Art. 10. Pubblicita' 1. La pubblicita' degli alimenti per lattanti e' vietata in qualunque modo, in qualunque forma e attraverso qualsiasi canale, compresi gli ospedali, i consultori familiari, gli asili nido, gli studi medici, nonche' convegni, congressi, stand ed esposizioni. 2. In deroga al comma 1, la pubblicita' degli alimenti per lattanti e' consentita solamente sulle pubblicazioni scientifiche specializzate in puericultura destinate a professionisti dell'ambito pediatrico e nutrizionale. Tale pubblicita' deve essere limitata ad informazioni di carattere scientifico basate su documentate evidenze e non deve, in qualunque modo, sottintendere o avvalorare l'idea che l'allattamento artificiale sia superiore o equivalente all'allattamento al seno. 3. La pubblicita' di cui al comma 2 e' sottoposta alle condizioni ed ai divieti previsti dall'articolo 9, commi 3, 6, 7, 8 , 9, 10, 11 e 12 lettera b). 4. Resta ferma la possibilita' di diffondere il materiale informativo di cui all'articolo 16 presso i professionisti di cui all'articolo medesimo. 5. La pubblicita' degli alimenti di proseguimento, al fine di evitare qualunque possibile interferenza negativa con l'allattamento al seno: a) evidenzia che l'uso del prodotto e' indicato su consiglio del medico per lattanti di almeno sei mesi, ove non disponibile il latte materno; b) non induce a ritenere il prodotto equivalente al latte materno, ne' scoraggia in qualunque modo l'allattamento al seno; c) riporta l'indicazione che il latte materno va offerto fino a quando e' possibile, anche durante lo svezzamento e l'alimentazione diversificata; d) non contiene testi o immagini che abbiano relazione con la gravidanza o l'alimentazione o la cura del lattante sotto i sei mesi , ne' immagini di lattanti che possono essere percepiti come soggetti di eta' inferiore ai sei mesi.