Art. 9. Etichettatura 1. La denominazione di vendita degli alimenti per lattanti e degli alimenti di proseguimento e' rispettivamente: «Alimento per lattanti» e «Alimento di proseguimento». 2. La denominazione di vendita degli alimenti per lattanti e degli alimenti di proseguimento fabbricati interamente con proteine di latte vaccino e' rispettivamente: «Latte per lattanti» e «Latte di proseguimento». 3. Oltre alle indicazioni previste dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 e successive modifiche e dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, l'etichettatura degli alimenti per lattanti e degli alimenti di proseguimento deve recare le seguenti indicazioni obbligatorie: a) per gli alimenti per lattanti la dicitura che il prodotto e' idoneo alla particolare alimentazione dei lattanti sin dalla nascita, nel caso in cui essi non sono allattati al seno; b) per gli alimenti di proseguimento la dicitura: 1) che il prodotto e' idoneo soltanto alla particolare alimentazione dei lattanti di eta' superiore ai sei mesi, che deve essere incluso in un'alimentazione diversificata e che non deve essere utilizzato in alcun modo come sostituto del latte materno nei primi sei mesi di vita; 2) che evidenzi che la decisione di avviare l'alimentazione complementare sia presa unicamente su parere di professionisti indipendenti del settore della medicina, dell'alimentazione, della farmacia, della maternita' o dell'infanzia, in base agli specifici bisogni di crescita e sviluppo del lattante; c) per gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento l'indicazione del valore energetico disponibile espresso in kJ e kcal, nonche' del tenore di proteine, carboidrati e grassi (ivi inclusi fosfolipidi, acidi grassi essenziali e, se presenti, acidi grassi a lunga catena) espresso in forma numerica per 100 ml di prodotto pronto per il consumo; d) per gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento l'indicazione del contenuto medio di ciascuno dei minerali e delle vitamine elencati rispettivamente negli allegati I e II e, se del caso, del contenuto medio di colina, inositolo, carnitina, espresso in forma numerica per 100 ml di prodotto pronto per il consumo; e) per gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento, istruzioni riguardanti la corretta preparazione, conservazione e smaltimento del prodotto e un'avvertenza sui pericoli per la salute derivanti dalla preparazione e conservazione inadeguate. 4. Nel caso degli alimenti per lattanti e degli alimenti di proseguimento in polvere vanno riportate in etichetta le norme e le precauzioni da seguire ai fini di una corretta pratica igienica per la ricostituzione nella forma pronta per l'uso, in linea con le raccomandazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanita'. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con proprio decreto, puo' fornire ulteriori specifiche indicazioni sulle norme e le precauzioni da seguire e da indicare in etichetta per detti prodotti. 5. Per gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento puo' essere indicata la quantita' media di sostanze nutritive elencate nell'allegato III, qualora detta dichiarazione non sia gia' prevista dal comma 3, lettera d), espressa in forma numerica per 100 ml di prodotto pronto per il consumo. 6. Per gli alimenti di proseguimento, oltre alle informazioni numeriche, possono essere riportate informazioni concernenti le vitamine e i minerali di cui all'allegato VII, espresse in percentuale dei valori di riferimento ivi citati, per 100 ml di prodotto pronto per il consumo. 7. Le etichette degli alimenti per lattanti e degli alimenti di proseguimento devono essere tali da fornire informazioni necessarie all'uso appropriato dei prodotti e non scoraggiare l'allattamento al seno. 8. E' vietato l'utilizzo di termini come «umanizzato», «maternizzato» o «adattato» o espressioni analoghe. 9. L'etichettatura degli alimenti per lattanti deve riportare, sotto il titolo «avvertenza importante» o espressioni equivalenti, le seguenti indicazioni obbligatorie: a) una dicitura relativa alla superiorita' dell'allattamento al seno; b) la raccomandazione di utilizzare il prodotto esclusivamente previo parere di professionisti indipendenti del settore della medicina, dell'alimentazione, della farmacia, della maternita' o dell'infanzia; 10. L'etichettatura degli alimenti per lattanti non deve riportare immagini di lattanti ne' altre illustrazioni o diciture che inducano ad idealizzare l'uso del prodotto. Puo' pero' recare illustrazioni grafiche che facilitino l'identificazione del prodotto e ne spieghino i metodi di preparazione. 11. L'etichettatura degli alimenti per lattanti puo' recare indicazioni nutrizionali e sulla salute solo nei casi citati nell'allegato IV e conformemente alle condizioni ivi stabilite. 12. Gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento devono essere etichettati in modo da consentire al consumatore di distinguere chiaramente un prodotto dall'altro, cosi' da evitare qualsiasi rischio di confusione tra gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento. 13. Le disposizioni di cui al comma 3 e ai commi da 7 a 11 si applicano anche: a) alla presentazione dei prodotti, in particolare alla forma, all'aspetto e all'imballaggio, al materiale utilizzato per l'imballaggio, alla disposizione e all'ambiente nel quale sono esposti; b) alla pubblicita'.
Nota all'art. 9: - Per il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modifiche si veda in note alle premesse. - Per il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, si veda in note alle premesse.