Art. 5. Fabbricazione dei prodotti 1. Gli alimenti per lattanti devono essere fabbricati con le fonti proteiche definite nell'allegato I, punto 2 e con altri ingredienti alimentari la cui idoneita' alla particolare alimentazione dei lattanti sin dalla nascita deve essere confermata da dati scientifici universalmente riconosciuti. 2. Gli alimenti di proseguimento devono essere fabbricati con le fonti proteiche indicate nell'allegato II, punto 2 e con altri ingredienti alimentari la cui idoneita' alla particolare alimentazione dei lattanti dopo il compimento del sesto mese sia confermata da dati scientifici universalmente riconosciuti. 3. Per gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento e' escluso, in ogni caso, l'uso di materiale derivato da organismi geneticamente modificati, salva la tolleranza prevista dal regolamento (CE) 1829/2003. 4. L'idoneita' degli alimenti per lattanti alla particolare alimentazione dei lattanti sin dalla nascita e degli alimenti di proseguimento alla particolare alimentazione dei lattanti dopo il compimento del sesto mese deve essere dimostrata attraverso un esame sistematico dei dati disponibili relativi ai benefici attesi e agli aspetti della sicurezza e, se del caso, mediante studi adeguati effettuati sulla base di orientamenti scientifici universalmente riconosciuti sulla progettazione e l'effettuazione di tali studi.
Nota all'art. 5: - Il regolamento CE n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, concerne gli alimenti e i mangimi geneticamente modificati. - Il regolamento stabilisce nuove norme in materia di autorizzazione e vigilanza per il rilascio di alimenti e mangimi contenenti tracce di OGM o costituiti partendo da OGM. In tal senso, vengono armonizzate le procedure di autorizzazione di OGM, gia' disciplinate dalla direttiva 2001/18/CE, e vengono disciplinati anche i mangimi.