Art. 18.


                            Esportazione


  1.  I  prodotti  di  cui  all'articolo 2, comma 1, lettere c) e d),
destinati  all'esportazione verso Paesi terzi devono essere conformi,
fatta  salva  ogni  diversa  disciplina  o  disposizione  particolare
stabilita dal paese importatore, a quanto previsto:
   a)  dall'articolo  9  del presente regolamento, oppure dalle norme
del  Codex Alimentarius «Codex STAN 72/1981» e «Codex STAN 156/1987»,
nella revisione 2007;
   b)  dagli  articoli  3,  comma  1,  lettera  b),  e 13 del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 109.
  2.  Le  prescrizioni e i divieti di cui all'articolo 9, commi 3, 4,
5,  6,  7,  8,  9  e  10,  si  applicano anche alla presentazione dei
prodotti destinati all'esportazione verso Paesi terzi, in particolare
per quanto riguarda la forma, l'aspetto, l'imballaggio ed i materiali
di confezionamento utilizzati.
 
          Nota all'art. 18:
             - Codex Alimentarius.
             -  Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, lettera b),
          del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109:
             «Art.   3   (Elenco   delle   indicazioni  dei  prodotti
          preconfezionati). - 1. Salvo quanto disposto dagli articoli
          successivi, i prodotti alimentari preconfezionati destinati
          al consumatore devono riportare le seguenti indicazioni:
              a) Omissis.
              b) l'elenco degli ingredienti»;
             -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  13  del  decreto
          legislativo 27 gennaio 1992, n. 109:
              «Art.  13 (Lotto). - 1. Per lotto si intende un insieme
          di  unita'  di vendita di una derrata alimentare, prodotte,
          fabbricate   o  confezionate  in  circostanze  praticamente
          identiche.
             2.  I  prodotti  alimentari  non possono essere posti in
          vendita  qualora  non  riportino l'indicazione del lotto di
          appartenenza.
             3.   Il  lotto  e'  determinato  dal  produttore  o  dal
          confezionatore   del   prodotto   alimentare  o  dal  primo
          venditore stabilito nella Comunita' economica europea ed e'
          apposto  sotto  la  propria responsabilita'; esso figura in
          ogni   caso   in   modo   da  essere  facilmente  visibile,
          chiaramente  leggibile  ed indelebile ed e' preceduto dalla
          lettera «L», salvo nel caso in cui sia riportato in modo da
          essere distinto dalle altre indicazioni di etichettatura.
             4.    Per    i   prodotti   alimentari   preconfezionati
          l'indicazione    del    lotto    figura    sull'imballaggio
          preconfezionato o su un'etichetta appostavi.
             5.   Per   i  prodotti  alimentari  non  preconfezionati
          l'indicazione  del  lotto  figura  sull'imballaggio  o  sul
          recipiente   o,   in   mancanza,   sui  relativi  documenti
          commerciali di vendita.
             6. L'indicazione del lotto non e' richiesta:
              a)  quando il termine minimo di conservazione o la data
          di  scadenza  figurano  con la menzione almeno del giorno e
          del mese;
              b)  per  i gelati monodose, venduti tal quali, e sempre
          che essa figuri sull'imballaggio globale;
              c) per i prodotti agricoli che, all'uscita dall'azienda
          agricola, sono:
               1)  venduti  o  consegnati  a  centri  di deposito, di
          condizionamento o di imballaggio,
               2) avviati verso organizzazioni di produttori o
               3)  raccolti per essere immediatamente integrati in un
          sistema operativo di preparazione o trasformazione;
              d) per i prodotti alimentari preincartati nonche' per i
          prodotti  alimentari  venduti nei luoghi di produzione o di
          vendita  al  consumatore  finale non preconfezionati ovvero
          confezionati    su    richiesta    dell'acquirente   ovvero
          preconfezionati ai fini della loro vendita immediata;
              e)  per  le confezioni ed i recipienti il cui lato piu'
          grande abbia una superficie inferiore a 10 cm².
             7.  Sono  considerate  indicazioni  del  lotto eventuali
          altre  date  qualora  espresse  con  la menzione almeno del
          giorno e del mese nonche' la menzione di cui all'art. 7 del
          decreto  del Presidente della 5, Repubblica 26 maggio 1980,
          n. 391, qualora conforme al disposto del comma 1.
             8.  Ai  fini dei controlli sull'applicazione delle norme
          comunitarie,  il  Ministro  dell'industria, del commercio e
          dell'artigianato  puo'  con  proprio  decreto  stabilire le
          modalita'  di  indicazione  del  lotto  per taluni prodotti
          alimentari o categorie di prodotti alimentari.