Art. 17.


                       Monitoraggio sui prezzi


  1. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali,
in  accordo  con  il  Ministero dello sviluppo economico, avvalendosi
della  collaborazione  delle  regioni  e  delle  province autonome di
Trento   e  Bolzano,  nonche'  delle  associazioni  dei  consumatori,
provvede a monitorare i prezzi di vendita degli alimenti per lattanti
che dovranno essere resi pubblici.
  2.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro,  della salute e delle
politiche   sociali  di  concerto  con  il  Ministro  dello  sviluppo
economico  vengono  fissate  le  modalita'  di  acquisizione dei dati
relativi ai prezzi di cui al comma 1.