Art. 20.


                       Clausola di cedevolezza


  1.  In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma,
della  Costituzione  e  dall'articolo  16,  comma  3,  della  legge 4
febbraio   2005,   n.   11,  le  disposizioni  del  presente  decreto
interministeriale  riguardanti ambiti di competenza legislativa delle
regioni  e  delle  province autonome si applicano, nell'esercizio del
potere  sostituivo  dello  Stato  e  con  carattere di cedevolezza, a
decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della
direttiva  oggetto  del  presente  decreto,  nelle  regioni  e  nelle
province  autonome  nelle  quali  non  sia  ancora  stata adottata la
normativa  di  attuazione  regionale o provinciale e perdono comunque
efficacia  dalla  data  di  entrata  in vigore di quest'ultima, fermi
restando  i  principi  fondamentali ai sensi dell'articolo 117, comma
terzo, della Costituzione.
 
          Nota all'art. 20:
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  117  (La  potesta'
          legislativa  e'  esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel
          rispetto  della Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti
          dall'ordinamento     comunitario     e    dagli    obblighi
          internazionali), quinto comma, della Costituzione:
             «5.  La  potesta'  regolamentare spetta allo Stato nelle
          materie   di  legislazione  esclusiva,  salva  delega  alle
          Regioni.  La  potesta' regolamentare spetta alle Regioni in
          ogni  altra  materia.  I  Comuni,  le  Province e le Citta'
          metropolitane  hanno  potesta' regolamentare in ordine alla
          disciplina  dell'organizzazione  e  dello svolgimento delle
          funzioni loro attribuite».
             -  Si riporta il testo dell'art. 117, terzo comma, della
          Costituzione:
             «3.  Spetta  alle  Regioni  la  potesta'  legislativa in
          riferimento  ad  ogni  materia  non espressamente riservata
          alla legislazione dello Stato».