Art. 11.


                  Modalita' di commercializzazione


  1.  L'operatore del settore alimentare che intende commercializzare
un  alimento  per  lattanti deve trasmettere al Ministero del lavoro,
della  salute  e  delle  politiche sociali un campione dell'etichetta
utilizzata per il prodotto, con le modalita' previste dall'articolo 7
del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111.
  2.  Gli  alimenti  per  lattanti  possono  essere  commercializzati
solamente   trascorsi   trenta   giorni   dalla   data  di  ricezione
dell'etichetta  da  parte  del  Ministero  del lavoro, della salute e
delle politiche sociali.
  3.  L'operatore  del settore alimentare che ha immesso in commercio
alimenti  per  lattanti  alla  data di entrata in vigore del presente
regolamento, deve attivare, entro novanta giorni, la procedura di cui
al comma 1.
 
          Nota all'art. 11:
             -   Si   riporta   il  testo  dell'art.  7  del  decreto
          legislativo 27 gennaio 1992, n. 111:
             «Art.  7  (Commercializzazione  dei  prodotti).  - 1. Al
          momento della prima commercializzazione di uno dei prodotti
          alimentari  di cui all'art. 1, il fabbricante ne informa il
          Ministero  della  sanita'  mediante  la  trasmissione di un
          modello dell'etichetta utilizzata per tale prodotto.
             2. Qualora i prodotti di cui al comma 1 siano gia' posti
          in  commercio in un altro Stato membro, il fabbricante deve
          altresi'  comunicare al Ministero della sanita' l'autorita'
          destinataria della prima comunicazione.
             3.  Le  stesse  disposizioni  di  cui  ai commi 1 e 2 si
          applicano  anche  all'importatore  qualora  il prodotto sia
          stato fabbricato in uno Stato terzo.
             4.   Il  Ministero  della  sanita'  puo'  richiedere  al
          fabbricante  o  all'importatore la presentazione dei lavori
          scientifici e dei dati che giustifichino la conformita' del
          prodotto all'art. 1, commi 2 e 3, nonche' le indicazioni di
          cui all'art. 4, comma 1, lettera c).
             5. Qualora i lavori scientifici e i dati di cui al comma
          4  abbiano  formato oggetto di una pubblicazione facilmente
          accessibile,   il   fabbricante   o  l'importatore  possono
          comunicare solo gli estremi della pubblicazione.
             6.  Qualora  i  prodotti di cui al comma 1 non rientrino
          tra  quelli  di cui all'art. 1, comma 2, il Ministero della
          sanita'  diffida  le  imprese  interessate  a ritirarli dal
          commercio e, in caso di mancata osservanza, dispone il loro
          sequestro.
             7.  Qualora  i  prodotti di cui al comma 1 presentino un
          pericolo  per la salute umana il Ministero della sanita' ne
          dispone il sequestro.
             8.  Il Ministero della sanita' informa immediatamente la
          Commissione  CEE  e  gli  altri  Stati  membri delle misure
          adottate ai sensi dei commi 6 e 7 con i relativi motivi.
             9.   [Il   Ministero   della  sanita'  a  seguito  della
          comunicazione  di  cui  al  comma  1  qualora ritenga che i
          prodotti   siano   invece   da   assoggettare   al   regime
          autorizzatorio  di cui all'art. 8 in quanto appartenenti ai
          gruppi  di  cui  all'allegato  1 prescrive il divieto della
          loro commercializzazione].
             10.  [Resta ferma la facolta' dell'impresa di presentare
          istanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 8).