Art. 8.


                               Residui


  1.  Gli  alimenti  per lattanti e gli alimenti di proseguimento non
devono   contenere   residui  di  singoli  prodotti  fitosanitari  in
quantita'  superiore  a 0,01 mg/kg, calcolati sul prodotto pronto per
il   consumo   oppure   ricostituito  in  base  alle  istruzioni  del
fabbricante.
  2. Per determinare i livelli per i residui di prodotti fitosanitari
devono   essere   utilizzati   i   metodi   analitici  universalmente
riconosciuti.
  3. I residui di prodotti fitosanitari indicati in allegato VIII non
devono   essere  utilizzati  nei  prodotti  agricoli  destinati  alla
produzione di alimenti per lattanti e di alimenti di proseguimento.
  4.  Tuttavia,  ai  fini  del  controllo  ufficiale  degli  alimenti
disciplinati dal presente regolamento, si ritiene che:
   a)  i prodotti fitosanitari elencati nella tabella 1 dell'allegato
VIII  non  siano  stati utilizzati se i loro residui non superano una
soglia di 0,003 mg/kg;
   b)  i prodotti fitosanitari elencati nella tabella 2 dell'allegato
VIII  non  siano  stati utilizzati se i loro residui non superano una
soglia di 0,003 mg/kg.
  5.  In  deroga  al  comma  1,  ai  prodotti  fitosanitari  indicati
nell'allegato IX si applicano i limiti massimi di residui specificati
nello stesso allegato.
  6.  Le  quantita'  di  cui  ai commi 4 e 5 si applicano ai prodotti
proposti   come  pronti  al  consumo  o  ricostituiti  in  base  alle
istruzioni del produttore.