Art. 4.


                        Alimenti per lattanti


  1.  Nessun prodotto, ad eccezione degli alimenti per lattanti, puo'
essere   commercializzato   o   presentato  come  prodotto  idoneo  a
soddisfare,  da  solo,  il fabbisogno nutritivo dei lattanti in buona
salute  nei  primi  sei  mesi  di  vita, fino all'introduzione di una
adeguata alimentazione complementare.