Art. 16. Materiale informativo e didattico destinato agli operatori sanitari 1. Il materiale informativo e didattico riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento predisposto dalle imprese interessate agli alimenti per la prima infanzia, destinato a professionisti indipendenti del settore della medicina, dell'alimentazione, della farmacia, della maternita' o dell'infanzia, come il materiale informativo e didattico per la classe medica sugli alimenti a fini medici speciali destinati alla prima infanzia, deve: a) distinguere chiaramente gli alimenti per lattanti dagli alimenti di proseguimento senza creare confusione tra le due tipologie di prodotti; b) essere limitato agli aspetti scientifici del prodotto, alle indicazioni e alle modalita' d'uso; c) essere predisposto sulla base di evidenze scientifiche documentate e documentabili; d) contenere riferimenti a eventuali studi pubblicati per sostenere ogni affermazione circa eventuali effetti nutrizionali o sulla crescita, sullo sviluppo e sulla salute del bambino; e) contenere, nel caso di alimenti a fini medici speciali destinati ai lattanti, un richiamo alla superiorita' della pratica dell'allattamento al seno ove il prodotto svolga comunque funzioni sostitutive e l'adozione di tale pratica non sia controindicata; f) recare l'indicazione della denominazione sociale e sede legale dell'impresa, ente od organismo che lo diffonde. 2. Il contenuto del materiale informativo di cui al comma 1 deve essere conforme anche a quanto previsto dall'articolo 15, comma 1.