Art. 12.


                        Campioni e forniture


  1. E' vietata la distribuzione di campioni o il ricorso a qualunque
altro  sistema  volto  a  promuovere  le  vendite  degli alimenti per
lattanti  direttamente presso il consumatore nella fase del commercio
al  dettaglio,  quali  esposizioni  speciali,  buoni  sconto,  premi,
vendite  speciali,  vendite promozionali, vendite abbinate, vendite a
distanza, a domicilio o per corrispondenza.
  2.  E'  vietata  per  i produttori e i distributori di alimenti per
lattanti  ogni forma di offerta di campioni gratuiti o a basso prezzo
e  di  altri  omaggi di alimenti per lattanti al pubblico, alle donne
incinte, alle madri e ai membri delle famiglie, ne' direttamente, ne'
indirettamente  attraverso  il  sistema  sanitario  nazionale, ovvero
attraverso gli informatori sanitari.
  3.  E'  ammessa la fornitura gratuita di attrezzature, di materiale
informativo  o  di  materiale  didattico  solo  a istituzioni o altre
organizzazioni  preposte alla nascita e alla cura del lattante previa
preventiva   approvazione,   su  richiesta  scritta  da  parte  della
direzione   sanitaria   (Ospedaliera,  Universitaria  o  dell'Azienda
sanitaria  competente),  dell'Assessorato  alla sanita' della regione
territorialmente  competente.  Tali  attrezzature o materiali possono
essere  contrassegnati  con il nome o la ragione sociale o il marchio
dell'impresa  donatrice,  ma  non  possono contenere, in nessun caso,
riferimenti  a  determinate  marche  di  alimenti  per  lattanti e di
alimenti   di   proseguimento,  e  possono  essere  distribuiti  solo
attraverso il sistema sanitario nazionale.
  4.  Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
di  concerto  con  le  regioni,  attua un piano di monitoraggio sulla
fornitura gratuita di attrezzature o di materiali di cui al comma 3.
  5.  Le forniture di alimenti per lattanti, donate o vendute a basso
prezzo  a  istituzioni  o  organizzazioni per essere utilizzate nelle
istituzioni   stesse  o  per  essere  distribuite  all'esterno  delle
strutture,  devono  essere  utilizzate  o  distribuite,  a seguito di
prescrizione  individuale e indicazione del periodo d'uso, solo per i
lattanti  che  necessitano  di  essere  alimentati  con  alimenti per
lattanti e soltanto per il periodo necessario.
  6.  Le Aziende sanitarie, per far fronte ai bisogni per uso interno
dei  neonati  che,  per  indisponibilita'  o  insufficienza del latte
materno,  necessitano  di  una  totale  o  parziale alimentazione con
alimenti  per  lattanti, provvedono, al pari delle altre forniture di
beni   necessari,   all'acquisto   dei   prodotti  in  condizioni  di
correttezza  e  trasparenza  nelle quantita' strettamente necessarie,
commisurate al numero medio di tali neonati.