Art. 3.


Sicurezza e idoneita' degli alimenti per lattanti e degli alimenti di
                            proseguimento


  1.  Gli  alimenti  per  lattanti  e  gli  alimenti di proseguimento
possono   essere   commercializzati   solo   se  sono  conformi  alle
disposizioni fissate dal presente regolamento.
  2.  Gli  alimenti  per lattanti e gli alimenti di proseguimento non
devono  contenere  alcuna  sostanza  in  quantita'  tale da mettere a
rischio la salute dei lattanti e dei bambini.