Art. 9. 
 
 
                            Etichettatura 
 
 
  1. La denominazione di vendita degli alimenti per lattanti e  degli
alimenti di proseguimento e' rispettivamente: 
   «Alimento per lattanti» e «Alimento di proseguimento». 
  2. La denominazione di vendita degli alimenti per lattanti e  degli
alimenti di proseguimento  fabbricati  interamente  con  proteine  di
latte vaccino e' rispettivamente: 
   «Latte per lattanti» e «Latte di proseguimento». 
  3. Oltre alle  indicazioni  previste  dal  decreto  legislativo  27
gennaio 1992, n. 109 e successive modifiche e dal decreto legislativo
27 gennaio 1992, n. 111, l'etichettatura degli alimenti per  lattanti
e degli alimenti di proseguimento deve recare le seguenti indicazioni
obbligatorie: 
    a) per gli alimenti per lattanti la dicitura che il  prodotto  e'
idoneo alla particolare alimentazione dei lattanti sin dalla nascita,
nel caso in cui essi non sono allattati al seno; 
    b) per gli alimenti di proseguimento la dicitura: 
      1)  che  il  prodotto  e'  idoneo  soltanto  alla   particolare
alimentazione dei lattanti di eta' superiore ai sei  mesi,  che  deve
essere incluso in  un'alimentazione  diversificata  e  che  non  deve
essere utilizzato in alcun modo come sostituto del latte materno  nei
primi sei mesi di vita; 
      2) che evidenzi che la  decisione  di  avviare  l'alimentazione
complementare  sia  presa  unicamente  su  parere  di  professionisti
indipendenti del settore della  medicina,  dell'alimentazione,  della
farmacia, della maternita' o dell'infanzia, in  base  agli  specifici
bisogni di crescita e sviluppo del lattante; 
    c) per gli alimenti per lattanti e gli alimenti di  proseguimento
l'indicazione del valore energetico  disponibile  espresso  in  kJ  e
kcal, nonche' del tenore  di  proteine,  carboidrati  e  grassi  (ivi
inclusi fosfolipidi, acidi grassi essenziali e,  se  presenti,  acidi
grassi a lunga catena) espresso in  forma  numerica  per  100  ml  di
prodotto pronto per il consumo; 
    d) per gli alimenti per lattanti e gli alimenti di  proseguimento
l'indicazione del contenuto medio di ciascuno dei  minerali  e  delle
vitamine elencati rispettivamente negli allegati I e  II  e,  se  del
caso, del contenuto medio di colina, inositolo,  carnitina,  espresso
in forma numerica per 100 ml di prodotto pronto per il consumo; 
    e) per gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento,
istruzioni riguardanti  la  corretta  preparazione,  conservazione  e
smaltimento del prodotto e un'avvertenza sui pericoli per  la  salute
derivanti dalla preparazione e conservazione inadeguate. 
  4. Nel caso  degli  alimenti  per  lattanti  e  degli  alimenti  di
proseguimento in polvere vanno riportate in etichetta le norme  e  le
precauzioni da seguire ai fini di una corretta pratica  igienica  per
la ricostituzione nella forma pronta  per  l'uso,  in  linea  con  le
raccomandazioni  dell'Organizzazione  Mondiale  della   Sanita'.   Il
Ministro del lavoro, della salute  e  delle  politiche  sociali,  con
proprio decreto, puo' fornire ulteriori specifiche indicazioni  sulle
norme e le precauzioni da seguire e  da  indicare  in  etichetta  per
detti prodotti. 
  5. Per gli alimenti per lattanti e gli  alimenti  di  proseguimento
puo'  essere  indicata  la  quantita'  media  di  sostanze  nutritive
elencate nell'allegato III, qualora detta dichiarazione non sia  gia'
prevista dal comma 3, lettera d), espressa in forma numerica per  100
ml di prodotto pronto per il consumo. 
  6. Per gli  alimenti  di  proseguimento,  oltre  alle  informazioni
numeriche,  possono  essere  riportate  informazioni  concernenti  le
vitamine  e  i  minerali  di  cui  all'allegato  VII,   espresse   in
percentuale dei valori di riferimento  ivi  citati,  per  100  ml  di
prodotto pronto per il consumo. 
  7. Le etichette degli alimenti per lattanti  e  degli  alimenti  di
proseguimento devono essere tali da fornire  informazioni  necessarie
all'uso appropriato dei prodotti e non scoraggiare l'allattamento  al
seno. 
  8.  E'   vietato   l'utilizzo   di   termini   come   «umanizzato»,
«maternizzato» o «adattato» o espressioni analoghe. 
  9. L'etichettatura degli  alimenti  per  lattanti  deve  riportare,
sotto il titolo «avvertenza importante» o espressioni equivalenti, le
seguenti indicazioni obbligatorie: 
    a) una dicitura relativa alla superiorita'  dell'allattamento  al
seno; 
    b) la raccomandazione di utilizzare  il  prodotto  esclusivamente
previo  parere  di  professionisti  indipendenti  del  settore  della
medicina, dell'alimentazione,  della  farmacia,  della  maternita'  o
dell'infanzia; 
  10. L'etichettatura degli alimenti per lattanti non deve  riportare
immagini di lattanti ne' altre illustrazioni o diciture che  inducano
ad idealizzare l'uso del prodotto. Puo'  pero'  recare  illustrazioni
grafiche che facilitino l'identificazione del prodotto e ne spieghino
i metodi di preparazione. 
  11.  L'etichettatura  degli  alimenti  per  lattanti  puo'   recare
indicazioni  nutrizionali  e  sulla  salute  solo  nei  casi   citati
nell'allegato IV e conformemente alle condizioni ivi stabilite. 
  12. Gli alimenti per  lattanti  e  gli  alimenti  di  proseguimento
devono essere etichettati in modo da  consentire  al  consumatore  di
distinguere chiaramente un  prodotto  dall'altro,  cosi'  da  evitare
qualsiasi rischio di confusione tra gli alimenti per lattanti  e  gli
alimenti di proseguimento. 
  13. Le disposizioni di cui al comma 3 e ai  commi  da  7  a  11  si
applicano anche: 
    a) alla presentazione dei prodotti, in  particolare  alla  forma,
all'aspetto  e   all'imballaggio,   al   materiale   utilizzato   per
l'imballaggio,  alla  disposizione  e  all'ambiente  nel  quale  sono
esposti; 
    b) alla pubblicita'. 
 
          Nota all'art. 9: 
              - Per il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e
          successive modifiche si veda in note alle premesse. 
              - Per il decreto legislativo 27 gennaio 1992,  n.  111,
          si veda in note alle premesse.