Art. 14. Campagna sulla corretta alimentazione e tutela dell'allattamento al seno 1. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome promuovono iniziative e campagne sulla corretta alimentazione del lattante, sostenendo e proteggendo la pratica dell'allattamento al seno mediante azioni volte: a) a diffondere e a valorizzare i corsi di preparazione alla nascita e altre iniziative educative nelle maternita' e sul territorio, con adeguate informazioni sull'allattamento al seno, ivi incluse quelle previste dal presente decreto; b) favorire nei reparti di maternita' l'adozione e la prosecuzione dell'allattamento al seno, diffondendo il rooming-in ed attuando i piu' efficaci modelli organizzativi proposti al riguardo; c) fornire raccomandazioni utili sulla base delle indicazioni convalidate a livello internazionale, promuovendo interventi formativi, sostenendo e coordinando le iniziative di promozione e di educazione sanitaria; d) realizzare sistemi di osservazione e di monitoraggio sulla diffusione della pratica dell'allattamento al seno, sia in termini di prevalenza che di durata; e) vigilare affinche' al momento della dimissione dal reparto maternita' non vengano forniti in omaggio prodotti o materiali in grado di interferire in qualunque modo con l'allattamento al seno. Le lettere di dimissione per i neonati non devono prevedere uno spazio predefinito per le prescrizioni dei sostituti del latte materno. Nei casi in cui tali prescrizioni si rendano necessarie per cause materne o neonatali, esse devono riportare l'indicazione all'uso del sostituto del latte materno nonche' le informazioni congrue al suo piu' corretto utilizzo; f) disciplinare le visite degli informatori scientifici dell'industria che produce e/o commercializza prodotti sostitutivi del latte materno presso gli ospedali e gli studi medici; g) contrastare ogni forma di pubblicita', anche occulta, e di comportamenti ostativi alla pratica dell'allattamento materno.