  sottoscrittore.  La copia fotostatica del documento e'
          inserita  nel  fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica
          del  documento  di identita' possono essere inviate per via
          telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti
          pubblici, detta facolta' e' consentita nei limiti stabiliti
          dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 2 della legge
          15 marzo 1997, n. 59.».
             «Art.  46 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni).
          -  1.  Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali
          all'istanza,  sottoscritte  dall'interessato  e prodotte in
          sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati,
          qualita' personali e fatti:
              a) data e il luogo di nascita;
              b) residenza;
              c) cittadinanza;
              d) godimento dei diritti civili e politici;
              e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
              f) stato di famiglia;
              g) esistenza in vita;
              h)   nascita   del   figlio,   decesso   del   coniuge,
          dell'ascendente o discendente;
              i)  iscrizione  in albi, in elenchi tenuti da pubbliche
          amministrazioni;
              l) appartenenza a ordini professionali;
              m) titolo di studio, esami sostenuti;
              n)   qualifica   professionale   posseduta,  titolo  di
          specializzazione,   di   abilitazione,  di  formazione,  di
          aggiornamento e di qualificazione tecnica;
              o)  situazione  reddituale  o  economica  anche ai fini
          della  concessione  dei benefici di qualsiasi tipo previsti
          da leggi speciali;
              p)  assolvimento di specifici obblighi contributivi con
          l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
              q)  possesso e numero del codice fiscale, della partita
          I.V.A.   e   di   qualsiasi   dato  presente  nell'archivio
          dell'anagrafe tributaria;
              r) stato di disoccupazione;
              s) qualita' di pensionato e categoria di pensione;
              t) qualita' di studente;
              u) qualita' di legale rappresentante di persone fisiche
          o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
              v)  iscrizione presso associazioni o formazioni sociali
          di qualsiasi tipo;
              z)  tutte  le situazioni relative all'adempimento degli
          obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio
          matricolare dello stato di servizio;
              aa)  di  non  aver  riportato  condanne penali e di non
          essere   destinatario   di   provvedimenti  che  riguardano
          l'applicazione  di  misure  di  sicurezza  e  di  misure di
          prevenzione,   di   decisioni  civili  e  di  provvedimenti
          amministrativi  iscritti nel casellario giudiziale ai sensi
          della vigente normativa;
              bb)  di  non essere a conoscenza di essere sottoposto a
          procedimenti penali;
              bb-bis)   di   non   essere   l'ente   destinatario  di
          provvedimenti   giudiziari   che   applicano   le  sanzioni
          amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001,
          n. 231;
              cc) qualita' di vivenza a carico;
              dd)  tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato
          contenuti nei registri dello stato civile;
              ee)  di  non  trovarsi  in  stato  di liquidazione o di
          fallimento   e   di   non   aver   presentato   domanda  di
          concordato.».
             «Art.   47   (Dichiarazioni   sostitutive  dell'atto  di
          notorieta').  -  1. L'atto di notorieta' concernente stati,
          qualita'  personali  o fatti che siano a diretta conoscenza
          dell'interessato  e'  sostituito  da  dichiarazione  resa e
          sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
          di cui all'articolo 38.
             2.  La  dichiarazione  resa  nell'interesse  proprio del
          dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
          e  fatti  relativi  ad  altri  soggetti  di  cui egli abbia
          diretta conoscenza.
             3.  Fatte  salve le eccezioni espressamente previste per
          legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
          concessionari  di  pubblici  servizi,  tutti  gli stati, le
          qualita'  personali  e  i  fatti non espressamente indicati
          nell'articolo  46 sono comprovati dall'interessato mediante
          la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.
             4.  Salvo  il caso in cui la legge preveda espressamente
          che  la  denuncia  all'Autorita'  di Polizia Giudiziaria e'
          presupposto   necessario   per   attivare  il  procedimento
          amministrativo  di  rilascio  del duplicato di documenti di
          riconoscimento  o  comunque  attestanti  stati  e  qualita'
          personali  dell'interessato,  lo  smarrimento dei documenti
          medesimi  e'  comprovato  da  chi  ne richiede il duplicato
          mediante dichiarazione sostitutiva.».
             -  Il  decreto  legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante
          «Codice  dell'amministrazione  digitale», e' pubblicato nel
          supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale 16 maggio
          2005, n. 112.