Art. 2.


                             Definizioni


  1.   Nel  presente  regolamento  si  applicano  le  definizioni  di
«indicazione», «indicazione nutrizionale», «indicazione sulla salute»
e  «indicazione relativa alla riduzione di un rischio di malattia» di
cui  all'articolo  2,  paragrafo 2, punti 1, 4, 5 e 6 del regolamento
(CE) n. 1924/2006.
  2. Si intende, inoltre, per:
   a) «lattanti»: i soggetti di eta' inferiore a dodici mesi;
   b) «bambini»: i soggetti di eta' compresa fra uno e tre anni;
   c)  «alimenti  per lattanti», ovvero «formule per lattanti» ovvero
«preparati  per  lattanti»:  i  prodotti  alimentari  destinati  alla
particolare alimentazione dei lattanti nei primi sei mesi di vita, in
grado  di soddisfare da soli il fabbisogno nutritivo di questa fascia
di   eta'   fino   all'introduzione   di   un'adeguata  alimentazione
complementare;
   d) «alimenti di proseguimento», ovvero «formule di proseguimento»:
i  prodotti  alimentari  destinati alla particolare alimentazione dei
lattanti dopo il sesto mese di vita, successivamente all'introduzione
di   una   adeguata   alimentazione   complementare,  costituenti  il
principale    elemento    liquido    nell'ambito   dell'alimentazione
progressivamente diversificata per questa fascia di eta';
   e)  «residuo  di prodotti fitosanitari»: il residuo di un prodotto
fitosanitario  rilevato  negli alimenti per lattanti o negli alimenti
di  proseguimento, ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
194, compresi i suoi metaboliti e i prodotti della sua degradazione o
reazione.
 
          Nota all'art. 2:
             -  Per  il regolamento (CE) n. 1924/2006 si veda in note
          alle premesse.