Art. 7.


                         Costituenti ammessi


  1.  Per  l'impiego  degli ingredienti alimentari negli alimenti per
lattanti  e negli alimenti di proseguimento devono essere osservati i
divieti e le limitazioni di cui agli allegati I e II.
  2.  Per la fabbricazione degli alimenti per lattanti e gli alimenti
di  proseguimento  possono  essere  utilizzate unicamente le sostanze
elencate  nell'allegato  III,  al  fine  di  soddisfare  i  requisiti
relativi  alle  sostanze  minerali, alle vitamine, agli aminoacidi ed
altri composti azotati e alle altre sostanze con un particolare scopo
nutritivo.
  3.  Alle sostanze indicate nell'allegato III si applicano i criteri
di  purezza  fissati  dal  regolamento  del Ministro della sanita' 27
febbraio 1996, n. 209.
  4.  Ove  non  altrimenti specificato, e in attesa dell'adozione dei
criteri  di purezza per quelle sostanze per le quali tali criteri non
sono   stati  ancora  stabiliti  a  livello  comunitario,  si  devono
applicare   i   criteri  di  purezza  universalmente  riconosciuti  e
raccomandati da organizzazioni o agenzie internazionali.
  5.  Nella  produzione  di  alimenti  per  lattanti e di alimenti di
proseguimento   possono   essere  impiegati  gli  additivi  previsti,
rispettivamente, nella parte 1 e nella parte 2 dell'allegato XIII del
decreto del Ministero della sanita' 27 febbraio 1996, n. 209.
 
          Nota all'art. 7:
             -  Il regolamento del Ministro della sanita' 27 febbraio
          1996,   n.  209,  concerne  la  disciplina  degli  additivi
          alimentari   consentiti   nella   preparazione   e  per  la
          conservazione delle sostanze alimentari in attuazione delle
          direttive n. 94/34/CE, n. 94/35/CE, n. 94/36/CE, n. 95/2/CE
          e n. 95/31/CE.
             -  Si  riporta  il testo del decreto del Ministero della
          sanita'  27  febbraio  1996,  n.  209 nella parte 1 e nella
          parte 2 dell'allegato XIII:


               ---->  Vedere immagini da pag. 32 a pag. 34 <----