Art. 5.


  Compensi per l'attivita' di custodia presso i locali del debitore


  1.  Quando  la  custodia  dei beni e' esercitata nel luogo in cui i
beni sono stati pignorati spetta al custode, se diverso dal debitore,
un  compenso  pari  a euro 50,00 per il primo accesso e di euro 30,00
per ciascun accesso periodico disposto dal giudice dell'esecuzione.
  2. Al custode spetta inoltre un rimborso spese pari a euro 0,68 per
ciascun  chilometro  percorso  per l'effettuazione dell'accesso oltre
dieci  chilometri  dal  confine  del  comune in cui ha sede l'ufficio
giudiziario.