Art. 8.

          Curricula ed elementi informativi degli iscritti


  1.  A  soli  fini  informativi,  anche per consentire alle stazioni
appaltanti  di acquisire gli elementi conoscitivi e valutativi per la
scelta   del   soggetto   affidatario,   i   soggetti  che  domandano
l'iscrizione  nella  seconda  sezione dell'elenco trasmettono, con le
stesse  modalita' della domanda, un curriculum professionale, redatto
e  sottoscritto  secondo il modello predisposto, di regola in formato
elettronico,   dalla   Direzione   e  dalla  Direzione  generale  per
l'innovazione  tecnologica e la promozione, sentito il Garante per la
protezione  dei  dati  personali,  volto  a  documentare la specifica
esperienza  acquisita  nel  settore della raccolta ed elaborazione di
documenti  e  informazioni a fini di verifica preventiva di interesse
archeologico di aree ed immobili.
  2.  Per  le  stesse  finalita'  di  cui al comma 1 gli istituti e i
dipartimenti  archeologici  di cui all'articolo 2 trasmettono, con le
medesime  modalita' della domanda di iscrizione, elementi informativi
sulla   struttura  e  l'attivita'  dipartimentale,  nonche'  elementi
descrittivi    dell'esperienza    acquisita,   secondo   il   modello
predisposto,  anche  in  formato elettronico, dalla Direzione e dalla
Direzione  generale  per  l'innovazione  tecnologica e la promozione,
sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
  3.  I soggetti di cui al comma 1, nonche' i docenti e i ricercatori
che  afferiscono  ai  dipartimenti  di  cui  al  comma  2, presentano
altresi'  una  dichiarazione  attestante  l'insussistenza delle cause
ostative  di  cui  all'articolo  38 del decreto legislativo 12 aprile
2006,  n.  163,  con  l'impegno  a  comunicare  tempestivamente  ogni
eventuale modificazione della situazione dichiarata.
  4.  I  curricula  e  gli  elementi informativi inviati dai soggetti
interessati  e dai dipartimenti o istituti universitari sono inseriti
in  un'apposita  sezione  dell'elenco  e  sono  accessibili  on  line
mediante  collegamento  ipertestuale  con  il nominativo del soggetto
iscritto nell'elenco.
 
          Nota all'art. 8:
             -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  38  del  decreto
          legislativo  12  aprile  2006,  n. 163, recante «Codice dei
          contratti  pubblici  relativi a lavori, servizi e forniture
          in  attuazione  delle  direttive  2004/17/CE e 2004/18/CE»,
          pubblicato   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale 2 maggio 2006, n. 100:
             «Art.  38  (Requisiti  di  ordine  generale) - (art. 45,
          direttiva  2004/18;  art.  75, decreto del Presidente della
          Repubblica  n.  554/1999;  art.  17, decreto del Presidente
          della  Repubblica  n.  34/2000).  -  1.  Sono esclusi dalla
          partecipazione   alle   procedure   di   affidamento  delle
          concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi,
          ne'  possono essere affidatari di subappalti, e non possono
          stipulare i relativi contratti i soggetti:
              a)   che   si   trovano  in  stato  di  fallimento,  di
          liquidazione  coatta,  di  concordato preventivo, o nei cui
          riguardi  sia in corso un procedimento per la dichiarazione
          di una di tali situazioni;
              b)  nei  cui  confronti  e'  pendente  procedimento per
          l'applicazione  di  una  delle misure di prevenzione di cui
          all'articolo  3  della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di
          una  delle  cause  ostative previste dall'articolo 10 della
          legge  31  maggio  1965,  n. 575; l'esclusione e il divieto
          operano   se  la  pendenza  del  procedimento  riguarda  il
          titolare  o  il  direttore tecnico, se si tratta di impresa
          individuale;  il  socio o il direttore tecnico se si tratta
          di  societa'  in nome collettivo, i soci accomandatari o il
          direttore  tecnico  se si tratta di societa' in accomandita
          semplice,   gli   amministratori   muniti   di   poteri  di
          rappresentanza  o  il  direttore  tecnico,  se si tratta di
          altro tipo di societa';
              c)  nei  cui confronti e' stata pronunciata sentenza di
          condanna  passata  in giudicato, o emesso decreto penale di
          condanna   divenuto   irrevocabile,   oppure   sentenza  di
          applicazione    della   pena   su   richiesta,   ai   sensi
          dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati
          gravi  in  danno dello Stato o della Comunita' che incidono
          sulla   moralita'   professionale;  e'  comunque  causa  di
          esclusione  la condanna, con sentenza passata in giudicato,
          per  uno o piu' reati di partecipazione a un'organizzazione
          criminale,  corruzione,  frode, riciclaggio, quali definiti
          dagli  atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1,
          direttiva  CE 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se
          la  sentenza  o il decreto sono stati emessi nei confronti:
          del  titolare  o  del  direttore  tecnico  se  si tratta di
          impresa  individuale; del socio o del direttore tecnico, se
          si   tratta  di  societa'  in  nome  collettivo;  dei  soci
          accomandatari  o  del  direttore  tecnico  se  si tratta di
          societa'  in  accomandita  semplice;  degli  amministratori
          muniti  di potere di rappresentanza o del direttore tecnico
          se si tratta di altro tipo di societa' o consorzio. In ogni
          caso  l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti
          dei  soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente
          la  data  di  pubblicazione  del  bando  di  gara,  qualora
          l'impresa  non  dimostri  di aver adottato atti o misure di
          completa    dissociazione    della    condotta   penalmente
          sanzionata;   resta   salva  in  ogni  caso  l'applicazione
          dell'articolo  178  del  codice penale e dell'articolo 445,
          comma 2, del codice di procedura penale;
              d)   che  hanno  violato  il  divieto  di  intestazione
          fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990,
          n. 55;
              e)  che  hanno  commesso  gravi  infrazioni debitamente
          accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro
          obbligo  derivante  dai  rapporti di lavoro, risultanti dai
          dati in possesso dell'Osservatorio;
              f)  che,  secondo  motivata  valutazione della stazione
          appaltante,  hanno  commesso  grave  negligenza  o malafede
          nell'esecuzione  delle  prestazioni affidate dalla stazione
          appaltante  che  bandisce  la gara; o che hanno commesso un
          errore    grave   nell'esercizio   della   loro   attivita'
          professionale,  accertato  con  qualsiasi mezzo di prova da
          parte della stazione appaltante;
              g)   che  hanno  commesso  violazioni,  definitivamente
          accertate,  rispetto  agli  obblighi  relativi al pagamento
          delle  imposte  e tasse, secondo la legislazione italiana o
          quella dello Stato in cui sono stabiliti;
              h)  che  nell'anno antecedente la data di pubblicazione
          del  bando di gara hanno reso false dichiarazioni in merito
          ai   requisiti   e   alle   condizioni   rilevanti  per  la
          partecipazione  alle  procedure di gara e per l'affidamento
          dei   subappalti,   risultanti   dai   dati   in   possesso
          dell'Osservatorio;
              i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente
          accertate,    alle   norme   in   materia   di   contributi
          previdenziali  e  assistenziali,  secondo  la  legislazione
          italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
              l)   che   non  presentino  la  certificazione  di  cui
          all'articolo  17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il
          disposto del comma 2;
              m)   nei  cui  confronti e' stata applicata la sanzione
          interdittiva  di  cui  all'articolo 9, comma 2, lettera c),
          del decreto legislativo dell'8 giugno 2001, n. 231, o altra
          sanzione  che  comporta  il  divieto  di  contrarre  con la
          pubblica    amministrazione    compresi   i   provvedimenti
          interdittivi  di  cui  all'articolo  36-bis,  comma  1, del
          decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
              m-bis)   nei  cui  confronti  sia  stata  applicata  la
          sospensione  o  la decadenza dell'attestazione SOA per aver
          prodotto  falsa  documentazione  o  dichiarazioni  mendaci,
          risultanti dal casellario informatico.
             2. Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei
          requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformita'
          alle   disposizioni   del   decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica anche le
          eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non
          menzione.
             3.  Ai  fini  degli  accertamenti relativi alle cause di
          esclusione   di   cui  al  presente  articolo,  si  applica
          l'articolo  43, del decreto del Presidente della Repubblica
          28  dicembre  2000, n. 445; resta fermo, per l'affidatario,
          l'obbligo  di  presentare  la certificazione di regolarita'
          contributiva  di  cui  all'articolo 2, del decreto-legge 25
          settembre  2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre
          2002,  n. 266 e di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto
          legislativo   14   agosto   1996,   n.  494,  e  successive
          modificazioni  e  integrazioni.  In  sede di verifica delle
          dichiarazioni  di cui ai commi 1 e 2 le stazioni appaltanti
          chiedono  al  competente ufficio del casellario giudiziale,
          relativamente  ai candidati o ai concorrenti, i certificati
          del  casellario  giudiziale  di  cui  all'articolo  21  del
          decreto  del  Presidente della Repubblica 14 novembre 2002,
          n.  313,  oppure le visure di cui all'articolo 33, comma 1,
          del medesimo decreto n. 313 del 2002.
             4.  Ai  fini  degli  accertamenti relativi alle cause di
          esclusione  di  cui  al presente articolo, nei confronti di
          candidati   o  concorrenti  non  stabiliti  in  Italia,  le
          stazioni  appaltanti chiedono se del caso ai candidati o ai
          concorrenti  di  fornire i necessari documenti probatori, e
          possono  altresi'  chiedere la cooperazione delle autorita'
          competenti.
             5.  Se  nessun  documento o certificato e' rilasciato da
          altro   Stato   dell'Unione   europea,   costituisce  prova
          sufficiente  una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati
          membri  in  cui  non  esiste  siffatta  dichiarazione,  una
          dichiarazione  resa dall'interessato innanzi a un'autorita'
          giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un
          organismo  professionale  qualificato a riceverla del Paese
          di origine o di provenienza.».