Art. 5.


                     Fabbricazione dei prodotti


  1.  Gli alimenti per lattanti devono essere fabbricati con le fonti
proteiche  definite  nell'allegato I, punto 2 e con altri ingredienti
alimentari  la  cui  idoneita'  alla  particolare  alimentazione  dei
lattanti sin dalla nascita deve essere confermata da dati scientifici
universalmente riconosciuti.
  2.  Gli  alimenti  di proseguimento devono essere fabbricati con le
fonti  proteiche  indicate  nell'allegato  II,  punto  2  e con altri
ingredienti    alimentari   la   cui   idoneita'   alla   particolare
alimentazione  dei  lattanti  dopo  il  compimento del sesto mese sia
confermata da dati scientifici universalmente riconosciuti.
  3. Per gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento e'
escluso,  in  ogni  caso,  l'uso  di  materiale derivato da organismi
geneticamente   modificati,   salva   la   tolleranza   prevista  dal
regolamento (CE) 1829/2003.
  4.   L'idoneita'  degli  alimenti  per  lattanti  alla  particolare
alimentazione  dei  lattanti  sin  dalla  nascita e degli alimenti di
proseguimento  alla  particolare  alimentazione  dei lattanti dopo il
compimento  del sesto mese deve essere dimostrata attraverso un esame
sistematico  dei  dati disponibili relativi ai benefici attesi e agli
aspetti  della  sicurezza  e,  se  del  caso, mediante studi adeguati
effettuati  sulla  base  di  orientamenti  scientifici universalmente
riconosciuti sulla progettazione e l'effettuazione di tali studi.
 
          Nota all'art. 5:
             -  Il regolamento CE n. 1829/2003 del Parlamento europeo
          e  del  Consiglio,  del  22  settembre  2003,  concerne gli
          alimenti e i mangimi geneticamente modificati.
             -  Il  regolamento  stabilisce nuove norme in materia di
          autorizzazione  e  vigilanza  per il rilascio di alimenti e
          mangimi  contenenti  tracce di OGM o costituiti partendo da
          OGM.  In  tal  senso,  vengono  armonizzate le procedure di
          autorizzazione  di  OGM,  gia' disciplinate dalla direttiva
          2001/18/CE, e vengono disciplinati anche i mangimi.