Art. 2. 
 
  1. All'articolo 117, comma 2-bis, del codice di  procedura  penale,
dopo le parole: "notizie di reato" sono inserite le seguenti:  ",  ai
registri di cui all'articolo 34 della legge 19 marzo 1990, n. 55,". 
  2.  Al  decreto  legislativo  8  agosto  1994,  n.   490,   recante
disposizioni attuative della legge 17 gennaio 1994, n. 47, in materia
di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
   a) nel titolo sono aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:  ",
nonche' disposizioni concernenti i poteri del prefetto in materia  di
contrasto alla criminalita' organizzata"; 
   b) dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente: 
  "Art. 5-bis. - (Poteri di accesso e accertamento del  prefetto).  -
1. Per l'espletamento delle funzioni volte a prevenire  infiltrazioni
mafiose nei pubblici appalti, il prefetto  puo'  dispone  accessi  ed
accertamenti nei cantieri delle imprese interessate all'esecuzione di
lavori pubblici, avvalendosi, a tal fine, dei  gruppi  interforze  di
cui all'articolo 5, comma 3, del decreto del Ministro dell'interno 14
marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  54  del  5  marzo
2004. 
  2. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17,  comma  2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro  tre  mesi  dalla  data  di
entrata in  vigore  della  presente  disposizione,  su  proposta  del
Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la  pubblica
amministrazione  e  l'innovazione,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'interno, il Ministro della giustizia, il Ministro dello sviluppo
economico e il Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,  sono
definite, nel quadro delle norme previste dal regolamento di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno  1998,  n.  252,  le
modalita'  di  rilascio  delle  comunicazioni  e  delle  informazioni
riguardanti gli  accessi  e  gli  accertamenti  effettuati  presso  i
cantieri di cui al comma 1". 
  3. Al quarto comma dell'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 1982,
n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12  ottobre  1982,
n. 726, le parole: "banche, istituti di credito pubblici  e  privati,
societa' fiduciarie e presso  ogni  altro  istituto  o  societa'  che
esercita la raccolta del risparmio o  l'intermediazione  finanziaria"
sono sostituite dalle seguenti: "e i soggetti di cui al capo III  del
decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231". 
  4. All'articolo  1  della  legge  31  maggio  1965,  n.  575,  sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero  del  delitto  di  cui
all'articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno  1992,
n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992,  n.
356". 
  5. Il titolo della legge 31 maggio 1965, n. 575, e' sostituito  dal
seguente: "Disposizioni contro le organizzazioni  criminali  di  tipo
mafioso, anche straniere". 
  6. Alla legge 31 maggio 1965, n. 575, sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
   a) all'articolo 2, comma 2, le parole: "con la notificazione della
proposta" sono soppresse; 
   b) all' articolo 2-bis: 
  1) al comma 1, dopo le parole: "Il  procuratore  della  Repubblica"
sono inserite le seguenti: "di cui all'articolo 2, comma 1"; 
  2) al comma 4, dopo le parole: "il  procuratore  della  Repubblica"
sono  inserite  le  seguenti:  ",  il   direttore   della   Direzione
investigativa antimafia"; 
  3) al comma 6, dopo le parole: "Il  procuratore  della  Repubblica"
sono  inserite  le  seguenti:  ",  il   direttore   della   Direzione
investigativa antimafia"; 
   c) all'articolo 2-ter, commi secondo, sesto  e  settimo,  dopo  le
parole: "del procuratore della Repubblica" sono inserite le seguenti: 
"di cui all'articolo 2, comma 1"; 
   d)  all'articolo  3-bis,  settimo  comma,  dopo  le  parole:   "su
richiesta  del  procuratore  della  Repubblica"  sono   inserite   le
seguenti: "di cui all'articolo 2, comma 1"; 
   e) all'articolo 10-quater, secondo  comma,  dopo  le  parole:  "su
richiesta  del  procuratore  della  Repubblica"  sono   inserite   le
seguenti: "di cui all'articolo 2, comma 1". 
  7. All'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n.  306,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  1992,  n.  356,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
   a) il comma 2-ter e' sostituito dal seguente: 
  "2-ter. Nel caso previsto dal comma  2,  quando  non  e'  possibile
procedere alla confisca del denaro, dei beni e delle  altre  utilita'
di cui al comma 1, il giudice ordina la confisca di  altre  somme  di
denaro, di beni e altre utilita' per  un  valore  equivalente,  delle
quali il reo ha la disponibilita', anche per interposta persona"; 
   b) al comma 4-bis, le parole: "dalla legge 31 maggio 1965, n. 575,
e successive modificazioni" sono sostituite  dalle  seguenti:  "dagli
articoli 2-quater, 2-sexies, 2-septies, 2-octies, 2-nonies, 2-decies,
2-undecies e 2- duodecies della legge 31 maggio 1965, 
  n. 575, e successive modificazioni". 
  8. Al comma 1 dell'articolo 34 della legge 19 marzo  1990,  n.  55,
nel primo periodo, dopo le parole: "appositi registri" sono  inserite
le seguenti: ", anche informatici," e  dopo  il  primo  periodo  sono
inseriti  i  seguenti:  "Nei  registri   viene   curata   l'immediata
annotazione nominativa delle persone fisiche  e  giuridiche  nei  cui
confronti sono disposti gli accertamenti personali o patrimoniali  da
parte dei soggetti titolari  del  potere  di  proposta.  Il  questore
territorialmente  competente   e   il   direttore   della   Direzione
investigativa antimafia provvedono  a  dare  immediata  comunicazione
alla  procura  della  Repubblica  competente  per  territorio   della
proposta  di  misura  personale  e  patrimoniale  da  presentare   al
tribunale competente". 
  9. Alle norme di attuazione, di  coordinamento  e  transitorie  del
codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo  28  luglio
1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni: 
   a) l'articolo 104 e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 104.  -  (Esecuzione  del  sequestro  preventivo).  -  1.  Il
sequestro preventivo e' eseguito: 
   a) sui mobili e sui  crediti,  secondo  le  forme  prescritte  dal
codice di procedura civile per il pignoramento presso il  debitore  o
presso il terzo in quanto applicabili; 
   b) sugli immobili o mobili registrati,  con  la  trascrizione  del
provvedimento presso i competenti uffici; 
   c) sui beni aziendali organizzati per l'esercizio  di  un'impresa,
oltre che con le modalita' previste per i singoli  beni  sequestrati,
con l'immissione in possesso  dell'amministratore,  con  l'iscrizione
del provvedimento nel registro  delle  imprese  presso  il  quale  e'
iscritta l'impresa; 
   d) sulle azioni e sulle quote sociali, con l'annotazione nei libri
sociali e con l'iscrizione nel registro delle imprese; 
   e) sugli strumenti finanziari  dematerializzati,  ivi  compresi  i
titoli del debito pubblico, con la registrazione nell'apposito  conto
tenuto dall'intermediario  ai  sensi  dell'articolo  34  del  decreto
legislativo 24 giugno 1998, n. 213. Si applica l'articolo  10,  comma
3, del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170. 
  2. Si applica altresi' la disposizione dell'articolo 92"; 
   b) nel capo VII, dopo l'articolo 104 e' inserito il seguente: 
  "Art. 104-bis. - (Amministrazione dei beni sottoposti  a  sequestro
preventivo). - 1. Nel caso in cui il sequestro preventivo  abbia  per
oggetto  aziende,  societa'  ovvero  beni  di  cui   sia   necessario
assicurare l'amministrazione, esclusi quelli  destinati  ad  affluire
nel Fondo unico giustizia, di cui  all'articolo  61,  comma  23,  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'autorita' giudiziaria nomina  un
amministratore  giudiziario  scelto  nell'Albo  di  cui  all'articolo
2-sexies, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n.  575.  Con  decreto
motivato dell'autorita' giudiziaria la  custodia  dei  beni  suddetti
puo' tuttavia essere affidata a soggetti diversi da  quelli  indicati
al periodo precedente". 
  10. L'articolo 2-quater della legge 31  maggio  1965,  n.  575,  e'
sostituito dal seguente: 
  "Art. 2-quater. - 1. Il sequestro disposto ai sensi degli  articoli
seguenti e' eseguito con  le  modalita'  previste  dall'articolo  104
delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del  codice
di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 
271, e successive modificazioni, per il sequestro preventivo". 
  11. All'articolo 2-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575,  dopo
il comma 4 sono aggiunti i seguenti: 
  "4-bis. Nel caso in cui il sequestro abbia ad oggetto  aziende,  il
tribunale nomina un amministratore giudiziario scelto  nella  sezione
di  esperti  in  gestione   aziendale   dell'Albo   nazionale   degli
amministratori giudiziari. Egli deve presentare al  tribunale,  entro
sei mesi dalla nomina, una relazione particolareggiata sullo stato  e
sulla consistenza dei beni aziendali sequestrati, nonche' sullo stato
dell'attivita'  aziendale.  Il  tribunale,  sentiti  l'amministratore
giudiziario e il pubblico ministero, ove rilevi concrete  prospettive
di  prosecuzione  dell'impresa,  approva  il  programma  con  decreto
motivato e impartisce le direttive di gestione dell'impresa. 
  4-ter.  Il  tribunale  autorizza  l'amministratore  giudiziario  al
compimento  degli  atti  di  ordinaria   amministrazione   funzionali
all'attivita' economica dell'azienda.  Il  giudice  delegato,  tenuto
conto  dell'attivita'  economica  svolta  dall'azienda,  della  forza
lavoro da essa occupata, della sua capacita'  produttiva  e  del  suo
mercato di riferimento, puo' indicare il limite di  valore  entro  il
quale gli atti si ritengono di ordinaria amministrazione. 
  4-quater. Si osservano per la gestione dell'azienda le disposizioni
di cui all'articolo 2-octies, in quanto applicabili. 
  4-quinquies. Le procedure esecutive, gli atti di pignoramento  e  i
provvedimenti caute-lari in corso da parte di Equitalia S.p.A.  o  di
altri  concessionari  di  riscossione  pubblica  sono  sospesi  nelle
ipotesi di sequestro di aziende o societa' disposto  ai  sensi  della
presente legge  con  nomina  di  un  amministratore  giudiziario.  E'
conseguentemente  sospesa  la  decorrenza  dei  relativi  termini  di
prescrizione. 
  4-sexies. Nelle ipotesi di confisca dei beni,  aziende  o  societa'
sequestrati i crediti erariali si estinguono per confusione ai  sensi
dell'articolo 1253 del codice civile". 
  12. All'articolo 2-sexies, comma 3, della legge 31 maggio 1965,  n.
575, le parole: "negli albi degli avvocati, dei  procuratori  legali,
dei dottori commercialisti e dei ragionieri del distretto nonche' tra
persone che, pur non munite delle suddette qualifiche  professionali,
abbiano comprovata competenza nell'amministrazione di beni del genere
di quelli sequestrati" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "nell'Albo
nazionale degli amministratori giudiziari". 
  13. L'Albo di cui all'articolo 2-sexies, comma 3,  della  legge  31
maggio 1965, n. 575,  come  modificato  dal  comma  12  del  presente
articolo, articolato in una sezione ordinaria e  in  una  sezione  di
esperti in gestione  aziendale,  tenuto  presso  il  Ministero  della
giustizia, e' istituito, senza nuovi o maggiori oneri  a  carico  del
bilancio dello Stato,  con  decreto  legislativo  da  adottare  entro
centottanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
legge, su proposta del Ministro della giustizia, di  concerto  con  i
Ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo
economico. Con il decreto legislativo sono definiti: 
   a) i titoli che costituiscono requisiti necessari per l'iscrizione
all'Albo; 
   b) l'ambito delle attivita' oggetto della professione; 
   c)  i  requisiti  e  il  possesso   della   pregressa   esperienza
professionale per l'iscrizione nella sezione di esperti  in  gestione
aziendale; 
   d) le norme transitorie che disciplinano  l'inserimento  nell'Albo
degli attuali iscritti nell'albo dei dottori commercialisti  e  degli
esperti contabili e nell'albo degli avvocati, ovvero di  coloro  che,
pur non  muniti  delle  suddette  qualifiche  professionali,  abbiano
comprovata competenza nell'amministrazione  di  beni  del  genere  di
quelli sequestrati; 
   e) i criteri di  liquidazione  dei  compensi  professionali  degli
amministratori giudiziari,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  il
bilancio dello Stato, tenuto conto anche della natura dei  beni,  del
valore  commerciale  del  patrimonio  da  amministrare,  dell'impegno
richiesto per la gestione dell'attivita', delle tariffe professionali
o locali e degli usi. 
  14. Lo schema del  decreto  legislativo  di  cui  al  comma  13  e'
trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei  pareri  da  parte
delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono  resi
entro trenta giorni dalla data di trasmissione del medesimo schema di
decreto. Decorso il termine senza che le Commissioni abbiano espresso
i pareri di rispettiva competenza il decreto legislativo puo'  essere
comunque adottato. 
  15. Con decreto del Ministro  della  giustizia,  da  emanare  entro
novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore   del   decreto
legislativo di cui al comma 13, sono stabilite le modalita' di tenuta
e   pubblicazione   dell'Albo    nazionale    degli    amministratori
giudiziari,nonche'  i  rapporti  con  le  autorita'  giudiziarie  che
procedono alla nomina. 
  16. All'articolo 2-octies, comma 1, della legge 31 maggio 1965,  n.
575, dopo le parole: "a qualunque titolo" sono aggiunte le  seguenti:
"ovvero   sequestrate   o   comunque   nella    disponibilita'    del
procedimento". 
  17. Al comma 1 dell'articolo  48-bis  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e' aggiunto, in fine,  il
seguente periodo: "La  presente  disposizione  non  si  applica  alle
aziende o societa' per le quali sia stato disposto il sequestro o  la
confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8  giugno
1992, n. 306, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
1992, n. 356, ovvero della legge 31 maggio 1965, n. 575". 
  18. All'articolo 2-undecies della legge 31  maggio  1965,  n.  575,
dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
  "3-bis. I beni mobili iscritti in pubblici registri,  le  navi,  le
imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili  sequestrati  sono  affidati
dall'autorita' giudiziaria in  custodia  giudiziale  agli  organi  di
polizia, anche per le esigenze di polizia  giudiziaria,  i  quali  ne
facciano richiesta per l'impiego  in  attivita'  di  polizia,  ovvero
possono essere affidati ad altri organi dello Stato o ad  altri  enti
pubblici non economici, per finalita'  di  giustizia,  di  protezione
civile o di tutela ambientale. Se e' stato nominato  l'amministratore
giudiziario di cui  all'articolo  2-sexies,  l'affidamento  non  puo'
essere disposto senza il previo parere favorevole di quest'ultimo". 
  19. All'articolo 38 del codice dei contratti  pubblici  relativi  a
lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12  aprile
2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni: 
   a) al comma 1, dopo la lettera m-bis) e' aggiunta la seguente: 
  "m-ter) di cui alla precedente lettera b) che, anche in assenza nei
loro confronti di un procedimento per l'applicazione di una misura di
prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur  essendo  stati
vittime dei reati previsti e puniti dagli  articoli  317  e  629  del
codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13
maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  12
luglio  1991,  n.  203,  non  risultino  aver  denunciato   i   fatti
all'autorita'  giudiziaria,  salvo  che  ricorrano  i  casi  previsti
dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981,  n.  689.
La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli  indizi  a
base della richiesta di rinvio a  giudizio  formulata  nei  confronti
dell'imputato nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando e
deve essere comunicata, unitamente alle generalita' del soggetto  che
ha omesso la predetta  denuncia,  dal  procuratore  della  Repubblica
procedente all'Autorita' di cui all'articolo  6,  la  quale  cura  la
pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio"; 
   b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  "1-bis. I casi di esclusione previsti dal presente articolo non  si
applicano alle aziende o societa' sottoposte a sequestro  o  confisca
ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992,  n.
306, convertito, con modificazioni, dalla legge  7  agosto  1992,  n.
356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidate ad un  custode
o amministratore giudiziario o finanziario". 
  20. L'articolo 2-decies della legge 31  maggio  1965,  n.  575,  e'
sostituito dal seguente: 
  "Art. 2-decies. - 1. Ferma la competenza dell'Agenzia  del  demanio
per la gestione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali  di
cui agli articoli  2-nonies  e  2-undecies  della  presente  legge  e
12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n.  306,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, 
  n. 356, la destinazione dei beni immobili e dei beni  aziendali  e'
effettuata con provvedimento del prefetto  dell'ufficio  territoriale
di Governo ove si trovano i beni o ha sede l'azienda, su proposta non
vincolante del dirigente regionale dell'Agenzia  del  demanio,  sulla
base della stima del valore risultante dagli atti  giudiziari,  salvo
che sia ritenuta necessaria dal prefetto una nuova stima, sentite  le
amministrazioni di cui all'articolo 2-undecies della  presente  legge
interessate, eventualmente in sede di conferenza di servizi,  nonche'
i soggetti di cui e' devoluta la gestione dei beni. 
  2. Il prefetto procede d'iniziativa se la proposta di cui al  comma
1 non e' formulata dall'Agenzia del demanio entro novanta giorni  dal
ricevimento della comunicazione  di  cui  al  comma  1  dell'articolo
2-nonies. 
  3. Il provvedimento del prefetto e' emanato  entro  novanta  giorni
dalla proposta di cui al comma 1 o dal decorso del termine di cui  al
comma  2,  prorogabili  di  ulteriori  novanta  giorni  in  caso   di
operazioni particolarmente complesse. Anche prima dell'emanazione del
provvedimento di destinazione, per la tutela dei beni  confiscati  si
applica il secondo comma dell'articolo 823 del codice civile". 
  21.  All'articolo   2-quinquies,   comma   1,   lettera   a),   del
decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151, convertito, con  modificazioni,
dalla  legge  28  novembre  2008,  n.  186,  le  parole:  "affine   o
convivente" sono sostituite dalle seguenti:  "convivente,  parente  o
affine entro il quarto grado". 
  22.  All'articolo  10,  comma  1,  lettera  c),  numero   2),   del
decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, dopo la parola:  "disgiuntamente"
sono  inserite  le  seguenti:  "e,  per  le  misure  di   prevenzione
patrimoniali,  indipendentemente  dalla  pericolosita'  sociale   del
soggetto proposto per la loro applicazione al momento della richiesta
della misura di prevenzione". 
  23. Al comma 1, alinea, dell'articolo 4  della  legge  22  dicembre
1999, n. 512, le parole: "e gli enti" sono soppresse e la parola: 
  "costituiti" e' sostituita dalla seguente:  "costituite".  Dopo  il
medesimo comma 1, e' inserito il seguente: 
  "l-bis. Gli enti costituiti parte civile nelle forme previste dal 
codice di procedura penale hanno diritto di accesso al Fondo, entro 
  i limiti delle disponibilita'  finanziarie  annuali  dello  stesso,
limitatamente al rimborso delle spese processuali". 
  24. Al comma 2 dell'articolo 4 della legge  22  dicembre  1999,  n.
512, le parole: "e gli enti" sono soppresse e la parola: "costituiti"
e' sostituita dalla seguente: "costituite". Dopo il medesimo comma 2,
e' inserito il seguente: 
  "2-bis. Gli enti costituiti in  un  giudizio  civile,  nelle  forme
previste dal codice di procedura civile, hanno diritto di accesso  al
Fondo, entro i limiti delle disponibilita' finanziarie annuali  dello
stesso, limitatamente al rimborso delle spese processuali". 
  25. All'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975,  n.  354,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
   a) al comma 1, le parole: "il Ministro di grazia e giustizia" sono
sostituite dalle seguenti: "il Ministro della giustizia"; 
   b) al comma  2,  primo  periodo,  dopo  la  parola:  "4-bis"  sono
inserite le seguenti: "o  comunque  per  un  delitto  che  sia  stato
commesso  avvalendosi  delle  condizioni  o  al  fine  di   agevolare
l'associazione di tipo mafioso"; 
   c) al comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso
di unificazione di pene concorrenti o di concorrenza di  piu'  titoli
di custodia cautelare, la  sospensione  puo'  essere  disposta  anche
quando sia stata espiata la parte  di  pena  o  di  misura  cautelare
relativa ai delitti indicati nell'articolo 4-bis"; 
   d) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: 
  "2-bis. Il provvedimento emesso ai sensi del comma  2  e'  adottato
con decreto motivato del Ministro della giustizia, anche su richiesta
del Ministro dell'interno, sentito l'ufficio del  pubblico  ministero
che procede alle indagini preliminari ovvero quello presso il giudice
procedente e acquisita ogni altra necessaria informazione  presso  la
Direzione nazionale antimafia,  gli  organi  di  polizia  centrali  e
quelli  specializzati  nell'azione  di  contrasto  alla  criminalita'
organizzata, terroristica o eversiva,  nell'ambito  delle  rispettive
competenze. Il provvedimento medesimo ha durata pari a  quattro  anni
ed e' prorogabile nelle stesse forme per successivi periodi, ciascuno
pari a due anni.  La  proroga  e'  disposta  quando  risulta  che  la
capacita' di mantenere  collegamenti  con  l'associazione  criminale,
terroristica o eversiva non e' venuta meno, tenuto  conto  anche  del
profilo criminale e della posizione rivestita dal  soggetto  in  seno
all'associazione,  della  perdurante   operativita'   del   sodalizio
criminale,  della  sopravvenienza   di   nuove   incriminazioni   non
precedentemente valutate, degli esiti del trattamento penitenziario e
del tenore di vita dei familiari del sottoposto. Il mero decorso  del
tempo non costituisce, di per se', elemento sufficiente per escludere
la  capacita'  di  mantenere  i  collegamenti  con  l'associazione  o
dimostrare il venir meno dell'operativita' della stessa"; 
   e) il comma 2-ter e' abrogato; 
   f) al comma 2-quater: 
  1) nell'alinea, al  primo  periodo  e'  premesso  il  seguente:  "I
detenuti sottoposti al regime speciale di  detenzione  devono  essere
ristretti all'interno di istituti  a  loro  esclusivamente  dedicati,
collocati  preferibilmente  in   aree   insulari,   ovvero   comunque
all'interno di sezioni speciali e logisticamente separate  dal  resto
dell'istituto e custoditi  da  reparti  specializzati  della  polizia
penitenziaria" e nel primo periodo le parole: "puo' comportare"  sono
sostituite dalla seguente: "prevede"; 
  2) nella lettera b): 
  2.1) nel primo periodo, le parole: "in un numero  non  inferiore  a
uno e non superiore a  due"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "nel
numero di uno"; 
  2.2) nel terzo periodo, le parole: "I colloqui possono essere" sono
sostituite dalle seguenti: "I colloqui vengono" e alle parole:  "puo'
essere autorizzato" sono premesse le seguenti: "solo per  coloro  che
non effettuano colloqui"; 
  2.3) dopo il terzo periodo e' inserito  il  seguente:  "I  colloqui
sono comunque video-registrati"; 
  2.4) nell'ultimo periodo, dopo le  parole:  "non  si  applicano  ai
colloqui con i difensori" sono aggiunte le  seguenti:  "con  i  quali
potra' effettuarsi, fino ad un massimo di tre volte  alla  settimana,
una telefonata o un colloquio della stessa durata di quelli  previsti
con i familiari"; 
  3) nella lettera f), le parole: "cinque  persone"  sono  sostituite
dalle seguenti: "quattro persone",  le  parole:  "quattro  ore"  sono
sostituite dalle seguenti: "due ore" ed  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo:  "Saranno  inoltre  adottate  tutte  le  necessarie
misure  di  sicurezza,  anche  attraverso  accorgimenti   di   natura
logistica sui  locali  di  detenzione,  volte  a  garantire  che  sia
assicurata la assoluta  impossibilita'  di  comunicare  tra  detenuti
appartenenti a diversi gruppi  di  socialita',  scambiare  oggetti  e
cuocere cibi"; 
   g) il comma 2-quinquies e' sostituito dal seguente: 
  "2-quinquies. Il detenuto o l'internato nei confronti del quale  e'
stata disposta o prorogata l'applicazione del regime di cui al  comma
2,  ovvero  il  difensore,  possono  propone   reclamo   avverso   il
procedimento applicativo. Il reclamo e'  presentato  nel  termine  di
venti giorni dalla comunicazione del provvedimento e su  di  esso  e'
competente a decidere  il  tribunale  di  sorveglianza  di  Roma.  Il
reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento"; 
   h) il comma 2-sexies e' sostituito dal seguente: 
  "2-sexies. Il tribunale, entro dieci  giorni  dal  ricevimento  del
reclamo di cui al comma 2-quinquies, decide in camera  di  consiglio,
nelle forme previste dagli articoli 666 e 678 del codice di procedura
penale,  sulla  sussistenza  dei  presupposti  per   l'adozione   del
provvedimento. All'udienza le funzioni di pubblico ministero  possono
essere  altresi'  svolte  da  un  rappresentante   dell'ufficio   del
procuratore della Repubblica di cui al comma 2-bis o del  procuratore
nazionale  antimafia.  Il   procuratore   nazionale   antimafia,   il
procuratore di cui al comma 2-bis, il procuratore generale presso  la
corte d'appello, il detenuto,  l'internato  o  il  difensore  possono
propone, entro dieci giorni  dalla  sua  comunicazione,  ricorso  per
cassazione avverso l'ordinanza del tribunale per violazione di legge. 
Il  ricorso  non  sospende  l'esecuzione  del  provvedimento  ed   e'
trasmesso senza ritardo alla Corte di cassazione. Se il reclamo viene
accolto, il Ministro della giustizia, ove intenda disporre  un  nuovo
provvedimento ai  sensi  del  comma  2,  deve,  tenendo  conto  della
decisione del tribunale di sorveglianza, evidenziare elementi nuovi o
non valutati in sede di reclamo"; 
   i) dopo il comma 2-sexies e' aggiunto il seguente: 
  "2-septies. Per la partecipazione  del  detenuto  o  dell'internato
all'udienza si applicano le disposizioni di cui all'articolo  146-bis
delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del  codice
di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 
271". 
  26. Nel libro II, titolo III, capo  II,  del  codice  penale,  dopo
l'articolo 391 e' inserito il seguente: 
  "Art. 391-bis. - (Agevolazione ai detenuti e internati sottoposti a
particolari restrizioni delle regole di trattamento e degli  istituti
previsti dall'ordinamento  penitenziario).  Chiunque  consente  a  un
detenuto, sottoposto alle  restrizioni  di  cui  all'articolo  41-bis
della legge 26 luglio 1975,  n.  354,  di  comunicare  con  altri  in
elusione  delle  prescrizioni  all'uopo  imposte  e'  punito  con  la
reclusione da uno a quattro anni. 
  Se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale, da un  incaricato
di  pubblico  servizio  ovvero  da  un  soggetto  che   esercita   la
professione forense si applica la pena  della  reclusione  da  due  a
cinque anni". 
  27. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive  modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
   a) all'articolo 4-bis: 
  1) al comma 1, le parole: ", qualora ricorra anche la condizione di
cui al comma 1-quater del presente articolo," sono soppresse; 
  2) al comma 1-quater,  le  parole:  ",  qualora  ricorra  anche  la
condizione di cui al medesimo comma 1," sono soppresse; 
   b) agli articoli 21, comma 1, 30-ter, comma  4,  lettera  c),  50,
comma 2, 50-bis, comma 1, 58-ter, comma 1, e 58-quater, comma  5,  le
parole: "dei delitti indicati nel  comma  1"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "dei delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1quater". 
  28. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 13 maggio  1991,  n.
152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12  luglio  1991,  n.
203, le parole: "per i delitti indicati nel comma 1" sono  sostituite
dalle seguenti:  "per  i  delitti  indicati  nei  commi  1,  1-ter  e
1quater". 
  29. Dopo l'articolo 24-bis del decreto legislativo 8  giugno  2001,
n. 231, e' inserito il seguente: 
  "Art. 24-ter. - (Delitti di  criminalita'  organizzata).  -  1.  In
relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli
416, sesto comma, 416-bis,  416-ter  e  630  del  codice  penale,  ai
delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste  dal  predetto
articolo 416-bis  ovvero  al  fine  di  agevolare  l'attivita'  delle
associazioni previste  dallo  stesso  articolo,  nonche'  ai  delitti
previsti dall'articolo 74 del testo  unico  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.  309,  si  applica  la
sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. 
  2. In relazione alla commissione  di  taluno  dei  delitti  di  cui
all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione  del  sesto  comma,
ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero  5),  del
codice di procedura penale, si  applica  la  sanzione  pecuniaria  da
trecento a ottocento quote. 
  3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1  e
2, si applicano le sanzioni interdittive  previste  dall'articolo  9,
comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. 
  4. Se l'ente o  una  sua  unita'  organizzativa  viene  stabilmente
utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la
commissione dei reati indicati  nei  commi  1  e  2,  si  applica  la
sanzione dell'interdizione definitiva  dall'esercizio  dell'attivita'
ai sensi dell'articolo 16, comma 3". 
  30. L'articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 143. - (Scioglimento  dei  consigli  comunali  e  provinciali
conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di  tipo
mafioso o similare. Responsabilita' dei dirigenti e dipendenti). - 1. 
Fuori dai casi previsti dall'articolo  141,  i  consigli  comunali  e
provinciali sono sciolti quando,  anche  a  seguito  di  accertamenti
effettuati a norma dell'articolo  59,  comma  7,  emergono  concreti,
univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti o indiretti  con
la  criminalita'  organizzata  di  tipo  mafioso  o  similare   degli
amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, ovvero  su  forme  di
condizionamento degli stessi, tali da determinare un'alterazione  del
procedimento di formazione della volonta' degli  organi  elettivi  ed
amministrativi e da compromettere il buon andamento o l'imparzialita'
delle amministrazioni comunali e  provinciali,  nonche'  il  regolare
funzionamento dei servizi ad esse affidati, ovvero che risultino tali
da arrecare  grave  e  perdurante  pregiudizio  per  lo  stato  della
sicurezza pubblica. 
  2. Al fine di verificare la sussistenza degli elementi  di  cui  al
comma 1 anche con riferimento al segretario comunale  o  provinciale,
al direttore  generale,  ai  dirigenti  ed  ai  dipendenti  dell'ente
locale, il prefetto competente per territorio dispone ogni  opportuno
accertamento,  di   norma   promuovendo   l'accesso   presso   l'ente
interessato.  In  tal  caso,  il  prefetto  nomina  una   commissione
d'indagine,   composta   da    tre    funzionari    della    pubblica
amministrazione, attraverso la quale esercita i poteri di  accesso  e
di  accertamento  di  cui  e'  titolare  per  delega   del   Ministro
dell'interno  ai  sensi  dell'articolo   2,   comma   2-quater,   del
decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410. Entro tre mesi  dalla  data  di
accesso, rinnovabili una volta per un ulteriore  periodo  massimo  di
tre mesi, la commissione  termina  gli  accertamenti  e  rassegna  al
prefetto le proprie conclusioni. 
  3. Entro il termine di quarantacinque  giorni  dal  deposito  delle
conclusioni  della  commissione  d'indagine,  ovvero   quando   abbia
comunque diversamente acquisito gli elementi di cui al comma 1 ovvero
in ordine alla sussistenza di forme di condizionamento  degli  organi
amministrativi  ed  elettivi,  il  prefetto,  sentito   il   comitato
provinciale per l'ordine e la sicurezza  pubblica  integrato  con  la
partecipazione  del  procuratore  della  Repubblica  competente   per
territorio, invia al Ministro dell'interno una relazione nella  quale
si da' conto della eventuale sussistenza degli  elementi  di  cui  al
comma 1 anche con riferimento al segretario comunale  o  provinciale,
al direttore generale, ai dirigenti e ai dipendenti dell'ente locale. 
Nella relazione sono, altresi', indicati gli appalti, i contratti e i
servizi interessati dai fenomeni di compromissione o interferenza con
la criminalita' organizzata o comunque connotati da condizionamenti o
da una condotta antigiuridica. Nei casi in cui per  i  fatti  oggetto
degli accertamenti di cui al presente articolo o per eventi  connessi
sia  pendente  procedimento  penale,  il  prefetto  puo'   richiedere
preventivamente  informazioni   al   procuratore   della   Repubblica
competente, il quale,  in  deroga  all'articolo  329  del  codice  di
procedura penale, comunica tutte  le  informazioni  che  non  ritiene
debbano rimanere segrete per le esigenze del procedimento. 
  4. Lo scioglimento di cui al comma 1 e' disposto  con  decreto  del
Presidente della Repubblica, su proposta del  Ministro  dell'interno,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri entro tre mesi  dalla
trasmissione della relazione di cui al comma 3, ed e'  immediatamente
trasmesso alle Camere. Nella proposta di scioglimento  sono  indicati
in  modo  analitico  le  anomalie  riscontrate  ed  i   provvedimenti
necessari per rimuovere tempestivamente  gli  effetti  piu'  gravi  e
pregiudizievoli  per  l'interesse  pubblico;  la   proposta   indica,
altresi', gli amministratori ritenuti responsabili delle condotte che
hanno dato causa allo scioglimento.  Lo  scioglimento  del  consiglio
comunale  o  provinciale  comporta  la  cessazione  dalla  carica  di
consigliere, di sindaco, di presidente della provincia, di componente
delle rispettive giunte e di ogni altro  incarico  comunque  connesso
alle cariche ricoperte, anche se diversamente  disposto  dalle  leggi
vigenti in  materia  di  ordinamento  e  funzionamento  degli  organi
predetti. 
  5. Anche nei casi in cui non sia disposto lo scioglimento,  qualora
la relazione prefettizia rilevi la sussistenza degli elementi di  cui
al comma 1 con riferimento al segretario comunale o  provinciale,  al
direttore generale, ai dirigenti o ai dipendenti a  qualunque  titolo
dell'ente locale, con decreto del Ministro dell'interno, su  proposta
del prefetto, e' adottato ogni  provvedimento  utile  a  far  cessare
immediatamente il pregiudizio in atto e ricondurre alla normalita' la
vita   amministrativa   dell'ente,   ivi   inclusa   la   sospensione
dall'impiego del dipendente, ovvero  la  sua  destinazione  ad  altro
ufficio o altra  mansione  con  obbligo  di  avvio  del  procedimento
disciplinare da parte dell'autorita' competente. 
  6.  A  decorrere  dalla  data  di  pubblicazione  del  decreto   di
scioglimento  sono  risolti  di  diritto   gli   incarichi   di   cui
all'articolo 110, nonche' gli incarichi di revisore  dei  conti  e  i
rapporti di consulenza e di collaborazione coordinata e  continuativa
che non siano stati rinnovati dalla commissione straordinaria di  cui
all'articolo 144 entro quarantacinque giorni dal suo insediamento. 
  7. Nel caso in cui non sussistano i presupposti per lo scioglimento
o l'adozione di altri provvedimenti di cui al comma  5,  il  Ministro
dell'interno, entro tre mesi dalla trasmissione  della  relazione  di
cui al  comma  3,  emana  comunque  un  decreto  di  conclusione  del
procedimento  in  cui  da'  conto  degli  esiti   dell'attivita'   di
accertamento. Le modalita' di pubblicazione dei provvedimenti  emessi
in  caso  di  insussistenza  dei  presupposti  per  la  proposta   di
scioglimento sono disciplinate dal Ministro dell'interno con  proprio
decreto. 
  8. Se dalla relazione  prefettizia  emergono  concreti,  univoci  e
rilevanti elementi su collegamenti tra singoli  amministratori  e  la
criminalita' organizzata di tipo mafioso,  il  Ministro  dell'interno
trasmette la relazione di cui al comma  3  all'autorita'  giudiziaria
competente per territorio, ai fini dell'applicazione delle misure  di
prevenzione previste nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 1
della legge 31 maggio 1965, n. 575. 
  9.  Il  decreto  di  scioglimento  e'  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale.  Al  decreto  sono  allegate  la  proposta  del   Ministro
dell'interno e la relazione del prefetto, salvo che il Consiglio  dei
ministri  disponga  di  mantenere  la  riservatezza  su  parti  della
proposta o della relazione nei casi in cui  lo  ritenga  strettamente
necessario. 
  10. Il decreto di scioglimento  conserva  i  suoi  effetti  per  un
periodo da dodici mesi a diciotto mesi prorogabili fino ad un massimo
di ventiquattro mesi in casi eccezionali, dandone comunicazione  alle
Commissioni  parlamentari  competenti,  al  fine  di  assicurare   il
regolare funzionamento dei servizi affidati alle amministrazioni, nel
rispetto  dei  principi  di  imparzialita'  e   di   buon   andamento
dell'azione amministrativa. Le elezioni degli organi sciolti ai sensi
del presente articolo si svolgono  in  occasione  del  turno  annuale
ordinario di cui all'articolo 1 della legge 7 giugno 1991, n. 182,  e
successive modificazioni. Nel caso in cui la  scadenza  della  durata
dello scioglimento cada nel secondo semestre dell'anno,  le  elezioni
si svolgono in un turno straordinario  da  tenersi  in  una  domenica
compresa tra il 15 ottobre e il 15 dicembre. La data  delle  elezioni
e' fissata ai sensi dell'articolo 3 della citata  legge  n.  182  del
1991,  e  successive  modificazioni.  L'eventuale  provvedimento   di
proroga della durata dello scioglimento  e'  adottato  non  oltre  il
cinquantesimo giorno antecedente alla data di scadenza  della  durata
dello scioglimento stesso, osservando le  procedure  e  le  modalita'
stabilite nel comma 4. 
  11. Fatta  salva  ogni  altra  misura  interdittiva  ed  accessoria
eventualmente  prevista,  gli   amministratori   responsabili   delle
condotte che hanno dato causa allo scioglimento di  cui  al  presente
articolo  non  possono  essere  candidati  alle  elezioni  regionali,
provinciali, comunali  e  circoscrizionali,  che  si  svolgono  nella
regione  nel  cui  territorio  si  trova  l'ente  interessato   dallo
scioglimento, limitatamente al primo turno elettorale successivo allo
scioglimento stesso, qualora la loro incandidabilita' sia  dichiarata
con   provvedimento   definitivo.   Ai   fini   della   dichiarazione
d'incandidabilita' il Ministro dell'interno invia  senza  ritardo  la
proposta di scioglimento di cui al comma 4  al  tribunale  competente
per territorio, che valuta la sussistenza degli elementi  di  cui  al
comma 1 con riferimento agli amministratori indicati  nella  proposta
stessa. Si applicano, in quanto compatibili, le procedure di  cui  al
libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile. 
  12. Quando ricorrono motivi di urgente necessita', il prefetto,  in
attesa del decreto di scioglimento, sospende gli organi dalla  carica
ricoperta,  nonche'  da  ogni  altro  incarico  ad   essa   connesso,
assicurando la provvisoria amministrazione dell'ente  mediante  invio
di commissari. La sospensione non puo' eccedere la durata di sessanta
giorni e il termine del decreto di cui al comma 10 decorre dalla data
del provvedimento di sospensione. 
  13. Si fa luogo comunque allo scioglimento degli  organi,  a  norma
del presente articolo, quando sussistono le condizioni  indicate  nel
comma 1, ancorche' ricorrano  le  situazioni  previste  dall'articolo
141". 
 
          Note all'art. 2:
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  117  del codice di
          procedura  penale  cosi'  come  modificato  dalla  presente
          legge:
             «Art.  117 (Richiesta di copie di atti e di informazioni
          da  parte  del  pubblico  ministero).  -  1.  Fermo  quanto
          disposto   dall'art.  371,  quando  e'  necessario  per  il
          compimento  delle  proprie  indagini, il pubblico ministero
          puo'  ottenere dall'autorita' giudiziaria competente, anche
          in deroga al divieto stabilito dall'art. 329, copie di atti
          relativi   ad  altri  procedimenti  penali  e  informazioni
          scritte  sul  loro  contenuto. L'autorita' giudiziaria puo'
          trasmettere  le  copie  e  le informazioni anche di propria
          iniziativa.
             2. L'autorita' giudiziaria provvede senza ritardo e puo'
          rigettare la richiesta con decreto motivato.
             2-bis.  Il  procuratore nazionale antimafia, nell'ambito
          delle   funzioni  previste  dall'art.  371-bis,  accede  al
          registro  delle  notizie  di  reato,  ai  registri  di  cui
          all'art. 34 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e alle banche
          dati    istituite   appositamente   presso   le   direzioni
          distrettuali antimafia realizzando se del caso collegamenti
          reciproci.».
             -  Il  titolo  del decreto legislativo 8 agosto 1994, n.
          490,  come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
          «Disposizioni attuative della legge 17 gennaio 1994, n. 47,
          in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla
          normativa  antimafia,  nonche'  disposizioni  concernenti i
          poteri   del   prefetto   in   materia  di  contrasto  alla
          criminalita' organizzata.».
             -  Si  riporta  il  testo,  cosi'  come modificato dalla
          presente   legge,   del   quarto   comma  dell'art.  1  del
          decreto-legge  6  giugno  1982, n. 629 convertito in legge,
          con  modificazioni,  dalla  legge  12  ottobre 1982, n. 726
          (Misure  urgenti per il coordinamento della lotta contro la
          delinquenza mafiosa, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12
          ottobre 1982, n. 281):
             «Art.  1.  -  Qualora  sulla  base  di elementi comunque
          acquisiti  vi  sia  necessita'  di  verificare se ricorrano
          pericoli  di  infiltrazione  da  parte della delinquenza di
          tipo  mafioso,  all'Alto commissario sono attribuiti, anche
          in deroga alle disposizioni vigenti, poteri di accesso e di
          accertamento   presso   pubbliche   amministrazioni,   enti
          pubblici  anche  economici  e i soggetti di cui al capo III
          del  decreto  legislativo  21 novembre 2007, n. 231, con la
          possibilita'   di   avvalersi   degli   organi  di  polizia
          tributaria.».
             -  Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 31 maggio
          1965, n. 575 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5 giugno
          1965,  n.  138  -  recante  “Disposizioni  contro  le
          organizzazioni    criminali    di   tipo   mafioso,   anche
          straniere”cosi' come modificato dalla presente legge:
             «Art.  1.  - La presente legge si applica agli indiziati
          di  appartenere  ad  associazioni  di  tipo  mafioso,  alla
          camorra   o  ad  altre  associazioni,  comunque  localmente
          denominate,  che perseguono finalita' o agiscono con metodi
          corrispondenti  a quelli delle associazioni di tipo mafioso
          nonche'  ai  soggetti  indiziati  di uno dei reati previsti
          dall'art.  51,  comma 3-bis, del codice di procedura penale
          ovvero  del  delitto di cui all'art. 12-quinquies, comma 1,
          del  decreto-legge  8  giugno 1992, n. 306, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.».
             -  Si  riporta  il testo degli articoli 2, 2-bis, 2-ter,
          3-bis  e  10-quaterdella legge 31 maggio 1965, n. 575 cosi'
          come modificati dalla presente legge:
             «Art.  2.  -  1.  Nei  confronti  delle persone indicate
          all'art.   1   possono   essere  proposte  dal  procuratore
          nazionale   antimafia,  dal  procuratore  della  Repubblica
          presso  il  tribunale del capoluogo di distretto ove dimora
          la  persona,  dal  questore o dal direttore della Direzione
          investigativa  antimafia,  anche  se  non  vi  e'  stato il
          preventivo   avviso,   le   misure   di  prevenzione  della
          sorveglianza  speciale di pubblica sicurezza e dell'obbligo
          di  soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale,
          di cui al primo e al terzo comma dell'art. 3 della legge 27
          dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni.
             2.  Quando  non  vi  e'  stato il preventivo avviso e la
          persona  risulti definitivamente condannata per delitto non
          colposo,   il   questore   puo'   imporre   all'interessato
          sottoposto  alla  misura  della  sorveglianza  speciale  il
          divieto  di  cui  all'art.  4, quarto comma, della legge 27
          dicembre  1956,  n.  1423. Si applicano le disposizioni dei
          commi quarto, ultimo periodo, e quinto del medesimo art. 4.
             3.   Nelle   udienze   relative   ai   procedimenti  per
          l'applicazione  delle  misure  di  prevenzione richieste ai
          sensi   della  presente  legge,  le  funzioni  di  pubblico
          ministero  sono esercitate dal procuratore della Repubblica
          di cui al comma 1.».
             «Art 2-bis. - 1. Il procuratore della Repubblica, di cui
          all'art.   2,   comma   1,  il  direttore  della  Direzione
          investigativa  antimafia,  o  il  questore territorialmente
          competente  a  richiedere  l'applicazione  di una misura di
          prevenzione  procedono,  anche  a  mezzo  della  guardia di
          finanza o della polizia giudiziaria, ad indagini sul tenore
          di  vita, sulle disponibilita' finanziarie e sul patrimonio
          dei  soggetti  indicati  all'art. 1 nei cui confronti possa
          essere proposta la misura di prevenzione della sorveglianza
          speciale  della  pubblica  sicurezza con o senza divieto od
          obbligo di soggiorno, nonche', avvalendosi della guardia di
          finanza   o   della   polizia   giudiziaria,   ad  indagini
          sull'attivita'  economica facente capo agli stessi soggetti
          allo scopo anche di individuare le fonti di reddito.
             2.  Accertano,  in  particolare,  se dette persone siano
          titolari di licenze, di autorizzazioni, di concessioni o di
          abilitazioni  all'esercizio  di attivita' imprenditoriali e
          commerciali, comprese le iscrizioni ad albi professionali e
          pubblici    registri,   se   beneficiano   di   contributi,
          finanziamenti  o  mutui agevolati ed altre erogazioni dello
          stesso  tipo,  comunque  denominate,  concesse o erogate da
          parte  dello  Stato,  degli enti pubblici o delle Comunita'
          europee.
             3.  Le  indagini sono effettuate anche nei confronti del
          coniuge,  dei figli e di coloro che nell'ultimo quinquennio
          hanno convissuto con i soggetti indicati al comma 1 nonche'
          nei confronti delle persone fisiche o giuridiche, societa',
          consorzi  od  associazioni,  del  cui patrimonio i soggetti
          medesimi  risultano  poter  disporre  in  tutto o in parte,
          direttamente o indirettamente.
             4.  Quando vi sia concreto pericolo che i beni di cui si
          prevede   debba   essere  disposta  la  confisca  ai  sensi
          dell'art. 2-ter vengano dispersi, sottratti od alienati, il
          procuratore  della Repubblica, il direttore della Direzione
          investigativa  antimafia  o  il  questore, con la proposta,
          possono  richiedere  al presidente del tribunale competente
          per  l'applicazione della misura di prevenzione di disporre
          anticipatamente   il   sequestro   dei   beni  prima  della
          fissazione dell'udienza.
             5.  Il  presidente  del  tribunale  provvede con decreto
          motivato  entro cinque giorni dalla richiesta. Il sequestro
          eventualmente  disposto  perde efficacia se non convalidato
          dal  tribunale  entro  trenta  giorni  dalla  proposta.  Si
          osservano  le disposizioni di cui al quarto comma dell'art.
          2-ter;  se  i  beni  sequestrati  sono intestati a terzi si
          applica il procedimento di cui al quinto comma dello stesso
          art. 2-ter.
             6.  Il  procuratore della Repubblica, il direttore della
          Direzione  investigativa  antimafia  e  il questore possono
          richiedere, direttamente o a mezzo di ufficiali o agenti di
          polizia   giudiziaria,   ad  ogni  ufficio  della  pubblica
          amministrazione,  ad  ogni  ente  creditizio  nonche'  alle
          imprese, societa' ed enti di ogni tipo informazioni e copia
          della  documentazione ritenuta utile ai fini delle indagini
          nei  confronti  dei  soggetti  di  cui ai commi precedenti.
          Previa  autorizzazione  del  procuratore della Repubblica o
          del   giudice   procedente,   gli   ufficiali   di  polizia
          giudiziaria    possono   procedere   al   sequestro   della
          documentazione  con  le modalita' di cui agli articoli 253,
          254, e 255 del codice di procedura penale.
             6-bis. Le misure di prevenzione personali e patrimoniali
          possono  essere richieste e applicate disgiuntamente e, per
          le  misure  di  prevenzione patrimoniali, indipendentemente
          dalla  pericolosita'  sociale  del soggetto proposto per la
          loro  applicazione  al momento della richiesta della misura
          di  prevenzione.  Le  misure  patrimoniali  possono  essere
          disposte  anche  in caso di morte del soggetto proposto per
          la  loro  applicazione.  Nel caso la morte sopraggiunga nel
          corso  del  procedimento, esso prosegue nei confronti degli
          eredi o comunque degli aventi causa.».
             «Art.   2-ter.   -   Nel   corso  del  procedimento  per
          l'applicazione  di una delle misure di prevenzione previste
          dall'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, iniziato
          nei  confronti  delle  persone  indicate  nell'art.  1,  il
          tribunale,  ove  necessario,  puo'  procedere  ad ulteriori
          indagini  oltre  quelle  gia'  compiute  a  norma dell'art.
          precedente.
             Salvo  quanto  disposto dagli articoli 22, 23 e 24 della
          legge   22   maggio  1975,  n.  152,  il  tribunale,  anche
          d'ufficio,  ordina  con  decreto  motivato il sequestro dei
          beni  dei quali la persona nei cui confronti e' iniziato il
          procedimento   risulta   poter   disporre,  direttamente  o
          indirettamente,    quando    il    loro    valore   risulta
          sproporzionato   al   reddito  dichiarato  o  all'attivita'
          economica  svolta  ovvero quando, sulla base di sufficienti
          indizi,  si  ha  motivo di ritenere che gli stessi siano il
          frutto   di   attivita'  illecite  o  ne  costituiscano  il
          reimpiego. A richiesta del procuratore della Repubblica, di
          cui  all'art.  2,  comma  1,  del direttore della Direzione
          investigativa   antimafia,  del  questore  o  degli  organi
          incaricati di svolgere ulteriori indagini a norma del primo
          comma,  nei  casi  di  particolare  urgenza il sequestro e'
          disposto  dal Presidente del tribunale con decreto motivato
          e  perde  efficacia se non e' convalidato dal tribunale nei
          dieci giorni successivi.
             Con   l'applicazione  della  misura  di  prevenzione  il
          tribunale  dispone  la confisca dei beni sequestrati di cui
          la   persona,   nei   cui   confronti   e'   instaurato  il
          procedimento,   non   possa   giustificare   la   legittima
          provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o
          giuridica,    risulti    essere   titolare   o   avere   la
          disponibilita'  a qualsiasi titolo in valore sproporzionato
          al  proprio  reddito,  dichiarato ai fini delle imposte sul
          reddito,  o  alla  propria attivita' economica, nonche' dei
          beni che risultino essere frutto di attivita' illecite o ne
          costituiscano  il reimpiego. Nel caso di indagini complesse
          il provvedimento puo' essere emanato anche successivamente,
          entro  un  anno  dalla  data  dell'avvenuto sequestro; tale
          termine  puo' essere prorogato di un anno con provvedimento
          motivato  del  tribunale.  Ai  fini del computo dei termini
          suddetti  e  di quello previsto dal comma 5 dell'art. 2-bis
          si  tiene  conto  delle cause di sospensione dei termini di
          durata  della  custodia  cautelare,  previste dal codice di
          procedura penale, in quanto compatibili.
             Il   sequestro  e'  revocato  dal  tribunale  quando  e'
          respinta  la  proposta  di  applicazione  della  misura  di
          prevenzione  o  quando risulta che esso ha per oggetto beni
          di legittima provenienza o dei quali l'indiziato non poteva
          disporre direttamente o indirettamente.
             Se  risulta che i beni sequestrati appartengono a terzi,
          questi  sono  chiamati dal tribunale, con decreto motivato,
          ad  intervenire  nel  procedimento  e  possono,  anche  con
          l'assistenza  di  un  difensore,  nel termine stabilito dal
          tribunale,   svolgere   in  camera  di  consiglio  le  loro
          deduzioni  e chiedere l'acquisizione di ogni elemento utile
          ai fini della decisione sulla confisca.
             I  provvedimenti  previsti  dal  presente  art.  possono
          essere   adottati,   su  richiesta  del  procuratore  della
          Repubblica, di cui all'art. 2, comma 1, del direttore della
          Direzione  investigativa  antimafia, o del questore, quando
          ne ricorrano le condizioni, anche dopo l'applicazione della
          misura di prevenzione, ma prima della sua cessazione. Sulla
          richiesta  provvede  lo stesso tribunale che ha disposto la
          misura  di  prevenzione,  con  le  forme  previste  per  il
          relativo  procedimento e rispettando le disposizioni di cui
          al precedente comma.
             Anche  in caso di assenza, residenza o dimora all'estero
          della  persona  alla quale potrebbe applicarsi la misura di
          prevenzione,  il  procedimento  di  prevenzione puo' essere
          proseguito  ovvero  iniziato,  su  proposta del procuratore
          della Repubblica, di cui all'art. 2, comma 1, del direttore
          della  Direzione  investigativa  antimafia,  o del questore
          competente  per il luogo di ultima dimora dell'interessato,
          ai  soli fini dell'applicazione dei provvedimenti di cui al
          presente  art.  relativamente  ai  beni che si ha motivo di
          ritenere  che  siano  il  frutto di attivita' illecite o ne
          costituiscano il reimpiego.
             Agli  stessi fini il procedimento puo' essere iniziato o
          proseguito allorche' la persona e' sottoposta ad una misura
          di sicurezza detentiva o alla liberta' vigilata.
             In  ogni  caso il sequestro e la confisca possono essere
          disposti  anche  in relazione a beni sottoposti a sequestro
          in  un  procedimento  penale,  ma  i  relativi effetti sono
          sospesi  per  tutta la durata dello stesso, e si estinguono
          ove  venga  disposta  la confisca degli stessi beni in sede
          penale.
             Se la persona nei cui confronti e' proposta la misura di
          prevenzione  disperde, distrae, occulta o svaluta i beni al
          fine di eludere l'esecuzione dei provvedimenti di sequestro
          o  di confisca su di essi, il sequestro e la confisca hanno
          ad  oggetto  denaro  o  altri  beni  di valore equivalente.
          Analogamente  si  procede  quando i beni non possano essere
          confiscati   in  quanto  trasferiti  legittimamente,  prima
          dell'esecuzione del sequestro, a terzi in buona fede.
             La  confisca  puo' essere proposta, in caso di morte del
          soggetto  nei confronti del quale potrebbe essere disposta,
          nei   riguardi   dei   successori  a  titolo  universale  o
          particolare, entro il termine di cinque anni dal decesso.
             Quando  risulti  che  beni  confiscati con provvedimento
          definitivo  dopo  l'assegnazione  o  la  destinazione siano
          rientrati,    anche    per    interposta   persona,   nella
          disponibilita' o sotto il controllo del soggetto sottoposto
          al  provvedimento  di  confisca, si puo' disporre la revoca
          dell'assegnazione  o  della  destinazione  da  parte  dello
          stesso organo che ha disposto il relativo provvedimento.
             Quando  accerta che taluni beni sono stati fittiziamente
          intestati o trasferiti a terzi, con la sentenza che dispone
          la  confisca  il  giudice dichiara la nullita' dei relativi
          atti di disposizione.
             Ai  fini  di  cui  al  comma  precedente,  fino  a prova
          contraria si presumono fittizi:
              a)  i  trasferimenti  e le intestazioni, anche a titolo
          oneroso,  effettuati  nei  due anni antecedenti la proposta
          della  misura di prevenzione nei confronti dell'ascendente,
          del  discendente,  del  coniuge o della persona stabilmente
          convivente,  nonche'  dei  parenti  entro  il sesto grado e
          degli affini entro il quarto grado;
              b) i trasferimenti e le intestazioni, a titolo gratuito
          o  fiduciario,  effettuati  nei  due  anni  antecedenti  la
          proposta della misura di prevenzione.».
             «Art.  3-bis.  -  Il tribunale, con l'applicazione della
          misura  di prevenzione, dispone che la persona sottoposta a
          tale  misura versi presso la cassa delle ammende una somma,
          a  titolo  di  cauzione, di entita' che, tenuto conto anche
          delle   sue  condizioni  economiche,  e  dei  provvedimenti
          adottati  a  norma  del  precedente art. 2-ter, costituisca
          un'efficace   remora  alla  violazione  delle  prescrizioni
          imposte.
             Fuori  dei  casi  previsti  dall'art.  6  della legge 27
          dicembre  1956,  n.  1423  , il tribunale puo' imporre alla
          persona denunciata, in via provvisoria e qualora ne ravvisi
          l'opportunita',  le prescrizioni previste dal secondo e dal
          terzo  comma  dell'art.  5 della legge 27 dicembre 1956, n.
          1423.  Con  il  provvedimento, il tribunale puo' imporre la
          cauzione di cui al comma precedente.
             Il   deposito   puo'   essere   sostituito,  su  istanza
          dell'interessato,  dalla  presentazione  di idonee garanzie
          reali.  Il  tribunale provvede circa i modi di custodia dei
          beni  dati  in  pegno e dispone, riguardo ai beni immobili,
          che   il   decreto   con  il  quale  accogliendo  l'istanza
          dell'interessato   e'   disposta   l'ipoteca   legale   sia
          trascritto   presso   l'ufficio   delle  conservatorie  dei
          registri  immobiliari  del  luogo in cui i beni medesimi si
          trovano.
             Qualora l'interessato non ottemperi, nel termine fissato
          dal  tribunale, all'ordine di deposito o non offra garanzie
          sostitutive  e' punito con la pena dell'arresto da sei mesi
          a due anni.
             Quando   sia   cessata   l'esecuzione  della  misura  di
          prevenzione  o  sia  rigettata  la  proposta,  il tribunale
          dispone  con  decreto  la  restituzione  del  deposito o la
          liberazione della garanzia.
             In  caso  di  violazione  degli  obblighi  o dei divieti
          derivanti dall'applicazione della misura di prevenzione, il
          tribunale  dispone la confisca della cauzione oppure che si
          proceda ad esecuzione sui beni costituiti in garanzia, sino
          a    concorrenza   dell'ammontare   della   cauzione.   Per
          l'esecuzione,  a  cura  del  cancelliere,  si  osservano le
          disposizioni  dei  primi  due  titoli  del  libro terzo del
          codice  di  procedura  civile  in  quanto  applicabili,  ed
          escluse,  riguardo  ai  beni  costituiti  in  garanzia,  le
          formalita' del pignoramento.
             Qualora,   emesso  il  provvedimento  di  cui  al  comma
          precedente,  permangano le condizioni che giustificarono la
          cauzione,  il tribunale, su richiesta del procuratore della
          Repubblica, di cui all'art. 2, comma 1, del direttore della
          Direzione  investigativa antimafia, o del questore e con le
          forme  previste per il procedimento di prevenzione, dispone
          che  la cauzione sia rinnovata, anche per somma superiore a
          quella originaria.
             Le  misure  patrimoniali cautelari previste dal presente
          art. mantengono la loro efficacia per tutta la durata della
          misura  di  prevenzione  e  non  possono  essere  revocate,
          neppure  in  parte,  se non per comprovate gravi necessita'
          personali o familiari.».
             «Art.  10-quater.  -  Il  tribunale,  prima  di adottare
          alcuno  dei  provvedimenti  di cui al comma 4 dell'art. 10,
          chiama,   con   decreto   motivato,   ad   intervenire  nel
          procedimento  le parti interessate, le quali possono, anche
          con  l'assistenza  di  un  difensore, svolgere in camera di
          consiglio  le  loro  deduzioni e chiedere l'acquisizione di
          ogni  elemento  utile  ai fini della decisione. Ai fini dei
          relativi  accertamenti  si  applicano le disposizioni degli
          articoli 2-bis e 2-ter.
             I  provvedimenti  previsti  dal  comma  4  dell'art.  10
          possono essere adottati, su richiesta del procuratore della
          Repubblica, di cui all'art. 2, comma 1, del direttore della
          Direzione  investigativa  antimafia, o del questore, quando
          ne ricorrano le condizioni, anche dopo l'applicazione della
          misura  di  prevenzione. Sulla richiesta provvede lo stesso
          tribunale  che ha disposto la misura di prevenzione, con le
          forme  previste  per il relativo procedimento e rispettando
          la disposizione di cui al precedente comma.
             Si  applicano  le  disposizioni  di  cui  al  primo e al
          secondo comma dell'art. 3-ter.».
             -   Si   riporta   il   testo  dell'art.  12-sexies  del
          decreto-legge  8  giugno  1992,  n.  306,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 (Modifiche
          urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti
          di contrasto alla criminalita' mafiosa) (Gazzetta Ufficiale
          7  agosto  1992,  n.  185),  come modificato dalla presente
          legge:
             «Art.  12-sexies (Ipotesi particolari di confisca). - 1.
          Nei  casi  di  condanna  o  di  applicazione  della pena su
          richiesta  a  norma  dell' art. 444 del codice di procedura
          penale, per taluno dei delitti previsti dagli articoli 314,
          316,  316-bis,  316-ter,  317, 318, 319, 319-ter, 320, 322,
          322-bis,  325,  416,  sesto  comma, 416-bis, 600, 601, 602,
          629,  630, 644, 644-bis, 648, esclusa la fattispecie di cui
          al  secondo  comma,  648-bis,  648-ter  del  codice penale,
          nonche' dall'art. 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge8
          giugno   1992,   n.  306,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge  7  agosto  1992, n. 356, ovvero per taluno dei
          delitti  previsti dagli articoli 73, esclusa la fattispecie
          di  cui  al  comma  5,  e 74 del testo unico delle leggi in
          materia   di   disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze
          psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi
          stati  di  tossicodipendenza,  approvato  con  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  9  ottobre  1990, n. 309, e'
          sempre  disposta  la  confisca del denaro, dei beni o delle
          altre  utilita'  di cui il condannato non puo' giustificare
          la  provenienza  e  di  cui,  anche  per interposta persona
          fisica  o  giuridica,  risulta  essere  titolare o avere la
          disponibilita'  a qualsiasi titolo in valore sproporzionato
          al  proprio  reddito,  dichiarato ai fini delle imposte sul
          reddito,   o   alla   propria   attivita'   economica.   Le
          disposizioni  indicate  nel periodo precedente si applicano
          anche  in  caso di condanna e di applicazione della pena su
          richiesta,  a  norma dell' art. 444 del codice di procedura
          penale,  per  taluno  dei delitti commessi per finalita' di
          terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale.
             2.  Le  disposizioni  del comma 1 si applicano anche nei
          casi  di condanna o di applicazione della pena su richiesta
          a  norma dell' art. 444 del codice di procedura penale, per
          un  delitto  commesso avvalendosi delle condizioni previste
          dall'  art.  416-bis  del  codice penale, ovvero al fine di
          agevolare  l'attivita'  delle  associazioni  previste dallo
          stesso  art.,  nonche'  a  chi  e'  stato condannato per un
          delitto  in  materia  di  contrabbando,  nei  casi  di  cui
          all'art.  295,  secondo  comma,  del  testo unico approvato
          con decreto  del  Presidente  della  Repubblicca23  gennaio
          1973, n. 43.
             2-bis.  In  caso di confisca di beni per uno dei delitti
          previsti  dagli  articoli  314, 316, 316-bis, 316-ter, 317,
          318,  319,  319-ter,  320,  322,  322-bis  e 325 del codice
          penale,   si   applicano  le  disposizioni  degli  articoli
          2-novies, 2-decies e 2-undecies della legge 31 maggio 1965,
          n. 575, e successive modificazioni.
             2-ter.  Nel  caso  previsto  dal  comma 2, quando non e'
          possibile  procedere  alla  confisca del denaro, dei beni e
          delle  altre  utilita' di cui al comma 1, il giudice ordina
          la  confisca  di  altre  somme  di  denaro, di beni e altre
          utilita'  per  un valore equivalente, delle quali il reo ha
          la disponibilita', anche per interposta persona.
             2-quater.  Le  disposizioni del comma 2-bis si applicano
          anche  nel caso di condanna e di applicazione della pena su
          richiesta  a  norma  dell'art.  444 del codice di procedura
          penale  per taluno dei delitti previsti dagli articoli 629,
          630,  648,  esclusa la fattispecie di cui al secondo comma,
          648-bis  e  648-ter  del  codice  penale, nonche' dall'art.
          12-quinquies  del  presente  decreto  e  dagli articoli 73,
          esclusa  la  fattispecie  di cui al comma 5, e 74 del testo
          unico   delle   leggi   in   materia  di  disciplina  degli
          stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione, cura e
          riabilitazione  dei relativi stati di tossicodipendenza, di
          cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 9 ottobre
          1990, n. 309.
             3.  Fermo  quanto  previsto dagli articoli 100 e 101 del
          testo  unico  delle  leggi  in  materia di disciplina degli
          stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione, cura e
          riabilitazione  dei  relativi  stati  di tossicodipendenza,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica9
          ottobre 1990, n. 309, per la gestione e la destinazione dei
          beni  confiscati  a  norma dei commi 1 e 2 si osservano, in
          quanto   compatibili,   le   disposizioni   contenute   nel
          decreto-legge14   giugno  1989,  n.  230,  convertito,  con
          modificazioni,   dalla  legge4  agosto  1989,  n.  282.  Il
          giudice,  con la sentenza di condanna o con quella prevista
          dall'  art.  444,  comma 2, del codice di procedura penale,
          nomina  un amministratore con il compito di provvedere alla
          custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni
          confiscati.
             Non  possono  essere  nominate amministratori le persone
          nei  cui  confronti  il provvedimento e' stato disposto, il
          coniuge,  i  parenti,  gli  affini  e  le  persone con essi
          conviventi,  ne'  le  persone  condannate  ad  una pena che
          importi  l'interdizione,  anche  temporanea,  dai  pubblici
          uffici  o  coloro  cui  sia  stata  irrogata  una misura di
          prevenzione.
             4.   Se,   nel   corso   del  procedimento,  l'autorita'
          giudiziaria,  in  applicazione dell' art. 321, comma 2, del
          codice di procedura penale, dispone il sequestro preventivo
          delle cose di cui e' prevista la confisca a norma dei commi
          1   e   2,   le   disposizioni   in   materia   di   nomina
          dell'amministratore  di  cui al secondo periodo del comma 3
          si applicano anche al custode delle cose predette.
             4-bis.  Si  applicano anche ai casi di confisca previsti
          dai  commi  da  1  a 4 del presente art. le disposizioni in
          materia  di  gestione e destinazione dei beni sequestrati o
          confiscati  previste  dagli  articoli  2-quater,  2-sexies,
          2-septies,   2-octies,  2-nonies,  2-decies,  2-undecies  e
          2-duodecies   della   legge  31  maggio  1965,  n.  575,  e
          successive  modificazioni; restano comunque salvi i diritti
          della  persona  offesa  dal  reato  alle  restituzioni e al
          risarcimento del danno.
             4-ter.  Con  separati decreti, il Ministro dell'interno,
          di  concerto  con  il Ministro della giustizia, sentiti gli
          altri  Ministri  interessati, stabilisce anche la quota dei
          beni  sequestrati e confiscati a norma del presente decreto
          da  destinarsi  per  l'attuazione  delle speciali misure di
          protezione  previste  dal decreto-legge 15 gennaio 1991, n.
          8,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 15 marzo
          1991,   n.   82,  e  successive  modificazioni,  e  per  le
          elargizioni  previste  dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302,
          recante norme a favore delle vittime del terrorismo e della
          criminalita'   organizzata.   Nei   decreti   il   Ministro
          stabilisce  anche che, a favore delle vittime, possa essere
          costituito  un  Fondo di solidarieta' per le ipotesi in cui
          la  persona  offesa non abbia potuto ottenere in tutto o in
          parte   le   restituzioni   o  il  risarcimento  dei  danni
          conseguenti al reato.
             4-quater.  Il  Consiglio  di  Stato  esprime  il proprio
          parere  sugli  schemi  di regolamento di cui al comma 4-ter
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta, decorsi i quali il
          regolamento puo' comunque essere adottato.».
             -  Si  riporta  il testo, come modificato dalla presente
          legge,  dell'art.  34  della  legge  19  marzo  1990, n. 55
          recante   «Nuove  disposizioni  per  la  prevenzione  della
          delinquenza  di  tipo  mafioso  e  di  altre gravi forme di
          manifestazione  di pericolosita' sociale» (pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 23 marzo 1990, n. 69):
             «Art.  34. - 1. Presso le segreterie delle procure della
          Repubblica  e  presso  le  cancellerie  dei  tribunali sono
          istituiti  appositi  registri,  anche  informatici,  per le
          annotazioni  relative  ai  procedimenti di prevenzione. Nei
          registri  viene  curata  l'immediata annotazione nominativa
          delle  persone  fisiche e giuridiche nei cui confronti sono
          disposti gli accertamenti personali o patrimoniali da parte
          dei  soggetti  titolari del potere di proposta. Il questore
          territorialmente  competente e il direttore della Direzione
          investigativa   antimafia   provvedono   a  dare  immediata
          comunicazione  alla procura della Repubblica competente per
          territorio   della   proposta   di   misura   personale   e
          patrimoniale  da  presentare  al  tribunale  competente. Le
          modalita'  di  tenuta,  i tipi dei registri, le annotazioni
          che  vi devono essere operate, sono fissati con decreto del
          Ministro  di  grazia e giustizia da emanarsi entro sessanta
          giorni  dalla  data  di  pubblicazione della presente legge
          nella Gazzetta Ufficiale.
             2.    Non    possono   essere   rilasciate   a   privati
          certificazioni   relative   alle  annotazioni  operate  nei
          registri.
             3.  I  provvedimenti  definitivi con i quali l'autorita'
          giudiziaria  applica  misure  di  prevenzione  o concede la
          riabilitazione  di  cui  all'art.  15  della legge 3 agosto
          1988,  n.  327  ,  sono  iscritti nel casellario giudiziale
          secondo  le  modalita'  e  con  le  forme  stabilite per le
          condanne  penali. Nei certificati rilasciati a richiesta di
          privati  non e' fatta menzione delle suddette iscrizioni. I
          provvedimenti  di  riabilitazione  sono altresi' comunicati
          alla    questura    competente   con   l'osservanza   delle
          disposizioni  di  cui all'art. 10-bis della legge 31 maggio
          1965, n. 575.».
             -  Il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 recante
          «Norme  di  attuazione,  di coordinamento e transitorie del
          codice  di  procedura  penale» e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 5 agosto 1989, n. 182, supplemento ordinario.
             -  Si riporta il testo dell'art. 2-sexies della legge 31
          maggio 1965, n. 575:
             «Art.  2-sexies.  - 1. Con il provvedimento con il quale
          dispone  il sequestro previsto dagli articoli precedenti il
          tribunale  nomina  il  giudice delegato alla procedura e un
          amministratore.  Qualora  il  provvedimento sia emanato nel
          corso  dell'istruzione per il reato di cui all'art. 416-bis
          del  codice  penale,  la  nomina  del giudice delegato alla
          procedura  e dell'amministratore e' disposta dal presidente
          del tribunale. L'amministratore ha il compito di provvedere
          alla custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei
          beni sequestrati anche nel corso degli eventuali giudizi di
          impugnazione,  sotto  la  direzione  del  giudice delegato,
          anche   al   fine   di   incrementare,   se  possibile,  la
          redditivita' dei beni.
             2. Il giudice delegato puo' adottare nei confronti della
          persona  sottoposta  alla  procedura e della sua famiglia i
          provvedimenti  indicati  nell'art.  47 del regio decreto 16
          marzo  1942,  n.  267,  quando  ricorrano le condizioni ivi
          previste. Egli puo' altresi' autorizzare l'amministratore a
          farsi  coadiuvare, sotto la sua responsabilita', da tecnici
          o da altre persone retribuite.
             3. L'amministratore e' scelto tra gli iscritti nell'Albo
          nazionale  degli  amministratori giudiziari. Quando oggetto
          del    sequestro   sono   beni   costituiti   in   azienda,
          l'amministratore  puo' essere scelto anche tra soggetti che
          hanno   svolto  o  svolgono  funzioni  di  commissario  per
          l'amministrazione  delle  grandi  imprese in crisi ai sensi
          del  decreto-legge  30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con
          modificazioni,   dalla  legge  3  aprile  1979,  n.  95,  e
          successive modificazioni.
             4.  Non  possono  essere  nominate  le  persone  nei cui
          confronti il provvedimento e' stato disposto, il coniuge, i
          parenti,  gli  affini e le persone con esse conviventi, ne'
          le   persone   condannate   ad   una   pena   che   importi
          l'interdizione,  anche  temporanea,  dai  pubblici uffici o
          coloro cui sia stata irrogata una misura di prevenzione.
             4-bis.  Nel  caso  in  cui il sequestro abbia ad oggetto
          aziende,  il tribunale nomina un amministratore giudiziario
          scelto  nella  sezione  di  esperti  in  gestione aziendale
          dell'Albo  nazionale  degli amministratori giudiziari. Egli
          deve  presentare al tribunale, entro sei mesi dalla nomina,
          una   relazione   particolareggiata  sullo  stato  e  sulla
          consistenza  dei  beni aziendali sequestrati, nonche' sullo
          stato   dell'attivita'  aziendale.  Il  tribunale,  sentiti
          l'amministratore  giudiziario  e il pubblico ministero, ove
          rilevi  concrete  prospettive di prosecuzione dell'impresa,
          approva  il  programma con decreto motivato e impartisce le
          direttive di gestione dell'impresa.
             4-ter.    Il    tribunale   autorizza   l'amministratore
          giudiziario   al   compimento   degli   atti  di  ordinaria
          amministrazione    funzionali    all'attivita'    economica
          dell'azienda.    Il    giudice   delegato,   tenuto   conto
          dell'attivita'  economica  svolta dall'azienda, della forza
          lavoro  da  essa occupata, della sua capacita' produttiva e
          del  suo mercato di riferimento, puo' indicare il limite di
          valore  entro  il  quale gli atti si ritengono di ordinaria
          amministrazione.
             4-quater.  Si  osservano per la gestione dell'azienda le
          disposizioni   di   cui   all'art.   2-octies,   in  quanto
          applicabili.
             4-quinquies.   Le   procedure  esecutive,  gli  atti  di
          pignoramento  e i provvedimenti cautelari in corso da parte
          di Equitalia S.p.A. o di altri concessionari di riscossione
          pubblica sono sospesi nelle ipotesi di sequestro di aziende
          o  societa'  disposto  ai  sensi  della  presente legge con
          nomina     di    un    amministratore    giudiziario.    E'
          conseguentemente sospesa la decorrenza dei relativi termini
          di prescrizione.
             4-sexies.  Nelle ipotesi di confisca dei beni, aziende o
          societa'  sequestrati  i crediti erariali si estinguono per
          confusione ai sensi dell'art. 1253 del codice civile.».
             -  Si  riporta il comma 1 dell'art. 2-octies della legge
          31 maggio 1965, n. 575 cosi' come modificato dalla presente
          legge:
             «Art.  2-octies. - 1. Le spese necessarie o utili per la
          conservazione  e  l'amministrazione dei beni sono sostenute
          dall'amministratore  mediante  prelevamento  dalle somme da
          lui  riscosse  a  qualunque  titolo  ovvero  sequestrate  o
          comunque nella disponibilita' del procedimento.».
             -  Si  riporta  il  testo,  cosi'  come modificato dalla
          presente  legge,  del  comma 1 dell'art. 48-bis del decreto
          del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
          recante  «Disposizioni  sulla riscossione delle imposte sul
          reddito»,  (pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 16 ottobre
          1973, n. 268, supplemento ordinario n. 2):
             «Art. 48-bis (Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche
          amministrazioni). - 1. A decorrere dalla data di entrata in
          vigore   del   regolamento   di   cui   al   comma   2,  le
          amministrazioni  pubbliche  di cui all'art. 1, comma 2, del
          decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le societa' a
          prevalente  partecipazione pubblica, prima di effettuare, a
          qualunque  titolo,  il  pagamento di un importo superiore a
          diecimila  euro, verificano, anche in via telematica, se il
          beneficiario  e'  inadempiente  all'obbligo  di  versamento
          derivante   dalla  notifica  di  una  o  piu'  cartelle  di
          pagamento  per  un ammontare complessivo pari almeno a tale
          importo  e, in caso affermativo, non procedono al pagamento
          e  segnalano  la  circostanza  all'agente della riscossione
          competente   per   territorio,   ai   fini   dell'esercizio
          dell'attivita' di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
          La  presente  disposizione  non  si  applica alle aziende o
          societa'  per le quali sia stato disposto il sequestro o la
          confisca  ai  sensi dell'art. 12-sexies del decreto-legge 8
          giugno  1992,  n. 306, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  7  agosto 1992, n. 356, ovvero della legge 31 maggio
          1965, n. 575.».
             -  Si  riporta  il  testo,  cosi'  come modificato dalla
          presente  legge,  dell'art. 2-undeciesdella legge 31 maggio
          1965, n. 575:
             «Art.  2-undecies. - 1. L'amministratore di cui all'art.
          2-sexies versa all'ufficio del registro:
              a) le somme di denaro confiscate che non debbano essere
          utilizzate  per  la gestione di altri beni confiscati o che
          non  debbano  essere  utilizzate  per il risarcimento delle
          vittime dei reati di tipo mafioso;
              b)  le  somme  ricavate  dalla  vendita, anche mediante
          trattativa  privata,  dei  beni  mobili  non  costituiti in
          azienda,  ivi  compresi quelli registrati, e dei titoli, al
          netto  del  ricavato  della vendita dei beni finalizzata al
          risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso. Se la
          procedura  di  vendita  e' antieconomica, con provvedimento
          del  dirigente  del  competente  ufficio del territorio del
          Ministero  delle finanze e' disposta la cessione gratuita o
          la distruzione del bene da parte dell'amministratore;
              c)   le   somme  derivanti  dal  recupero  dei  crediti
          personali.  Se  la  procedura di recupero e' antieconomica,
          ovvero,  dopo  accertamenti sulla solvibilita' del debitore
          svolti  dal competente ufficio del territorio del Ministero
          delle  finanze,  avvalendosi anche degli organi di polizia,
          il  debitore  risulti  insolvibile, il credito e' annullato
          con provvedimento del dirigente dell'ufficio del territorio
          del Ministero delle finanze.
             2. I beni immobili sono:
              a) mantenuti al patrimonio dello Stato per finalita' di
          giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile e, ove
          idonei, anche per altri usi governativi o pubblici connessi
          allo   svolgimento   delle   attivita'   istituzionali   di
          amministrazioni   statali,   agenzie  fiscali,  universita'
          statali, enti pubblici e istituzioni culturali di rilevante
          interesse,  salvo che si debba procedere alla vendita degli
          stessi  finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati
          di tipo mafioso;
              b) trasferiti per finalita' istituzionali o sociali, in
          via prioritaria, al patrimonio del comune ove l'immobile e'
          sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione.
          Gli  enti territoriali possono amministrare direttamente il
          bene  o  assegnarlo  in  concessione  a  titolo  gratuito a
          comunita',    ad   enti,   ad   associazioni   maggiormente
          rappresentative  degli  enti  locali,  ad organizzazioni di
          volontariato  di  cui  alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e
          successive modificazioni, a cooperative sociali di cui alla
          legge  8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni,
          o  a  comunita' terapeutiche e centri di recupero e cura di
          tossicodipendenti  di  cui  al  testo  unico delle leggi in
          materia   di   disciplina  degli  stupefacenti  o  sostanze
          psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi
          stati   di   tossicodipendenza,   di  cui  al  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  9  ottobre  1990,  n. 309, e
          successive   modificazioni,   nonche'   alle   associazioni
          ambientaliste  riconosciute  ai  sensi  dell'art.  13 della
          legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni. Se
          entro  un anno dal trasferimento l'ente territoriale non ha
          provveduto  alla  destinazione del bene, il prefetto nomina
          un commissario con poteri sostitutivi;
              c)  trasferiti  al patrimonio del comune ove l'immobile
          e'  sito, se confiscati per il reato di cui all'art. 74 del
          citato  testo  unico  approvato  con decreto del Presidente
          della  Repubblica  9  ottobre  1990, n. 309. Il comune puo'
          amministrare  direttamente il bene oppure, preferibilmente,
          assegnarlo in concessione, anche a titolo gratuito, secondo
          i  criteri di cui all'art. 129 del medesimo testo unico, ad
          associazioni,   comunita'   o   enti  per  il  recupero  di
          tossicodipendenti  operanti  nel  territorio  ove  e'  sito
          l'immobile.
             3.  I  beni aziendali sono mantenuti al patrimonio dello
          Stato e destinati:
              a)  all'affitto, quando vi siano fondate prospettive di
          continuazione  o  di  ripresa  dell'attivita' produttiva, a
          titolo  oneroso,  previa valutazione del competente ufficio
          del territorio del Ministero delle finanze, a societa' e ad
          imprese  pubbliche  o  private,  ovvero  a titolo gratuito,
          senza   oneri  a  carico  dello  Stato,  a  cooperative  di
          lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata. Nella scelta
          dell'affittuario   sono   privilegiate   le  soluzioni  che
          garantiscono  il  mantenimento dei livelli occupazionali. I
          beni   non   possono   essere  destinati  all'affitto  alle
          cooperative    di    lavoratori   dipendenti   dell'impresa
          confiscata se taluno dei relativi soci e' parente, coniuge,
          affine  o  convivente  con  il destinatario della confisca,
          ovvero  nel  caso  in  cui  nei  suoi  confronti  sia stato
          adottato  taluno  dei  provvedimenti indicati nell'art. 15,
          commi 1 e 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55;
              b)  alla  vendita, per un corrispettivo non inferiore a
          quello  determinato  dalla stima del competente ufficio del
          territorio  del  Ministero delle finanze, a soggetti che ne
          abbiano  fatto  richiesta,  qualora  vi  sia  una  maggiore
          utilita'  per  l'interesse  pubblico  o  qualora la vendita
          medesima  sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei
          reati  di  tipo  mafioso. Nel caso di vendita disposta alla
          scadenza  del  contratto di affitto dei beni, l'affittuario
          puo'  esercitare  il  diritto  di  prelazione  entro trenta
          giorni  dalla comunicazione della vendita del bene da parte
          del Ministero delle finanze;
              c)  alla  liquidazione,  qualora  vi  sia  una maggiore
          utilita' per l'interesse pubblico o qualora la liquidazione
          medesima  sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei
          reati  di  tipo  mafioso,  con le medesime modalita' di cui
          alla lettera b).
             3-bis.  I  beni mobili iscritti in pubblici registri, le
          navi,   le   imbarcazioni,   i  natanti  e  gli  aeromobili
          sequestrati  sono  affidati  dall'autorita'  giudiziaria in
          custodia  giudiziale  agli  organi di polizia, anche per le
          esigenze  di  polizia  giudiziaria,  i  quali  ne  facciano
          richiesta  per  l'impiego  in  attivita' di polizia, ovvero
          possono  essere  affidati  ad altri organi dello Stato o ad
          altri   enti  pubblici  non  economici,  per  finalita'  di
          giustizia,  di protezione civile o di tutela ambientale. Se
          e'  stato  nominato  l'amministratore  giudiziario  di  cui
          all'art.  2-sexies,  l'affidamento non puo' essere disposto
          senza il previo parere favorevole di quest'ultimo.
             4.  Alle  operazioni  di  cui  al  comma  3  provvede il
          dirigente   del   competente  ufficio  del  territorio  del
          Ministero     delle    finanze,    che    puo'    affidarle
          all'amministratore    di   cui   all'art.   2-sexies,   con
          l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 3 dell'art.
          2-nonies,  entro  sei  mesi  dalla  data  di emanazione del
          provvedimento   del  direttore  centrale  del  demanio  del
          Ministero  delle  finanze  di  cui  al  comma  1  dell'art.
          2-decies.
             5.  Le somme ricavate ai sensi del comma 1, lettere b) e
          c),   nonche'  i  proventi  derivanti  dall'affitto,  dalla
          vendita  o  dalla liquidazione dei beni, di cui al comma 3,
          sono  versati  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato per
          essere  riassegnati  in egual misura al finanziamento degli
          interventi     per     l'edilizia    scolastica    e    per
          l'informatizzazione del processo.
             6.  Nella  scelta del cessionario o dell'affittuario dei
          beni  aziendali  l'Amministrazione  delle  finanze  procede
          mediante  licitazione  privata  ovvero,  qualora ragioni di
          necessita'  o  di  convenienza, specificatamente indicate e
          motivate,  lo  richiedano, mediante trattativa privata. Sui
          relativi   contratti  e'  richiesto  il  parere  di  organi
          consultivi  solo per importi eccedenti due miliardi di lire
          nel  caso  di licitazione privata e un miliardo di lire nel
          caso  di trattativa privata. I contratti per i quali non e'
          richiesto  il parere del Consiglio di Stato sono approvati,
          dal  dirigente  del  competente  ufficio del territorio del
          Ministero  delle finanze, sentito il direttore centrale del
          demanio del medesimo Ministero.
             7.  I  provvedimenti  emanati  ai  sensi  del  comma  1,
          dell'art. 2-decies e dei commi 2 e 3 del presente art. sono
          immediatamente esecutivi.
             8.  I  trasferimenti  e  le  cessioni di cui al presente
          articolo,  disposti  a  titolo  gratuito,  sono  esenti  da
          qualsiasi imposta.».
             -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  38  del  decreto
          legislativo  12  aprile  2006,  n.  163  (pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale  2  maggio  2006,  n.  100, supplemento
          ordinario)  recante «Codice dei contratti pubblici relativi
          a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
          2004/17/CE  e  2004/18/CE.»,  cosi'  come  modificato dalla
          presente legge:
             «Art.  38  (Requisiti  di  ordine  generale).  - 1. Sono
          esclusi  dalla partecipazione alle procedure di affidamento
          delle  concessioni  e  degli appalti di lavori, forniture e
          servizi, ne' possono essere affidatari di subappalti, e non
          possono stipulare i relativi contratti i soggetti:
              a)   che   si   trovano  in  stato  di  fallimento,  di
          liquidazione  coatta,  di  concordato preventivo, o nei cui
          riguardi  sia in corso un procedimento per la dichiarazione
          di una di tali situazioni;
              b)  nei  cui  confronti  e'  pendente  procedimento per
          l'applicazione  di  una  delle misure di prevenzione di cui
          all'art.  3  della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una
          delle  cause  ostative previste dall'art. 10 della legge 31
          maggio  1965,  n. 575; l'esclusione e il divieto operano se
          la  pendenza  del  procedimento  riguarda  il titolare o il
          direttore  tecnico, se si tratta di impresa individuale; il
          socio  o  il  direttore tecnico se si tratta di societa' in
          nome  collettivo,  i  soci  accomandatari  o  il  direttore
          tecnico  se  si tratta di societa' in accomandita semplice,
          gli  amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il
          direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di societa';
              c)  nei  cui confronti e' stata pronunciata sentenza di
          condanna  passata  in giudicato, o emesso decreto penale di
          condanna   divenuto   irrevocabile,   oppure   sentenza  di
          applicazione  della  pena  su richiesta, ai sensi dell'art.
          444  del  codice  di  procedura  penale, per reati gravi in
          danno  dello  Stato  o  della  Comunita' che incidono sulla
          moralita' professionale; e' comunque causa di esclusione la
          condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o piu'
          reati  di  partecipazione  a  un'organizzazione  criminale,
          corruzione,  frode,  riciclaggio, quali definiti dagli atti
          comunitari  citati  all'art.  45, paragrafo 1, direttiva CE
          2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o
          il  decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o
          del  direttore tecnico se si tratta di impresa individuale;
          del socio o del direttore tecnico, se si tratta di societa'
          in  nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore
          tecnico  se  si tratta di societa' in accomandita semplice;
          degli  amministratori  muniti di potere di rappresentanza o
          del  direttore  tecnico  se  si  tratta  di  altro  tipo di
          societa'  o  consorzio.  In  ogni  caso  l'esclusione  e il
          divieto  operano  anche  nei confronti dei soggetti cessati
          dalla   carica   nel   triennio   antecedente  la  data  di
          pubblicazione  del  bando  di  gara,  qualora l'impresa non
          dimostri  di  aver  adottato  atti  o  misure  di  completa
          dissociazione  della  condotta penalmente sanzionata; resta
          salva  in ogni caso l'applicazione dell'art. 178 del codice
          penale  e  dell'art.  445, comma 2, del codice di procedura
          penale;
              d)   che  hanno  violato  il  divieto  di  intestazione
          fiduciaria  posto all'art. 17 della legge 19 marzo 1990, n.
          55;
              e)  che  hanno  commesso  gravi  infrazioni debitamente
          accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro
          obbligo  derivante  dai  rapporti di lavoro, risultanti dai
          dati in possesso dell'Osservatorio;
              f)  che,  secondo  motivata  valutazione della stazione
          appaltante,  hanno  commesso  grave  negligenza  o malafede
          nell'esecuzione  delle  prestazioni affidate dalla stazione
          appaltante  che  bandisce  la gara; o che hanno commesso un
          errore    grave   nell'esercizio   della   loro   attivita'
          professionale,  accertato  con  qualsiasi mezzo di prova da
          parte della stazione appaltante;
              g)   che  hanno  commesso  violazioni,  definitivamente
          accertate,  rispetto  agli  obblighi  relativi al pagamento
          delle  imposte  e tasse, secondo la legislazione italiana o
          quella dello Stato in cui sono stabiliti;
              h)  che  nell'anno antecedente la data di pubblicazione
          del  bando di gara hanno reso false dichiarazioni in merito
          ai   requisiti   e   alle   condizioni   rilevanti  per  la
          partecipazione  alle  procedure di gara e per l'affidamento
          dei   subappalti,   risultanti   dai   dati   in   possesso
          dell'Osservatorio;
              i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente
          accertate,    alle   norme   in   materia   di   contributi
          previdenziali  e  assistenziali,  secondo  la  legislazione
          italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
              l) che non presentino la certificazione di cui all'art.
          17  della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del
          comma 2;
              m)  nei  cui  confronti  e' stata applicata la sanzione
          interdittiva  di  cui  all'art. 9, comma 2, lettera c), del
          decreto  legislativo  dell'8  giugno  2001  n.  231 o altra
          sanzione  che  comporta  il  divieto  di  contrarre  con la
          pubblica    amministrazione    compresi   i   provvedimenti
          interdittivi   di   cui   all'art.  36-bis,  comma  1,  del
          decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
              m-bis)   nei  cui  confronti  sia  stata  applicata  la
          sospensione  o  la decadenza dell'attestazione SOA per aver
          prodotto  falsa  documentazione  o  dichiarazioni  mendaci,
          risultanti dal casellario informatico.
              m-ter)  di cui alla precedente lettera b) che, anche in
          assenza   nei   loro   confronti  di  un  procedimento  per
          l'applicazione  di una misura di prevenzione o di una causa
          ostativa  ivi previste, pur essendo stati vittime dei reati
          previsti  e  puniti  dagli  articoli  317  e 629 del codice
          penale  aggravati ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 13
          maggio  1991,  n. 152, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato
          i  fatti  all'autorita'  giudiziaria, salvo che ricorrano i
          casi  previsti  dall'art.  4,  primo  comma, della legge 24
          novembre  1981,  n.  689.  La  circostanza  di cui al primo
          periodo  deve  emergere dagli indizi a base della richiesta
          di  rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato
          nei  tre  anni  antecedenti  alla pubblicazione del bando e
          deve  essere  comunicata,  unitamente  alle generalita' del
          soggetto   che   ha   omesso   la  predetta  denuncia,  dal
          procuratore  della  Repubblica  procedente all'Autorita' di
          cui  all'art.  6,  la  quale  cura  la  pubblicazione della
          comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
             1-bis.  I  casi di esclusione previsti dal presente art.
          non  si  applicano  alle  aziende  o  societa' sottoposte a
          sequestro   o  confisca  ai  sensi  dell'art.  12-sexiesdel
          decreto-legge  8  giugno  1992,  n.  306,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge 7 agosto 1992, n. 356, o della
          legge  31  maggio 1965, n. 575, ed affidate ad un custode o
          amministratore giudiziario o finanziario.
             2. Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei
          requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformita'
          alle   disposizioni   del   decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica anche le
          eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non
          menzione.
             3.  Ai  fini  degli  accertamenti relativi alle cause di
          esclusione  di  cui al presente articolo, si applica l'art.
          43, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
          2000,  n. 445; resta fermo, per l'affidatario, l'obbligo di
          presentare la certificazione di regolarita' contributiva di
          cui  all'art.  2,  del  decreto legge 25 settembre 2002, n.
          210,  convertito  dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e di
          cui  all'art. 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto
          1996,  n. 494 e successive modificazioni e integrazioni. In
          sede  di verifica delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2
          le  stazioni  appaltanti chiedono al competente ufficio del
          casellario  giudiziale,  relativamente  ai  candidati  o ai
          concorrenti, i certificati del casellario giudiziale di cui
          all'art.  21 del decreto del Presidente della Repubblica 14
          novembre 2002, n. 313, oppure le visure di cui all'art. 33,
          comma 1, del medesimo decreto n. 313 del 2002.
             4.  Ai  fini  degli  accertamenti relativi alle cause di
          esclusione  di  cui  al presente articolo, nei confronti di
          candidati   o  concorrenti  non  stabiliti  in  Italia,  le
          stazioni  appaltanti chiedono se del caso ai candidati o ai
          concorrenti  di  fornire i necessari documenti probatori, e
          possono  altresi'  chiedere la cooperazione delle autorita'
          competenti.
             5.  Se  nessun  documento o certificato e' rilasciato da
          altro   Stato   dell'Unione   europea,   costituisce  prova
          sufficiente  una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati
          membri  in  cui  non  esiste  siffatta  dichiarazione,  una
          dichiarazione  resa dall'interessato innanzi a un'autorita'
          giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un
          organismo  professionale  qualificato a riceverla del Paese
          di origine o di provenienza.».
             -  Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 2-quinquies
          del  decreto-legge  2 ottobre 2008, n. 151, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 28 novembre 2008, n. 186 recante
          «Misure urgenti in materia di prevenzione e accertamento di
          reati,   di   contrasto  alla  criminalita'  organizzata  e
          all'immigrazione   clandestina»   (Gazzetta   Ufficiale  1°
          dicembre  2008,  n.  281)  come  modificato  dalla presente
          legge:
             «1.  Ferme  le  condizioni  stabilite  dall'art. 4 della
          legge  20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni,
          i  benefici  previsti  per  i  superstiti  sono  concessi a
          condizione che:
              a)  il  beneficiario  non  risulti coniuge, convivente,
          parente  o affine entro il quarto grado di soggetti nei cui
          confronti    risulti   in   corso   un   procedimento   per
          l'applicazione o sia applicata una misura di prevenzione di
          cui  alla  legge  31  maggio  1965,  n.  575,  e successive
          modificazioni, ovvero di soggetti nei cui confronti risulti
          in  corso un procedimento penale per uno dei delitti di cui
          all'art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale;
              b) il beneficiario risulti essere del tutto estraneo ad
          ambienti  e  rapporti  delinquenziali,  ovvero  risulti, al
          tempo  dell'evento,  gia'  dissociato  dagli ambienti e dai
          rapporti delinquenziali cui partecipava.».
             - Si riporta il testo dell'art. 10 della legge 24 luglio
          2008,  n. 125 «Conversione in legge, con modificazioni, del
          decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti
          in   materia  di  sicurezza  pubblica»,  (pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 25 luglio 2008, n. 173):
             «Art.  10 (Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575).
          -  1.  Alla legge 31 maggio 1965, n. 575, sono apportate le
          seguenti modifiche:
              a)  all'art.  1,  sono  aggiunte,  in fine, le seguenti
          parole:  «nonche'  ai  soggetti  indiziati di uno dei reati
          previsti dall'art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura
          penale»;
              b) l'art. 2 e' sostituito dal seguente:
             «Art.  2.  -  1.  Nei  confronti  delle persone indicate
          all'art.   1   possono   essere  proposte  dal  procuratore
          nazionale   antimafia,  dal  procuratore  della  Repubblica
          presso  il  tribunale del capoluogo di distretto ove dimora
          la  persona,  dal  questore o dal direttore della Direzione
          investigativa  antimafia,  anche  se  non  vi  e'  stato il
          preventivo   avviso,   le   misure   di  prevenzione  della
          sorveglianza  speciale di pubblica sicurezza e dell'obbligo
          di  soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale,
          di cui al primo e al terzo comma dell'art. 3 della legge 27
          dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni.
             Quando non vi e' stato il preventivo avviso e la persona
          risulti definitivamente condannata per delitto non colposo,
          con  la  notificazione  della  proposta  il  questore  puo'
          imporre   all'interessato   sottoposto  alla  misura  della
          sorveglianza  speciale il divieto di cui all'art. 4, quarto
          comma,  della legge 27 dicembre 1956, n. 1423. Si applicano
          le  disposizioni dei commi quarto, ultimo periodo, e quinto
          del medesimo art. 4.
             Nelle    udienze    relative    ai    procedimenti   per
          l'applicazione  delle  misure  di  prevenzione richieste ai
          sensi   della  presente  legge,  le  funzioni  di  pubblico
          ministero  sono esercitate dal procuratore della Repubblica
          di cui al comma 1»;
              c) all'art. 2-bis:
               1)  al  comma 1, dopo le parole: «Il procuratore della
          Repubblica»  sono  inserite  le  seguenti:  «, il direttore
          della Direzione investigativa antimafia»;
               2) dopo il comma 6, e' aggiunto il seguente:
             «6-bis.   Le   misure   di   prevenzione   personali   e
          patrimoniali   possono   essere   richieste   e   applicate
          disgiuntamente    e,   per   le   misure   di   prevenzione
          patrimoniale, indipendentemente dalla pericolosita' sociale
          del  soggetto  proposto per la loro applicazione al momento
          della  richiesta  della  misura  di  prevenzione. Le misure
          patrimoniali possono essere disposte anche in caso di morte
          del soggetto proposto per la loro applicazione. Nel caso la
          morte   sopraggiunga   nel  corso  del  procedimento,  esso
          prosegue  nei confronti degli eredi o comunque degli aventi
          causa»;
              d) all'art. 2-ter:
               1)  al secondo comma, dopo le parole: «A richiesta del
          procuratore  della  Repubblica,» sono inserite le seguenti:
          «del direttore della Direzione investigativa antimafia,»;
               2)  il primo periodo del terzo comma e' sostituito dal
          seguente:  «Con  l'applicazione della misura di prevenzione
          il  tribunale  dispone  la confisca dei beni sequestrati di
          cui   la  persona,  nei  cui  confronti  e'  instaurato  il
          procedimento,   non   possa   giustificare   la   legittima
          provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o
          giuridica,    risulti    essere   titolare   o   avere   la
          disponibilita'  a qualsiasi titolo in valore sproporzionato
          al  proprio  reddito,  dichiarato ai fini delle imposte sul
          reddito,  o  alla  propria attivita' economica, nonche' dei
          beni che risultino essere frutto di attivita' illecite o ne
          costituiscano il reimpiego»;
              3)  al  sesto  e al settimo comma, dopo le parole: «del
          procuratore  della  Repubblica,» sono inserite le seguenti:
          «del direttore della Direzione investigativa antimafia,»;
              4) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
             «Se  la  persona nei cui confronti e' proposta la misura
          di  prevenzione disperde, distrae, occulta o svaluta i beni
          al  fine  di  eludere  l'esecuzione  dei  provvedimenti  di
          sequestro  o  di  confisca  su  di  essi, il sequestro e la
          confisca  hanno  ad  oggetto  denaro o altri beni di valore
          equivalente.  Analogamente  si  procede  quando  i beni non
          possano    essere    confiscati    in   quanto   trasferiti
          legittimamente,  prima  dell'esecuzione  del  sequestro,  a
          terzi in buona fede.
             La  confisca  puo' essere proposta, in caso di morte del
          soggetto  nei confronti del quale potrebbe essere disposta,
          nei   riguardi   dei   successori  a  titolo  universale  o
          particolare, entro il termine di cinque anni dal decesso.
             Quando  risulti  che  beni  confiscati con provvedimento
          definitivo  dopo  l'assegnazione  o  la  destinazione siano
          rientrati,    anche    per    interposta   persona,   nella
          disponibilita' o sotto il controllo del soggetto sottoposto
          al  provvedimento  di  confisca, si puo' disporre la revoca
          dell'assegnazione  o  della  destinazione  da  parte  dello
          stesso organo che ha disposto il relativo provvedimento.
             Quando  accerta che taluni beni sono stati fittiziamente
          intestati o trasferiti a terzi, con la sentenza che dispone
          la  confisca  il  giudice dichiara la nullita' dei relativi
          atti di disposizione.
             Ai  fini  di  cui  al  comma  precedente,  fino  a prova
          contraria si presumono fittizi:
              a)  i  trasferimenti  e le intestazioni, anche a titolo
          oneroso,  effettuati  nei  due anni antecedenti la proposta
          della  misura di prevenzione nei confronti dell'ascendente,
          del  discendente,  del  coniuge o della persona stabilmente
          convivente,  nonche'  dei  parenti  entro  il sesto grado e
          degli affini entro il quarto grado;
              b) i trasferimenti e le intestazioni, a titolo gratuito
          o  fiduciario,  effettuati  nei  due  anni  antecedenti  la
          proposta della misura di prevenzione»;
              e)  all'art.  3-bis, settimo comma, dopo le parole: «su
          richiesta  del  procuratore della Repubblica» sono inserite
          le seguenti: «, del direttore della Direzione investigativa
          antimafia»;
              f)  all'art.  3-quater, ai commi 1 e 5, dopo le parole:
          «il   procuratore   della   Repubblica»  sono  inserite  le
          seguenti: «presso il tribunale del capoluogo del distretto,
          il direttore della Direzione investigativa antimafia»;
              g)  all'art.  10-quater, secondo comma, dopo le parole:
          «su   richiesta  del  procuratore  della  Repubblica»  sono
          inserite  le  seguenti:  «,  del  direttore della Direzione
          investigativa antimafia.».
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  4  della  legge 22
          dicembre  1999,  n.  512  recante «Istituzione del Fondo di
          rotazione  per  la  solidarieta'  alle vittime dei reati di
          tipo  mafioso»,  (pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale 10
          gennaio  2000,  n.  6) cosi' come modificato dalla presente
          legge:
             «Art.  4  (Accesso  al  Fondo).  -  1.  Hanno diritto di
          accesso  al  Fondo,  entro  i  limiti  delle disponibilita'
          finanziarie   annuali  dello  stesso,  le  persone  fisiche
          costituite  parte civile nelle forme previste dal codice di
          procedura   penale,   a   cui   favore   e'  stata  emessa,
          successivamente  alla  data del 30 settembre 1982, sentenza
          definitiva   di   condanna   al   risarcimento  dei  danni,
          patrimoniali  e  non  patrimoniali,  nonche' alla rifusione
          delle  spese e degli onorari di costituzione e di difesa, a
          carico   di  soggetti  imputati,  anche  in  concorso,  dei
          seguenti reati:
              a)  del  delitto  di  cui  all'art.  416-bis del codice
          penale;
              b)  dei  delitti  commessi avvalendosi delle condizioni
          previste dal medesimo art. 416-bis;
              c)   dei   delitti   commessi   al  fine  di  agevolare
          l'attivita' delle associazioni di tipo mafioso.
             1-bis.  Gli  enti  costituiti  parte  civile nelle forme
          previste  dal  codice  di procedura penale hanno diritto di
          accesso  al  Fondo,  entro  i  limiti  delle disponibilita'
          finanziarie annuali dello stesso, limitatamente al rimborso
          delle spese processuali.
             2.  Hanno  altresi' diritto di accesso al Fondo, entro i
          limiti   delle  disponibilita'  finanziarie  annuali  dello
          stesso,  le  persone  fisiche  costituite  in  un  giudizio
          civile,  nelle  forme  previste  dal  codice  di  procedura
          civile,   per  il  risarcimento  dei  danni  causati  dalla
          consumazione  dei  reati  di  cui  al comma 1, accertati in
          giudizio  penale,  nonche' i successori a titolo universale
          delle  persone  a cui favore e' stata emessa la sentenza di
          condanna di cui al presente articolo.
             2-bis.  Gli enti costituiti in un giudizio civile, nelle
          forme  previste  dal  codice  di  procedura  civile,  hanno
          diritto   di   accesso  al  Fondo,  entro  i  limiti  delle
          disponibilita'    finanziarie    annuali    dello   stesso,
          limitatamente al rimborso delle spese processuali.
             3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, l'obbligazione del
          Fondo  non  sussiste  quando  nei  confronti  delle persone
          indicate  nei  medesimi commi e' stata pronunciata sentenza
          definitiva  di  condanna  per uno dei reati di cui all'art.
          407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, o
          e'  applicata  in via definitiva una misura di prevenzione,
          ai  sensi  della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive
          modificazioni.
             4.  Il  diritto  di  accesso  al  Fondo  non puo' essere
          esercitato  da coloro che, alla data di presentazione della
          domanda,  sono sottoposti a procedimento penale per uno dei
          reati  di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), del codice
          di   procedura   penale,   o   ad   un   procedimento   per
          l'applicazione di una misura di prevenzione, ai sensi della
          legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
             4-bis.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  3  e  4 si
          applicano  anche quando la sentenza di condanna o la misura
          di  prevenzione  o  i  relativi  procedimenti  in  corso si
          riferiscono  al  soggetto  deceduto  in  conseguenza  della
          consumazione  dei  reati  indicati al comma 1, salvo che lo
          stesso abbia assunto, precedentemente all'evento lesivo che
          ne  ha  cagionato la morte, la qualita' di collaboratore di
          giustizia  ai  sensi  delle vigenti disposizioni di legge e
          non  sia intervenuta revoca del provvedimento di ammissione
          ai programmi di protezione per cause imputabili al soggetto
          medesimo.».
             -  Si  riporta  il testo dell'art. 41-bis della legge 26
          luglio   1975,  n.  354,  recante  «Norme  sull'ordinamento
          penitenziario  e  sull'esecuzione  delle misure privative e
          limitative  della  liberta'»,  (pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale  9  agosto  1975,  n. 212, supplemento ordinario)
          cosicome modificato dalla presente legge:
             «Art.  41-bis  (Situazioni  di  emergenza). - 1. In casi
          eccezionali  di  rivolta  o  di  altre  gravi situazioni di
          emergenza,  il  Ministro  della  giustizia  ha  facolta' di
          sospendere  nell'istituto  interessato  o  in parte di esso
          l'applicazione  delle  normali  regole  di  trattamento dei
          detenuti  e  degli  internati.  La  sospensione deve essere
          motivata  dalla  necessita'  di  ripristinare l'ordine e la
          sicurezza   e  ha  la  durata  strettamente  necessaria  al
          conseguimento del fine suddetto.
             2.   Quando  ricorrano  gravi  motivi  di  ordine  e  di
          sicurezza   pubblica,   anche   a  richiesta  del  Ministro
          dell'interno,  il  Ministro  della giustizia ha altresi' la
          facolta'  di sospendere, in tutto o in parte, nei confronti
          dei  detenuti  o internati per taluno dei delitti di cui al
          primo periodo del comma 1 dell'art. 4-bis o comunque per un
          delitto che sia stato commesso avvalendosi delle condizioni
          o  al  fine di agevolare l'associazione di tipo mafioso, in
          relazione  ai  quali vi siano elementi tali da far ritenere
          la   sussistenza   di   collegamenti   con  un'associazione
          criminale,  terroristica  o  eversiva, l'applicazione delle
          regole  di  trattamento  e  degli  istituti  previsti dalla
          presente  legge che possano porsi in concreto contrasto con
          le  esigenze  di  ordine  e  di  sicurezza.  La sospensione
          comporta  le  restrizioni necessarie per il soddisfacimento
          delle  predette  esigenze e per impedire i collegamenti con
          l'associazione  di  cui  al  periodo precedente. In caso di
          unificazione  di  pene concorrenti o di concorrenza di piu'
          titoli  di  custodia  cautelare, la sospensione puo' essere
          disposta  anche quando sia stata espiata la parte di pena o
          di  misura cautelare relativa ai delitti indicati nell'art.
          4-bis.
             2-bis.  Il  provvedimento emesso ai sensi del comma 2 e'
          adottato con decreto motivato del Ministro della giustizia,
          anche  su  richiesta  del  Ministro  dell'interno,  sentito
          l'ufficio  del pubblico ministero che procede alle indagini
          preliminari  ovvero  quello  presso il giudice procedente e
          acquisita  ogni  altra  necessaria  informazione  presso la
          Direzionenazionale   antimafia,   gli   organi  di  polizia
          centrali  e  quelli  specializzati nell'azione di contrasto
          alla  criminalita'  organizzata,  terroristica  o eversiva,
          nell'ambito  delle  rispettive competenze. Il provvedimento
          medesimo  ha  durata  pari a quattro anni ed e' prorogabile
          nelle  stesse forme per successivi periodi, ciascuno pari a
          due  anni.  La  proroga  e'  disposta quando risulta che la
          capacita'  di  mantenere  collegamenti  con  l'associazione
          criminale,  terroristica  o  eversiva  non  e' venuta meno,
          tenuto  conto anche del profilo criminale e della posizione
          rivestita  dal  soggetto  in  seno  all'associazione, della
          perdurante  operativita'  del  sodalizio  criminale,  della
          sopravvenienza  di nuove incriminazioni non precedentemente
          valutate,  degli  esiti del trattamento penitenziario e del
          tenore  di  vita  dei  familiari  del  sotto posto. Il mero
          decorso  del  tempo  non  costituisce, di per se', elemento
          sufficiente  per  escludere  la  capacita'  di  mantenere i
          collegamenti  con l'associazione o dimostrare il venir meno
          dell'operativita' della stessa.
             2-quater.  I  detenuti  sottoposti al regime speciale di
          detenzione  devono essere ristretti all'interno di istituti
          a  loro  esclusivamente dedicati, collocati preferibilmente
          in  aree  insulari,  ovvero comunque all'interno di sezioni
          speciali  e logisticamente separate dal resto dell'istituto
          e   custoditi   da   reparti  specializzati  della  polizia
          penitenziaria. La sospensione delle regole di trattamento e
          degli istituti di cui al comma 2 prevede:
              a) l'adozione di misure di elevata sicurezza interna ed
          esterna,  con  riguardo  principalmente  alla necessita' di
          prevenire   contatti   con  l'organizzazione  criminale  di
          appartenenza   o  di  attuale  riferimento,  contrasti  con
          elementi  di  organizzazioni  contrapposte, interazione con
          altri  detenuti  o  internati  appartenenti  alla  medesima
          organizzazione ovvero ad altre ad essa alleate;
              b)  la  determinazione dei colloqui nel numero di uno e
          non  superiore  a due al mese da svolgersi ad intervalli di
          tempo  regolari ed in locali attrezzati in modo da impedire
          il  passaggio  di  oggetti.  Sono  vietati  i  colloqui con
          persone  diverse  dai  familiari  e  conviventi, salvo casi
          eccezionali  determinati  volta  per  volta  dal  direttore
          dell'istituto  ovvero, per gli imputati fino alla pronuncia
          della  sentenza  di primo grado, dall'autorita' giudiziaria
          competente  ai  sensi di quanto stabilito nel secondo comma
          dell'art.  11.  I  colloqui  vengono sottoposti a controllo
          auditivo ed a registrazione, previa motivata autorizzazione
          dell'autorita' giudiziaria competente ai sensi del medesimo
          secondo  comma  dell'art.  11;  solo  per  coloro  che  non
          effettuano    colloqui   puo'   essere   autorizzato,   con
          provvedimento  motivato del direttore dell'istituto ovvero,
          per  gli  imputati  fino  alla  pronuncia della sentenza di
          primo grado, dall'autorita' giudiziaria competente ai sensi
          di  quanto stabilito nel secondo comma dell'art. 11, e solo
          dopo  i  primi  sei  mesi  di  applicazione,  un  colloquio
          telefonico  mensile  con  i  familiari  e  conviventi della
          durata  massima  di  dieci  minuti  sottoposto, comunque, a
          registrazione. I colloqui sono comunque videoregistrati. Le
          disposizioni  della  presente  lettera  non si applicano ai
          colloqui  con  i  difensori con i quali potra' effettuarsi,
          fino  ad  un  massimo  di  tre  volte  alla  settimana, una
          telefonata  o  un  colloquio  della stessa durata di quelli
          previsti con i familiari;
              c) la limitazione delle somme, dei beni e degli oggetti
          che possono essere ricevuti dall'esterno;
              d)  l'esclusione  dalle  rappresentanze  dei detenuti e
          degli internati;
              e)   la   sottoposizione   a  visto  di  censura  della
          corrispondenza,  salvo quella con i membri del Parlamento o
          con  autorita'  europee  o  nazionali  aventi competenza in
          materia di giustizia;
              f)  la limitazione della permanenza all'aperto, che non
          puo'  svolgersi  in  gruppi superiori a quattro persone, ad
          una durata non superiore a due ore al giorno fermo restando
          il  limite  minimo  di  cui  al  primo  comma dell'art. 10.
          Saranno  inoltre  adottate  tutte  le  necessarie misure di
          sicurezza,   anche   attraverso   accorgimenti   di  natura
          logistica  sui  locali di detenzione, volte a garantire che
          sia assicurata la assoluta impossibilita' di comunicare tra
          detenuti  appartenenti  a  diversi  gruppi  di  socialita',
          scambiare oggetti e cuocere cibi.
             2-quinquies. Il detenuto o l'internato nei confronti del
          quale  e'  stata  disposta  o  prorogata l'applicazione del
          regime  di  cui  al  comma  2, ovvero il difensore, possono
          proporre  reclamo  avverso  il procedimento applicativo. Il
          reclamo  e'  presentato  nel  termine di venti giorni dalla
          comunicazione  del provvedimento e su di esso e' competente
          a decidere il tribunale di sorveglianza di Roma. Il reclamo
          non sospende l'esecuzione del provvedimento.
             2-sexies.   Il   tribunale,   entro   dieci  giorni  dal
          ricevimento del reclamo di cui al comma 2-quinquies, decide
          in camera di consiglio, nelle forme previste dagli articoli
          666 e 678 del codice di procedura penale, sulla sussistenza
          dei   presupposti   per   l'adozione   del   provvedimento.
          All'udienza  le  funzioni  di  pubblico  ministero  possono
          essere  altresi'  svolte  da un rappresentante dell'ufficio
          del procuratore della Repubblica di cui al comma 2-biso del
          procuratore  nazionale  antimafia. Il procuratore nazionale
          antimafia,  il  procuratore  di  cui  al  comma  2-bis,  il
          procuratore   generale   presso   la  corte  d'appello,  il
          detenuto,  l'internato  o  il  difensore  possono proporre,
          entro  dieci  giorni  dalla  sua comunicazione, ricorso per
          cassazione avverso l'ordinanza del tribunale per violazione
          di   legge.   Il  ricorso  non  sospende  l'esecuzione  del
          provvedimento  ed  e' trasmesso senza ritardo alla Corte di
          cassazione.  Se il reclamo viene accolto, il ministro della
          giustizia,  ove  intenda disporre un nuovo provvedimento ai
          sensi  del comma 2, deve, tenendo conto della decisione del
          tribunale di sorveglianza, evidenziare elementi nuovi o non
          valutati in sede di reclamo.
             2-septies.   Per   la   partecipazione  del  detenuto  o
          dell'internato  all'udienza si applicano le disposizioni di
          cui   all'art.   146-bisdelle   norme   di  attuazione,  di
          coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
          di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.».
             -  Il  libro  II,  titolo III, capo II del codice penale
          tratta:  «Dei  delitti  contro  l'Autorita' delle decisioni
          giudiziarie.».
             -  Si  riporta  il testo degli articoli 4-bis, commi 1 e
          1-quater;  21,  comma  1;  30-ter,  comma  4;  50, comma 2;
          50-bis,  comma  1;  58-ter,  comma  1 e 58-quater, comma 5,
          della  legge  26  luglio 1975, n. 354 cosi' come modificati
          dalla presente legge:
             «Art.  4-bis  (Divieto  di  concessione  dei  benefici e
          accertamento della pericolosita' sociale dei condannati per
          taluni delitti). - 1. L'assegnazione al lavoro all'esterno,
          i  permessi  premio e le misure alternative alla detenzione
          previste  dal  capo  VI, esclusa la liberazione anticipata,
          possono  essere  concessi  ai  detenuti  e  internati per i
          seguenti  delitti  solo  nei  casi  in  cui tali detenuti e
          internati  collaborino  con  la giustizia a norma dell'art.
          58-ter della presente legge: delitti commessi per finalita'
          di   terrorismo,   anche  internazionale,  o  di  eversione
          dell'ordine  democratico  mediante il compimento di atti di
          violenza,  delitto  di  cui  all'art.  416-bis  del  codice
          penale,   delitti  commessi  avvalendosi  delle  condizioni
          previste  dallo  stesso  art.  ovvero  al fine di agevolare
          l'attivita' delle associazioni in esso previste, delitti di
          cui agli articoli 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo
          e  secondo  comma,  601,  602, 609-octies, e 630 del codice
          penale,   all'art.   291-quater   del   testo  unico  delle
          disposizioni  legislative  in  materia  doganale, di cui al
          decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
          43, e all'art. 74 del testo unico delle leggi in materia di
          disciplina   degli   stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,
          prevenzione,  cura  e  riabilitazione dei relativi stati di
          tossicodipendenza,  di  cui al decreto del Presidente della
          Repubblica  9  ottobre  1990,  n.  309. Sono fatte salve le
          disposizioni   degli   articoli   16-nonies  e  17-bis  del
          decreto-legge  15  gennaio  1991,  n.  8,  convertito,  con
          modificazioni,   dalla  legge  15  marzo  1991,  n.  82,  e
          successive modificazioni.
             Omissis.
             1-quater.  I  benefici  di cui al comma 1 possono essere
          concessi  ai detenuti o internati per i delitti di cui agli
          articoli  609-bis,  609-ter,  609-quater  e  609-octies del
          codice    penale    solo    sulla    base   dei   risultati
          dell'osservazione  scientifica  della personalita' condotta
          collegialmente   per   almeno   un   anno   anche   con  la
          partecipazione   degli  esperti  di  cui  al  quarto  comma
          dell'art.  80  della presente legge. Le disposizioni di cui
          al  periodo  precedente  si  applicano in ordine al delitto
          previsto  dall'art.  609-bis  del  codice  penale salvo che
          risulti  applicata  la  circostanza attenuante dallo stesso
          contemplata.».
             «Art.  21  (Lavoro  all'esterno).  - 1. I detenuti e gli
          internati  possono  essere assegnati al lavoro all'e sterno
          in  condizioni  idonee  a  garantire  l'attuazione positiva
          degli  scopi  previsti dall'art. 15. Tuttavia, se si tratta
          di  persona  condannata  alla pena della reclusione per uno
          dei   delitti  indicati  nei  commi  1,  1-ter  e  1-quater
          dell'art.  4-bis,  l'assegnazione  al  lavoro  esterno puo'
          essere  disposta dopo l'espiazione di almeno un terzo della
          pena  e,  comunque, di non oltre cinque anni. Nei confronti
          dei  condannati  all'ergastolo l'assegnazione puo' avvenire
          dopo l'espiazione di almeno dieci anni.».
             «Art. 30-ter (Permessi premio). - Omissis.
             4. La concessione dei permessi e' ammessa:
              a)  nei  confronti  dei  condannati  all'arresto o alla
          reclusione  non  superiore  a  tre  anni anche se congiunta
          all'arresto;
              b)   nei   confronti  dei  condannati  alla  reclusione
          superiore  a  tre anni, salvo quanto previsto dalla lettera
          c), dopo l'espiazione di almeno un quarto della pena;
              c)  nei  confronti  dei  condannati alla reclusione per
          taluno  dei  delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1-quater
          dell'art.  4-bis,  dopo  l'espiazione di almeno meta' della
          pena e, comunque, di non oltre dieci anni;
              d)  nei  confronti  dei  condannati all'ergastolo, dopo
          l'espiazione di almeno dieci anni.».
             «Art. 50 (Ammissione alla semiliberta'). - Omissis.
             2.  Fuori  dei  casi previsti dal comma 1, il condannato
          puo' essere ammesso al regime di semiliberta' soltanto dopo
          l'espiazione  di  almeno  meta'  della  pena  ovvero, se si
          tratta  di  condannato  per taluno dei delitti indicati nei
          commi  1,  1-ter  e 1-quater dell'art. 4-bis, di almeno due
          terzi  di  essa.  L'internato  puo' esservi ammesso in ogni
          tempo. Tuttavia, nei casi previsti dall'art. 47, se mancano
          i  presupposti  per  l'affidamento  in  prova  al  servizio
          sociale,  il  condannato  per  un  reato  diverso da quelli
          indicati nel comma 1 dell'art. 4-bis puo' essere ammesso al
          regime di semiliberta' anche prima dell'espiazione di meta'
          della pena.».
             «Art   50-bis   (Concessione   della   semiliberta'   ai
          recidivi).  -  1.  La  semiliberta' puo' essere concessa ai
          detenuti, ai quali sia stata applicata la recidiva prevista
          dall'  art.  99,  quarto comma, del codice penale, soltanto
          dopo  l'espiazione  dei  due terzi della pena ovvero, se si
          tratta di un condannato per taluno dei delitti indicati nei
          commi  1,  1-ter  e 1-quater dell'art. 4-bis della presente
          legge, di almeno tre quarti di essa.».
             «Art. 58-ter (Persone che collaborano con la giustizia).
          - 1. I limiti di pena previsti dalle disposizioni del comma
          1  dell'art. 21, del comma 4 dell'art. 30-ter e del comma 2
          dell'art.  50, concernenti le persone condannate per taluno
          dei   delitti  indicati  nei  commi  1,  1-ter  e  1-quater
          dell'art.  4-bis, non si applicano a coloro che, anche dopo
          la  condanna, si sono adoperati per evitare che l'attivita'
          delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero hanno
          aiutato  concretamente l'autorita' di polizia o l'autorita'
          giudiziaria  nella  raccolta  di  elementi  decisivi per la
          ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura
          degli autori dei reati.».
             «Art.  58-quater (Divieto di concessione di benefici). -
          Omissis.
              5.   Oltre   a   quanto  previsto  dai  commi  1  e  3,
          l'assegnazione  al  lavoro all'esterno, i permessi premio e
          le  misure alternative alla detenzione previste dal capo VI
          non  possono  essere  concessi,  o  se  gia'  concessi sono
          revocati, ai condannati per taluni dei delitti indicati nei
          commi 1, 1-tere 1-quater dell'art. 4-bis, nei cui confronti
          si  procede o e' pronunciata condanna per un delitto doloso
          punito  con  la  pena  della  reclusione  non inferiore nel
          massimo  a tre anni, commesso da chi ha posto in essere una
          condotta  punibile  a norma dell'art. 385 del codice penale
          ovvero  durante  il lavoro all'esterno o la fruizione di un
          permesso   premio   o   di   una  misura  alternativa  alla
          detenzione; ».
             -  Si  riporta il testo dell'art. 2 del decreto-legge 13
          maggio  1991,  n.  152 convertito, con modificazioni, dalla
          legge 12 luglio 1991, n. 203 recante «Provvedimenti urgenti
          in  tema  di  lotta  alla  criminalita'  organizzata  e  di
          trasparenza     e     buon     andamento     dell'attivita'
          amministrativa»,  (pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 12
          luglio 1991, n. 162) come modificato dalla presente legge:
             «Art.  2.  -  1. I condannati per i delitti indicati nei
          commi  1,  1-ter  e 1-quater della legge 26 luglio 1975, n.
          354,  possono  essere ammessi alla liberazione condizionale
          solo  se  ricorrono  i  relativi presupposti previsti dallo
          stesso  comma per la concessione dei benefici ivi indicati.
          Si  osservano  le  disposizioni  dei  commi 2 e 3 dell'art.
          4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.».
             -  Il  decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 recante
          «Disciplina   della  responsabilita'  amministrativa  delle
          persone  giuridiche,  delle  societa'  e delle associazioni
          anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'art. 11
          della  legge 29 settembre 2000, n. 300» e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2001, n. 140.
             -  Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante
          «Testo   unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti
          locali» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre
          2000, n. 227, supplemento ordinario.
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  36  della  legge 5
          febbraio   1992,   n.   104   recante   «Legge-quadro   per
          l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti delle
          persone handicappate», (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          17  febbraio 1992, n. 39, supplemento ordinario) cosi' come
          modificato dalla presente legge:
             «Art.  36  (Aggravamento  delle  sanzioni  penali). - 1.
          Quando  i  reati  di  cui all'art. 527 del codice penale, i
          delitti  non  colposi di cui ai titoli XII e XIII del libro
          II  del codice penale, nonche' i reati di cui alla legge 20
          febbraio  1958,  n.  75,  sono commessi in danno di persona
          portatrice di minorazione fisica, psichica o sensoriale, la
          pena e' aumentata da un terzo alla meta'.
             2. Per i procedimenti penali per i reati di cui al comma
          1  e' ammessa la costituzione di parte civile del difensore
          civico,   nonche'   dell'associazione  alla  quale  risulti
          iscritta la persona handicappata o un suo familiare.».
             -  Si  riporta il testo dell' art. 635 del codice penale
          cosi' come modificato dalla presente legge:
             «Art.   635   (Danneggiamento).  -  Chiunque  distrugge,
          disperde,   deteriora   o  rende,  in  tutto  o  in  parte,
          inservibili  cose  mobili  o  immobili altrui, e' punito, a
          querela  della  persona offesa, con la reclusione fino a un
          anno o con la multa fino a euro 309.
             La  pena e' della reclusione da sei mesi a tre anni e si
          procede d'ufficio, se il fatto e' commesso:
              1. con violenza alla persona o con minaccia;
              2.  da  datori  di lavoro in occasione di serrate, o da
          lavoratori in occasione di sciopero, ovvero in occasione di
          alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 330, 331 e 333;
              3.  su  edifici  pubblici  o destinati a uso pubblico o
          all'esercizio di un culto, o su cose di interesse storico o
          artistico  ovunque siano ubicate o su immobili compresi nel
          perimetro  dei  centri  storici  ovvero  su  immobili i cui
          lavori  di  costruzione, di ristrutturazione, di recupero o
          di  risanamento  sono  in  corso  o risultano ultimati o su
          altre delle cose indicate nel n. 7 dell'art. 625;
              4. sopra opere destinate all'irrigazione;
              5.   sopra   piante   di  viti,  di  alberi  o  arbusti
          fruttiferi,  o  su boschi, selve o foreste, ovvero su vivai
          forestali destinati al rimboschimento;
              5-bis.  sopra  attrezzature e impianti sportivi al fine
          di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni
          sportive.
             Per  i  reati  di  cui  al secondo comma, la sospensione
          condizionale  della  pena  e'  subordinata all'eliminazione
          delle  conseguenze  dannose o pericolose del reato, ovvero,
          se  il  condannato  non  si  oppone,  alla  prestazione  di
          attivita'  non  retribuita a favore della collettivita' per
          un  tempo  determinato,  comunque non superiore alla durata
          della  pena  sospesa,  secondo  le  modalita'  indicate dal
          giudice nella sentenza di condanna.».
             -  Si  riporta  il testo dell'art. 639 del codice penale
          cosi' come modificato dalla presente legge:
             «Art. 639 (Deturpamento e imbrattamento di cose altrui).
          - Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'art. 635, deturpa
          o  imbratta  cose  mobili altrui e' punito, a querela della
          persona offesa , con la multa fino a euro 103.
             Se  il  fatto e' commesso su beni immobili o su mezzi di
          trasporto  pubblici  o  privati,  si  applica la pena della
          reclusione  da  uno  a sei mesi o della multa da 300 a1.000
          euro.  Se il fatto e' commesso su cose di interesse storico
          o  artistico,  si  applica  la pena della reclusione da tre
          mesi a un anno e della multa da 1.000 a 3.000 euro.
             Nei  casi  di  recidiva per le ipotesi di cui al secondo
          comma si applica la pena della reclusione da tre mesi a due
          anni e della multa fino a 10.000 euro.
             Nei   casi   previsti   dal  secondo  comma  si  procede
          d'ufficio.».
             -  Per  il  testo dell'art. 4 del decreto legislativo 28
          agosto 2000, n. 274, si veda nelle note dell'art. 1.
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 134 del testo unico
          delle  leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto
          18  giugno  1931,  n.  773  recante «Approvazione del testo
          unico delle leggi di pubblica sicurezza», (pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 26 giugno 1931, n. 146):
             «Art.  134.  -  Senza licenza del Prefetto e' vietato ad
          enti o privati di prestare opere di vigilanza o custodia di
          proprieta'   mobiliari   od   immobiliari   e  di  eseguire
          investigazioni o ricerche o di raccogliere informazioni per
          conto di privati.
             Salvo  il  disposto  dell'art.  11,  la licenza non puo'
          essere   conceduta   alle   persone   che  non  abbiano  la
          cittadinanza   italiana   ovvero   di   uno   Stato  membro
          dell'Unione  europea  o  siano  incapaci  di  obbligarsi  o
          abbiano riportato condanna per delitto non colposo.
             I  cittadini  degli  Stati  membri  dell'Unione  europea
          possono   conseguire  la  licenza  per  prestare  opera  di
          vigilanza  o  custodia di beni mobiliari o immobiliari alle
          stesse condizioni previste per i cittadini italiani.
             Il   regolamento   di  esecuzione  individua  gli  altri
          soggetti,  ivi  compreso  l'institore,  o chiunque eserciti
          poteri  di  direzione,  amministrazione  o  gestione  anche
          parziale  dell'istituto  o  delle  sue  articolazioni,  nei
          confronti  dei  quali  sono accertati l'assenza di condanne
          per  delitto  non  colposo  e  gli altri requisiti previsti
          dall'art. 11 del presente testo unico, nonche' dall'art. 10
          della legge 31 maggio 1965, n. 575.
             La  licenza non puo' essere conceduta per operazioni che
          importano   un   esercizio  di  pubbliche  funzioni  o  una
          menomazione della liberta' individuale.».
             -  Il  titolo  II,  capo  I,  del decreto legislativo 30
          aprile  1992,  n.  285  recante «Nuovo codice della strada»
          (pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  18 maggio 1992, n.
          114,  supplemento  ordinario)  tratta  della «Costruzione e
          tutela delle strade ed aree pubbliche».
             -  Si  riporta  il testo dell'art. 112 del codice penale
          come modificato dalla presente legge:
             «Art.   112  (Circostanze  aggravanti).  -  La  pena  da
          infliggere per il reato commesso e' aumentata:
              1.  se  il  numero delle persone, che sono concorse nel
          reato,  e'  di  cinque  o  piu' salvo che la legge disponga
          altrimenti;
              2.  per  chi,  anche  fuori  dei casi preveduti dai due
          numeri seguenti, ha promosso od organizzato la cooperazione
          nel  reato,  ovvero  diretto  l'attivita' delle persone che
          sono concorse nel reato medesimo;
              3.   per   chi   nell'esercizio  della  sua  autorita',
          direzione  o vigilanza ha determinato a commettere il reato
          persone ad esso soggette;
              4.  per chi, fuori del caso preveduto dall'art. 111, ha
          determinato  a  commettere  il reato un minore di anni 18 o
          una   persona  in  stato  di  infermita'  o  di  deficienza
          psichica,  ovvero si e' comunque avvalso degli stessi o con
          gli  stessi  ha partecipato nella commissione di un delitto
          per il quale e' previsto l'arresto in flagranza.
             La  pena  e'  aumentata  fino  alla  meta' per chi si e'
          avvalso di persona non imputabile o non punibile, a cagione
          di  una condizione o qualita' personale, o con la stessa ha
          partecipato nella commissione di un delitto per il quale e'
          previsto l'arresto in flagranza.
             Se  chi  ha determinato altri a commettere il reato o si
          e'  avvalso  di  altri  o  con  questi ha partecipato nella
          commissione  del  delitto  ne  e'  il genitore esercente la
          potesta', nel caso previsto dal numero 4 del primo comma la
          pena  e' aumentata fino alla meta' e in quello previsto dal
          secondo comma la pena e' aumentata fino a due terzi.
             Gli  aggravamenti  di pena stabiliti nei numeri 1, 2 e 3
          di  questo  art. si applicano anche se taluno dei partecipi
          al fatto non e' imputabile o non e' punibile.».
             - Si riporta il testo dell'art. 633 del codice penale:
             «Art.  633  (Invasione di terreni o edifici). - Chiunque
          invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o
          privati,  al  fine  di  occuparli  o  di  trarne altrimenti
          profitto, e' punito, a querela della persona offesa, con la
          reclusione  fino  a  due  anni o con la multa da euro 103 a
          euro 1.032.
             Le  pene  si  applicano  congiuntamente,  e  si  procede
          d'ufficio,  se  il  fatto  e'  commesso  da  piu' di cinque
          persone  ,  di cui una almeno palesemente armata, ovvero da
          piu' di dieci persone, anche senza armi.».
             -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  20  del  decreto
          legislativo 30 aprile 1992, n. 285:
             «Art.  20  (Occupazione della sede stradale). - 1. Sulle
          strade  di  tipo  A),  B),  C) e D) e' vietata ogni tipo di
          occupazione  della  sede  stradale,  ivi  compresi  fiere e
          mercati,  con  veicoli,  baracche,  tende  e  simili; sulle
          strade  di  tipo  E)  ed F) l'occupazione della carreggiata
          puo'  essere autorizzata a condizione che venga predisposto
          un  itinerario  alternativo  per  il traffico ovvero, nelle
          zone di rilevanza storico-ambientale, a condizione che essa
          non determini intralcio alla circolazione.
             2.   L'ubicazione   di   chioschi,   edicole   od  altre
          installazioni,   anche  a  carattere  provvisorio,  non  e'
          consentita,  fuori  dei  centri  abitati,  sulle  fasce  di
          rispetto previste per le recinzioni dal regolamento.
             3. Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni e i
          divieti  di  cui  agli  articoli  ed  ai  commi precedenti,
          l'occupazione  di marciapiedi da parte di chioschi, edicole
          od  altre  installazioni  puo' essere consentita fino ad un
          massimo  della  meta'  della  loro  larghezza,  purche'  in
          adiacenza  ai  fabbricati  e  sempre che rimanga libera una
          zona  per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 m.
          Le  occupazioni  non  possono comunque ricadere all'interno
          dei  triangoli  di  visibilita'  delle intersezioni, di cui
          all'art.   18,   comma   2.   Nelle   zone   di   rilevanza
          storico-ambientale,  ovvero  quando  sussistano particolari
          caratteristiche   geometriche   della  strada,  e'  ammessa
          l'occupazione   dei   marciapiedi   a  condizione  che  sia
          garantita  una zona adeguata per la circolazione dei pedoni
          e delle persone con limitata o impedita capacita' motoria.
             4.  Chiunque  occupa  abusivamente  il  suolo  stradale,
          ovvero,  avendo ottenuto la concessione, non ottempera alle
          relative    prescrizioni,   e'   soggetto   alla   sanzione
          amministrativa  del  pagamento  di  una somma da euro 155 a
          euro 624.
             5.  La  violazione  di  cui ai commi 2, 3 e 4 importa la
          sanzione   amministrativa   accessoria   dell'obbligo   per
          l'autore  della  violazione  stessa  di  rimuovere le opere
          abusive  a  proprie  spese,  secondo  le  norme del capo I,
          sezione II, del titolo VI.».
             - Si riporta l'ultimo comma dell'art. 36 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n. 600
          recante  «Disposizioni  comuni  in  materia di accertamento
          delle  imposte  sui  redditi»,  (pubblicato  nella Gazzetta
          Ufficiale  16  ottobre  1973,  n.  268,  n.  1, supplemento
          ordinario):
             «Art.  36  (Comunicazione  di  violazioni tributarie). -
          Omissis.
             I  soggetti  pubblici  incaricati  istituzionalmente  di
          svolgere  attivita'  ispettive  o  di vigilanza nonche' gli
          organi  giurisdizionali,  requirenti  e giudicanti, penali,
          civili  e  amministrativi  e,  previa  autorizzazione,  gli
          organi di polizia giudiziaria che, a causa o nell'esercizio
          delle  loro  funzioni,  vengono  a  conoscenza di fatti che
          possono  configurarsi  come  violazioni  tributarie  devono
          comunicarli  direttamente  ovvero, ove previste, secondo le
          modalita'  stabilite  da  leggi  o  norme regolamentari per
          l'inoltro  della  denuncia penale, al comando della Guardia
          di  finanza competente in relazione al luogo di rilevazione
          degli  stessi,  fornendo  l'eventuale documentazione atta a
          comprovarli.».
             -   Si  riporta  il  testo  del  primo  comma  dell'art.
          609-decies del codice penale come modificato dalla presente
          legge:
             «Art.  609-decies  (Comunicazione  dal  tribunale  per i
          minorenni).  -  Quando  si  procede  per alcuno dei delitti
          previsti    dagli    articoli    600,   600-bis,   600-ter,
          600-quinquies,  600-octies,  601,  602,  609-bis,  609-ter,
          609-quinquies  e 609-octies commessi in danno di minorenni,
          ovvero  per  il  delitto  previsto dall'art. 609-quater, il
          procuratore  della  Repubblica  ne da' notizia al tribunale
          per i minorenni.».
             -  Per  l'art.  61  del  codice penale vedasi nelle note
          all'art. 1 della presente legge.
             -  Si  riporta  il testo dell'art. 527 del codice penale
          come modificato dalla presente legge:
             «Art. 527 (Atti osceni). - Chiunque, in luogo pubblico o
          aperto  o esposto al pubblico, compie atti osceni e' punito
          con la reclusione da tre mesi a tre anni.
             La  pena e' aumentata da un terzo alla meta' se il fatto
          e'  commesso  all'interno  o  nelle  immediate vicinanze di
          luoghi  abitualmente  frequentati  da  minori  e se da cio'
          deriva il pericolo che essi vi assistano.
             Se  il  fatto  avviene per colpa, si applica la sanzione
          amministrativa pecuniaria da euro 51 a euro 309.».
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  609-ter del codice
          penale cosi' come modificato dalla presente legge:
             «Art.  609-ter  (Circostanze  aggravanti).  - La pena e'
          della  reclusione  da  sei  a dodici anni se i fatti di cui
          all'art. 609-bis sono commessi:
              1)  nei  confronti  di  persona che non ha compiuto gli
          anni quattordici;
              2)   con   l'uso  di  armi  o  di  sostanze  alcoliche,
          narcotiche  o  stupefacenti o di altri strumenti o sostanze
          gravemente lesivi della salute della persona offesa;
              3)  da  persona  travisata  o che simuli la qualita' di
          pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;
              4)  su  persona comunque sottoposta a limitazioni della
          liberta' personale;
              5)  nei  confronti  di  persona che non ha compiuto gli
          anni  sedici  della quale il colpevole sia l'ascendente, il
          genitore anche adottivo, il tutore.
              5-bis)  all'interno  o  nelle  immediate  vicinanze  di
          istituto  d'istruzione  o  di  formazione frequentato dalla
          persona offesa.
             La  pena e' della reclusione da sette a quattordici anni
          se il fatto e' commesso nei confronti di persona che non ha
          compiuto gli anni dieci.».
             -  Si  riporta  il testo dell'art. 614 del codice penale
          cosi' come modificato dalla presente legge:
             «Art.   614   (Violazione   di  domicilio).  -  Chiunque
          s'introduce  nell'abitazione altrui, o in un altro luogo di
          privata  dimora,  o  nelle  appartenenze di essi, contro la
          volonta'  espressa  o  tacita  di  chi  ha  il  diritto  di
          escluderlo,  ovvero  vi  s'introduce clandestinamente o con
          inganno,  e'  punito  con  la  reclusione da sei mesi a tre
          anni.
             Alla  stessa  pena  soggiace  chi si trattiene nei detti
          luoghi  contro  l'espressa volonta' di chi ha il diritto di
          escluderlo,  ovvero  vi si trattiene clandestinamente o con
          inganno.
             Il delitto e' punibile a querela della persona offesa.
             La pena e' da uno a cinque anni, e si procede d'ufficio,
          se  il  fatto  e'  commesso con violenza sulle cose, o alle
          persone, ovvero se il colpevole e' palesemente armato.».
             -  Si  riporta  il  testo  degli  articoli 380 e 381 del
          codice  di  procedura  penale  cosi'  come modificati dalla
          presente legge:
             «Art.  380 (Arresto obbligatorio in flagranza). - 1. Gli
          ufficiali  e  gli  agenti  di polizia giudiziaria procedono
          all'arresto di chiunque e' colto in flagranza di un delitto
          non  colposo,  consumato  o  tentato, per il quale la legge
          stabilisce  la  pena  dell'ergastolo o della reclusione non
          inferiore  nel  minimo  a cinque anni e nel massimo a venti
          anni.
             2.  Anche  fuori  dei  casi  previsti  dal  comma 1, gli
          ufficiali  e  gli  agenti  di polizia giudiziaria procedono
          all'arresto  di  chiunque  e' colto in flagranza di uno dei
          seguenti delitti non colposi, consumati o tentati:
              a)  delitti contro la personalita' dello Stato previsti
          nel  titolo I del libro II del codice penale per i quali e'
          stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo
          a cinque anni o nel massimo a dieci anni;
              b)   delitto  di  devastazione  e  saccheggio  previsto
          dall'art. 419 del codice penale;
              c)  delitti  contro l'incolumita' pubblica previsti nel
          titolo  VI  del  libro  II del codice penale per i quali e'
          stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo
          a tre anni o nel massimo a dieci anni;
              d)   delitto   di   riduzione  in  schiavitu'  previsto
          dall'art.  600,  delitto di prostituzione minorile previsto
          dall'art.  600-bis,  primo  comma,  delitto  di pornografia
          minorile previsto dall'art. 600-ter, commi primo e secondo,
          anche se relativo al materiale pornografico di cui all'art.
          600-quater.1, e delitto di iniziative turistiche volte allo
          sfruttamento    della   prostituzione   minorile   previsto
          dall'art. 600-quinquiesdel codice penale;
              d-bis)  delitto di violenza sessuale previsto dall'art.
          609-bis,  escluso  il  caso  previsto  dal  terzo  comma, e
          delitto  di  violenza sessuale di gruppo previsto dall'art.
          609-octies del codice penale;
              e)  delitto  di  furto  quando  ricorre  la circostanza
          aggravante  prevista dall'art. 4 della legge 8 agosto 1977,
          n.  533,  o  taluna  delle  circostanze aggravanti previste
          dall'art.  625, primo comma, numeri 2), prima ipotesi, 3) e
          5),  del codice penale, salvo che ricorra, in questi ultimi
          casi,  la  circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo
          comma, numero 4), del codice penale;
              e-bis)  delitti di furto previsti dall'art. 624-bis del
          codice  penale, salvo che ricorra la circostanza attenuante
          di  cui  all'art.  62,  primo  comma, numero 4), del codice
          penale;
              f)  delitto di rapina previsto dall'art. 628 del codice
          penale  e  di  estorsione previsto dall'art. 629 del codice
          penale;
              g)  delitti  di  illegale  fabbricazione,  introduzione
          nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto
          in  luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o
          tipo  guerra  o  parti  di  esse,  di  esplosivi,  di  armi
          clandestine  nonche'  di  piu' armi comuni da sparo escluse
          quelle  previste  dall'art.  2, comma terzo, della legge 18
          aprile 1975, n. 110;
              h)   delitti   concernenti   sostanze   stupefacenti  o
          psicotrope  puniti  a  norma  dell'art.  73 del testo unico
          approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 9
          ottobre  1990,  n.  309,  salvo  che ricorra la circostanza
          prevista dal comma 5 del medesimo articolo;
              i)  delitti  commessi  per finalita' di terrorismo o di
          eversione  dell'ordine  costituzionale per i quali la legge
          stabilisce  la  pena  della  reclusione  non  inferiore nel
          minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni;
              l)  delitti  di  promozione,  costituzione, direzione e
          organizzazione    delle   associazioni   segrete   previste
          dall'art.  1  della  legge  25  gennaio  1982, n. 17, delle
          associazioni  di  carattere  militare  previste dall'art. 1
          della legge 17 aprile 1956, n. 561, delle associazioni, dei
          movimenti o dei gruppi previsti dagli articoli 1 e 2, della
          legge   20  giugno  1952,  n.  645,  delle  organizzazioni,
          associazioni,  movimenti  o gruppi di cui all'art. 3, comma
          3, della legge13 ottobre 1975, n. 654;
              l-bis) delitti di partecipazione, promozione, direzione
          e   organizzazione   della  associazione  di  tipo  mafioso
          prevista dall'art. 416-bis del codice penale;
              m)  delitti  di  promozione,  direzione, costituzione e
          organizzazione  della  associazione per delinquere prevista
          dall'art.   416   commi   1   e  3  del  codice  penale  se
          l'associazione  e' diretta alla commissione di piu' delitti
          fra quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere a), b), c),
          d), f), g), i) del presente comma.
             3.  Se  si  tratta  di  delitto  perseguibile a querela,
          l'arresto  in  flagranza  e'  eseguito  se la querela viene
          proposta,    anche   con   dichiarazione   resa   oralmente
          all'ufficiale  o all'agente di polizia giudiziaria presente
          nel  luogo.  Se  l'avente  diritto dichiara di rimettere la
          querela, l'arrestato e' posto immediatamente in liberta'.».
             «Art.  381  (Arresto facoltativo in flagranza). - 1. Gli
          ufficiali   e  gli  agenti  di  polizia  giudiziaria  hanno
          facolta'  di arrestare chiunque e' colto in flagranza di un
          delitto  non  colposo, consumato o tentato, per il quale la
          legge  stabilisce  la  pena  della reclusione superiore nel
          massimo  a  tre  anni  ovvero  di un delitto colposo per il
          quale  la  legge  stabilisce  la  pena della reclusione non
          inferiore nel massimo a cinque anni.
             2.  Gli  ufficiali  e  gli agenti di polizia giudiziaria
          hanno  altresi'  facolta' di arrestare chiunque e' colto in
          flagranza di uno dei seguenti delitti:
              a)   peculato   mediante  profitto  dell'errore  altrui
          previsto dall'art. 316 del codice penale;
              b) corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio
          prevista  dagli  articoli  319  comma  4  e  321 del codice
          penale;
              c) violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista
          dall'art. 336 comma 2 del codice penale;
              d)  commercio e somministrazione di medicinali guasti e
          di sostanze alimentari nocive previsti dagli articoli 443 e
          444 del codice penale;
              e)  corruzione  di minorenni prevista dall'art. 530 del
          codice penale;
              f)  lesione personale prevista dall'art. 582 del codice
          penale;
              f-bis)  violazione di domicilio prevista dall'art. 614,
          primo e secondo comma, del codice penale;
              g) furto previsto dall'art. 624 del codice penale;
              h) danneggiamento aggravato a norma dell'art. 635 comma
          2 del codice penale;
              i) truffa prevista dall'art. 640 del codice penale;
              l)  appropriazione  indebita prevista dall'art. 646 del
          codice penale;
              l-bis)  offerta,  cessione  o  detenzione  di materiale
          pornografico previste dagli articoli 600-ter, quarto comma,
          e  600-quater  del  codice  penale,  anche  se  relative al
          materiale  pornografico  di  cui  all'art. 600-quater.1 del
          medesimo codice;
              m) alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non
          riconosciuti  previste  dagli articoli 3 e 24 comma 1 della
          legge 18 aprile 1975, n. 110;
              m-bis)  fabbricazione, detenzione o uso di documento di
          identificazione falso previsti dall'art. 497-bis del codice
          penale;
              m-ter) falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico
          ufficiale sulla identita' o su qualita' personali proprie o
          di altri, prevista dall'art. 495 del codice penale;
              m-quater)    fraudolente   alterazioni   per   impedire
          l'identificazione  o  l'accertamento di qualita' personali,
          previste dall'art. 495-ter del codice penale.
             3.  Se  si  tratta  di  delitto  perseguibile a querela,
          l'arresto  in  flagranza puo' essere eseguito se la querela
          viene  proposta,  anche  con  dichiarazione  resa oralmente
          [c.p.p.   337]   all'ufficiale   o  all'agente  di  polizia
          giudiziaria   presente   nel  luogo.  Se  l'avente  diritto
          dichiara  di  rimettere  la  querela,  l'arrestato e' posto
          immediatamente in liberta'.
             4.  Nelle  ipotesi  previste  dal  presente  articolo si
          procede  all'arresto  in flagranza soltanto se la misura e'
          giustificata   dalla   gravita'   del  fatto  ovvero  dalla
          pericolosita' del soggetto desunta dalla sua personalita' o
          dalle circostanze del fatto.
             4-bis.   Non   e'  consentito  l'arresto  della  persona
          richiesta di fornire informazioni dalla polizia giudiziaria
          o dal pubblico ministero per reati concernenti il contenuto
          delle informazioni o il rifiuto di fornirle.».
             -  Si  riporta  il testo dell'art. 625 del codice penale
          cosi' come modificato dalla presente legge:
             «Art.  625  (Circostanze  aggravanti).  - La pena per il
          fatto  previsto  dall'art. 624 e' della reclusione da uno a
          sei anni e della multa da euro 103 a euro 1.032:
              1) [soppresso];
              2) se il colpevole usa violenza sulle cose o si vale di
          un qualsiasi mezzo fraudolento;
              3)  se  il  colpevole  porta in dosso armi o narcotici,
          senza farne uso;
              4) se il fatto e' commesso con destrezza;
              5) se il fatto e' commesso da tre o piu' persone ovvero
          anche  da  una sola, che sia travisata o simuli la qualita'
          di   pubblico  ufficiale  o  d'incaricato  di  un  pubblico
          servizio ;
              6) se il fatto e' commesso sul bagaglio dei viaggiatori
          in  ogni  specie  di veicoli, nelle stazioni, negli scali o
          banchine,  negli  alberghi  o  in  altri  esercizi  ove  si
          somministrano cibi o bevande;
              7)  se il fatto e' commesso su cose esistenti in uffici
          o  stabilimenti  pubblici,  o  sottoposte  a  sequestro o a
          pignoramento, o esposte per necessita' o per consuetudine o
          per destinazione alla pubblica fede, o destinate a pubblico
          servizio o a pubblica utilita', difesa o reverenza;
              8)  se  il  fatto  e'  commesso  su  tre o piu' capi di
          bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali
          bovini o equini, anche non raccolti in mandria.
              8-bis)  se il fatto e' commesso all'interno di mezzi di
          pubblico trasporto;
              8-ter) se il fatto e' commesso nei confronti di persona
          che  si  trovi  nell'atto di fruire ovvero che abbia appena
          fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o
          sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro.
             Se concorrono due o piu' delle circostanze prevedute dai
          numeri  precedenti,  ovvero  se  una  di  tali  circostanze
          concorre  con  altra  fra  quelle indicate nell'art. 61, la
          pena  e' della reclusione da tre a dieci anni e della multa
          da euro 206 a euro 1.549.».
             -  Si  riporta  il testo dell'art. 628 del codice penale
          cosi' come modificato dalla presente legge:
             «Art. 628 (Rapina). - Chiunque, per procurare a se' o ad
          altri  un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona
          o   minaccia,   s'impossessa   della  cosa  mobile  altrui,
          sottraendola  a  chi la detiene e' punito con la reclusione
          da  tre  a  dieci  anni  e  con la multa da euro 516 a euro
          2.065.
             Alla   stessa  pena  soggiace  chi  adopera  violenza  o
          minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare
          a  se'  o  ad altri il possesso della cosa sottratta, o per
          procurare a se' o ad altri l'impunita'.
             La pena e' della reclusione da quattro anni e sei mesi a
          venti anni e della multa da euro 1.032 a euro 3.098:
              1)  se la violenza o minaccia e' commessa con armi o da
          persona travisata, o da piu' persone riunite;
              2) se la violenza consiste nel porre taluno in stato di
          incapacita' di volere o di agire;
              3)  se  la  violenza  o  minaccia e' posta in essere da
          persona  che  fa  parte  dell'associazione  di cui all'art.
          416-bis
              3-bis)  se  il  fatto  e'  commesso  nei  luoghi di cui
          all'art. 624-bis;
              3-ter)  se il fatto e' commesso all'interno di mezzi di
          pubblico trasporto;
              3-quater)  se  il  fatto  e'  commesso nei confronti di
          persona  che  si trovi nell'atto di fruire ovvero che abbia
          appena  fruito  dei  servizi di istituti di credito, uffici
          postali  o  sportelli  automatici  adibiti  al  prelievo di
          denaro
             Le  circostanze  attenuanti,  diverse da quella prevista
          dall'art. 98, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo
          comma,  numeri  3), 3-bis), 3-ter) e 3-quater), non possono
          essere  ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste
          e  le  diminuzioni di pena si operano sulla quantita' della
          stessa  risultante  dall'aumento  conseguente alle predette
          aggravanti.».
             -  Si  riporta  il testo dell'art. 640 del codice penale
          cosi' come modificato dalla presente legge:
             «Art.  640 (Truffa). - Chiunque, con artifizi o raggiri,
          inducendo  taluno  in  errore,  procura a se' o ad altri un
          ingiusto  profitto  con  altrui  danno,  e'  punito  con la
          reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51
          a euro 1.032.
             La pena e' della reclusione da uno a cinque anni e della
          multa da euro 309 a euro 1.549:
              1)  se il fatto e' commesso a danno dello Stato o di un
          altro  ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno
          dal servizio militare;
              2)  se  il  fatto e' commesso ingenerando nella persona
          offesa  il  timore  di  un pericolo immaginario o l'erroneo
          convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorita' ;

              2-bis)  se  il  fatto  e'  commesso  in  presenza della
          circostanza di cui all'art. 61, numero 5).
             Il  delitto  e' punibile a querela della persona offesa,
          salvo  che  ricorra  taluna  delle circostanze previste dal
          capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.».
             -  Si  riporta  il testo dell'art. 605 del codice penale
          come modificato dalla presente legge:
             «Art.  605  (Sequestro  di  persona).  -  Chiunque priva
          taluno della liberta' personale e' punito con la reclusione
          da sei mesi a otto anni.
             La  pena  e' della reclusione da uno a dieci anni, se il
          fatto e' commesso:
              1)  in  danno di un ascendente, di un discendente o del
          coniuge;
              2)  da  un  pubblico  ufficiale,  con  abuso dei poteri
          inerenti alle sue funzioni.
             Se  il  fatto di cui al primo comma e' commesso in danno
          di  un minore, si applica la pena della reclusione da tre a
          dodici  anni. Se il fatto e' commesso in presenza di taluna
          delle  circostanze di cui al secondo comma, ovvero in danno
          di minore di anni quattordici o se il minore sequestrato e'
          condotto  o trattenuto all'estero, si applica la pena della
          reclusione da tre a quindici anni.
             Se  il colpevole cagiona la morte del minore sequestrato
          si  applica  la  pena  dell'ergastolo. Le pene previste dal
          terzo  comma  sono  altresi'  diminuite fino alla meta' nei
          confronti dell'imputato che si adopera concretamente:
              1) affinche' il minore riacquisti la propria liberta';
              2) per evitare che l'attivita' delittuosa sia portata a
          conseguenze  ulteriori,  aiutando concretamente l'autorita'
          di  polizia  o  l'autorita'  giudiziaria  nella raccolta di
          elementi  di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti,
          e per l'individuazione o la cattura di uno o piu' autori di
          reati;
              3)  per  evitare  la  commissione di ulteriori fatti di
          sequestro di minore.».
             -  Il  libro  II,  titolo  XI, capo IV del codice penale
          tratta «Dei delitti contro l'assistenza familiare».
             -  Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 2 ottobre
          1967,  n.  895 recante «Disposizioni per il controllo delle
          armi», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 ottobre 1967,
          n. 255, cosi' come modificato dalla presente legge:
             «Art. 4. - Chiunque illegalmente porta in luogo pubblico
          o aperto al pubblico le armi o parti di esse, le munizioni,
          gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati
          nell'art.  1,  e'  punito  con la reclusione da due a dieci
          anni e con la multa da lire 400.000 a lire 4.000.000.
             Salvo   che   il   porto   d'arma  costituisca  elemento
          costitutivo o circostanza aggravante specifica per il reato
          commesso,  la pena prevista dal primo comma e' aumentata da
          un terzo alla meta':
              a)  quando  il fatto e' commesso da persone travisate o
          da piu' persone riunite;
              b)  quando  il  fatto  e'  commesso  nei  luoghi di cui
          all'art. 61, numero 11-ter), del codice penale;
              c)   quando   il  fatto  e'  commesso  nelle  immediate
          vicinanze   di   istituti  di  credito,  uffici  postali  o
          sportelli  automatici adibiti al prelievo di denaro, parchi
          e   giardini   pubblici  o  aperti  al  pubblico,  stazioni
          ferroviarie,  anche  metropolitane, e luoghi destinati alla
          sosta o alla fermata di mezzi di pubblico trasporto.».
             -  Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 18 aprile
          1975,  n.  110, recante «Norme integrative della disciplina
          vigente  per  il  controllo  delle  armi, delle munizioni e
          degli  esplosivi»,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale 21
          aprile  1975,  n. 105, cosi' come modificato dalla presente
          legge:
             «Art.  4 (Porto di armi od oggetti atti ad offendere). -
          Salve  le autorizzazioni previste dal terzo comma dell'art.
          42  del  testo  unico  delle leggi di pubblica sicurezza 18
          giugno  1931,  numero 773 , e successive modificazioni, non
          possono  essere  portati,  fuori della propria abitazione o
          delle  appartenenze  di essa, armi, mazze ferrate o bastoni
          ferrati, sfollagente, noccoliere.
             Senza  giustificato  motivo, non possono portarsi, fuori
          della  propria  abitazione  o  delle  appartenenze di essa,
          bastoni  muniti  di puntale acuminato, strumenti da punta o
          da  taglio  atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde,
          bulloni,   sfere   metalliche,   nonche'   qualsiasi  altro
          strumento  non considerato espressamente come arma da punta
          o  da  taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze
          di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona.
             Il  contravventore e' punito con l'arresto da un mese ad
          un anno e con l'ammenda da lire 100.000 a lire 400.000. Nei
          casi di lieve entita', riferibili al porto dei soli oggetti
          atti  ad  offendere,  puo'  essere  irrogata  la  sola pena
          dell'ammenda.  La pena e' aumentata se il fatto avviene nel
          corso o in occasione di manifestazioni sportive.
             E'  vietato  portare armi nelle riunioni pubbliche anche
          alle  persone  munite di licenza. Il trasgressore e' punito
          con l'arresto da quattro a diciotto mesi e con l'ammenda da
          lire 200.000 a lire 800.000. La pena e' dell'arresto da uno
          a  tre  anni  e dell'ammenda da lire 400.000 a lire 800.000
          quando  il  fatto  e'  commesso  da  persona  non munita di
          licenza.
             Chiunque,   all'infuori  dei  casi  previsti  nel  comma
          precedente,  porta  in  una riunione pubblica uno strumento
          ricompreso  tra  quelli  indicati  nel  primo o nel secondo
          comma, e' punito con l'arresto da due a diciotto mesi e con
          l'ammenda da lire 200.000 a lire 800.000.
             La  pena  prevista dal terzo comma e' raddoppiata quando
          ricorre una delle circostanze previste dall'art. 4, secondo
          comma,  della legge 2 ottobre 1967, n. 895, salvo che l'uso
          costituisca  elemento  costitutivo o circostanza aggravante
          specifica per il reato commesso.
             [Gli  ufficiali  ed agenti di polizia giudiziaria devono
          procedere all'arresto di chiunque sia colto in flagranza di
          trasgressione  alle  norme  dei  precedenti  commi quarto e
          quinto].
             Con  la  condanna deve essere disposta la confisca delle
          armi e degli altri oggetti atti ad offendere.
             Sono  abrogati  l'art.  19  e  il  primo e secondo comma
          dell'art.  42  del  testo  unico  delle  leggi  di pubblica
          sicurezza   18   giugno   1931,   n.  773  ,  e  successive
          modificazioni.
             Non  sono  considerate  armi  ai fini delle disposizioni
          penali di questo articolo le aste di bandiere, dei cartelli
          e  degli  striscioni usate nelle pubbliche manifestazioni e
          nei  cortei,  ne'  gli  altri oggetti simbolici usati nelle
          stesse  circostanze,  salvo  che non vengano adoperati come
          oggetti contundenti.».
             -  Si  riporta  il  testo dell'art. 2 della sopra citata
          legge 18 luglio 1975, n. 110:
             «Art.  2  (Armi  e  munizioni  comuni  da sparo). - Agli
          stessi effetti indicati nel primo comma del precedente art.
          1  e  salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo
          stesso sono armi comuni da sparo:
              a)  i  fucili anche semiautomatici con una o piu' canne
          ad anima liscia;
              b)   i   fucili  con  due  canne  ad  anima  rigata,  a
          caricamento successivo con azione manuale;
              c) i fucili con due o tre canne miste, ad anime lisce o
          rigate, a caricamento successivo con azione manuale;
              d) i fucili, le carabine ed i moschetti ad una canna ad
          anima  rigata,  anche  se  predisposti per il funzionamento
          semiautomatico;
              e)  i  fucili  e  le carabine che impiegano munizioni a
          percussione    anulare,   purche'   non   a   funzionamento
          automatico;
              f) le rivoltelle a rotazione;
              g) le pistole a funzionamento semiautomatico;
              h) le repliche di armi antiche ad avancarica di modelli
          anteriori  al  1890,  fatta  eccezione  per  quelle a colpo
          singolo.
             Sono  altresi'  armi  comuni  da  sparo  i  fucili  e le
          carabine  che, pur potendosi prestare all'utilizzazione del
          munizionamento    da    guerra,    presentino    specifiche
          caratteristiche per l'effettivo impiego per uso di caccia o
          sportivo,   abbiano   limitato  volume  di  fuoco  e  siano
          destinate ad utilizzare munizioni di tipo diverso da quelle
          militari.
             Sono  infine  considerate  armi  comuni  da sparo quelle
          denominate  «da  bersaglio da sala», o ad emissione di gas,
          nonche'  le  armi  ad  aria  compressa o gas compressi, sia
          lunghe  sia  corte  i  cui  proiettili  erogano  un'energia
          cinetica   superiore   a   7,5   joule,   e  gli  strumenti
          lanciarazzi,  salvo  che  si  tratti di armi destinate alla
          pesca ovvero di armi e strumenti per i quali la commissione
          consultiva  di  cui  all'art.  6 escluda, in relazione alle
          rispettive  caratteristiche,  l'attitudine  a recare offesa
          alla persona.
             Le munizioni a palla destinate alle armi da sparo comuni
          non  possono  comunque  essere  costituite con pallottole a
          nucleo   perforante,   traccianti,  incendiarie,  a  carica
          esplosiva,  ad  espansione,  autopropellenti,  ne'  possono
          essere  tali  da emettere sostanze stupefacenti, tossiche o
          corrosive,  eccettuate  le cartucce che lanciano sostanze e
          strumenti  narcotizzanti  destinate a fini scientifici e di
          zoofilia per le quali venga rilasciata apposita licenza del
          questore.
             Le  disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica
          sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, del regio decreto6 maggio
          1940, n. 635 , con le successive rispettive modificazioni e
          della  presente  legge relative alla detenzione ed al porto
          delle  armi  non  si applicano nei riguardi degli strumenti
          lanciarazzi  e  delle  relative  munizioni  quando  il loro
          impiego   e'   previsto   da   disposizioni  legislative  o
          regolamentari   ovvero  quando  sono  comunque  detenuti  o
          portati   per   essere   utilizzati   come   strumenti   di
          segnalazione  per  soccorso,  salvataggio  o  attivita'  di
          protezione civile.».
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  4  della  legge 27
          dicembre  1956,  n. 1423 recante «Misure di prevenzione nei
          confronti  delle  persone pericolose per la sicurezza e per
          la pubblica moralita'», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          31  dicembre  1956,  n.  327  - cosi' come modificato dalla
          presente legge:
             «Art.  4.  -  L'applicazione  dei  provvedimenti  di cui
          all'art.  3  e'  consentita  dopo che il questore nella cui
          provincia  la  persona  dimora  ha  provveduto  ad avvisare
          oralmente  la  stessa  che  esistono sospetti a suo carico,
          indicando  i motivi che li giustificano. Il questore invita
          la  persona  a  tenere  una  condotta conforme alla legge e
          redige il processo verbale dell'avviso al solo fine di dare
          allo stesso data certa.
             Trascorsi almeno sessanta giorni e non piu' di tre anni,
          il   questore   puo'   avanzare   proposta   motivata   per
          l'applicazione  delle  misure  di prevenzione al presidente
          del tribunale avente sede nel capoluogo di provincia, se la
          persona,  nonostante  l'avviso, non ha cambiato condotta ed
          e' pericolosa per la sicurezza pubblica.
             La  persona  alla  quale e' stato fatto l'avviso puo' in
          qualsiasi  momento  chiederne  la  revoca  al  questore che
          provvede  nei  sessanta  giorni  successivi.  Decorso detto
          termine   senza   che  il  questore  abbia  provveduto,  la
          richiesta si intende accettata. Entro sessanta giorni dalla
          comunicazione  del  provvedimento  di  rigetto  e'  ammesso
          ricorso gerarchico al prefetto.
             Con  l'avviso  orale  il  questore,  quando ricorrono le
          condizioni di cui all'art. 1, puo' imporre alle persone che
          risultino   definitivamente   condannate  per  delitti  non
          colposi il divieto di possedere o utilizzare, in tutto o in
          parte,      qualsiasi     apparato     di     comunicazione
          radiotrasmittente,  radar  e  visori  notturni, indumenti e
          accessori per la protezione balistica individuale, mezzi di
          trasporto  blindati  o  modificati al fine di aumentarne la
          potenza   o   la   capacita'   offensiva,  ovvero  comunque
          predisposti  al  fine di sottrarsi ai controlli di polizia,
          armi a modesta capacita' offensiva, riproduzioni di armi di
          qualsiasi  tipo,  compresi  i giocattoli riproducenti armi,
          altre  armi  o  strumenti,  in  libera vendita, in grado di
          nebulizzare  liquidi  o  miscele  irritanti  non  idonei ad
          arrecare  offesa  alle  persone,  prodotti  pirotecnici  di
          qualsiasi tipo, nonche' sostanze infiammabili e altri mezzi
          comunque  idonei  a provocare lo sprigionarsi delle fiamme,
          nonche'   programmi   informatici  ed  altri  strumenti  di
          cifratura  o  crittazione  di  conversazioni e messaggi. Il
          divieto  del  questore  e'  opponibile  davanti  al giudice
          monocratico.
             Chiunque  violi  il  divieto  di  cui al quarto comma e'
          punito  con  la reclusione da uno a tre anni e con la multa
          da  lire  tre  milioni a lire dieci milioni. Gli strumenti,
          gli  apparati, i mezzi e i programmi posseduti o utilizzati
          sono  confiscati  ed assegnati alle Forze di polizia, se ne
          fanno  richiesta,  per  essere  impiegati  nei  compiti  di
          istituto.
             Il  tribunale  provvede,  in  camera  di  consiglio, con
          decreto  motivato,  entro trenta giorni dalla proposta, con
          l'intervento  del  pubblico  ministero  e dell'interessato,
          osservando,  in  quanto  applicabili, le disposizioni degli
          artt.   636   e   637   del  Codice  di  procedura  penale.
          L'interessato  puo' presentare memorie e farsi assistere da
          un avvocato o procuratore.
             Ove  l'interessato  non  intervenga  ed  occorra  la sua
          presenza   per   essere   interrogato,  il  presidente  del
          tribunale  lo  invita  a comparire e, se egli non ottempera
          all'invito,  puo'  ordinare  l'accompagnamento  a  mezzo di
          forza pubblica.
             Il  provvedimento  del  tribunale  stabilisce  la durata
          della  misura  di prevenzione che non puo' essere inferiore
          ad un anno ne' superiore a cinque.
             Il  provvedimento  e'  comunicato  al  procuratore della
          Repubblica,  al  procuratore  generale  presso  la Corte di
          appello  ed  all'interessato,  i  quali  hanno  facolta' di
          proporre ricorso alla Corte d'appello, anche per il merito.
             Il  ricorso  non  ha  effetto  sospensivo  e deve essere
          proposto   entro   dieci  giorni  dalla  comunicazione  del
          provvedimento.  La  Corte  d'appello provvede, in camera di
          consiglio,  con decreto motivato, entro trenta giorni dalla
          proposizione del ricorso.
             Avverso  il  decreto  della  Corte d'appello, e' ammesso
          ricorso in cassazione per violazione di legge, da parte del
          pubblico  ministero e dell'interessato, entro dieci giorni.
          La  Corte  di  cassazione provvede, in camera di consiglio,
          entro  trenta giorni dal ricorso. Il ricorso non ha effetto
          sospensivo.
             Salvo  quando  e' stabilito nella presente legge, per la
          proposizione  e  la  decisione dei ricorsi, si osservano in
          quanto applicabili, le norme del Codice di procedura penale
          riguardanti  la  proposizione  e  la  decisione dei ricorsi
          relativi all'applicazione delle misure di sicurezza.».
             -  Si  riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge 15
          dicembre  1979,  n.  625,  recante  «Misure  urgenti per la
          tutela  dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica»
          approvato,  con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980,
          n.  15,  (pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale 7 febbraio
          1980, n. 37):
             «Art.  1.  -  Per  i  reati  commessi  per  finalita' di
          terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, punibili
          con   pena   diversa  dall'ergastolo,  la  pena  e'  sempre
          aumentata   della  meta',  salvo  che  la  circostanza  sia
          elemento costitutivo del reato.
             Quando   concorrono  altre  circostanze  aggravanti,  si
          applica  per  primo  l'aumento  di  pena  previsto  per  la
          circostanza aggravante di cui al comma precedente.
             Le  circostanze  attenuanti,  diverse da quelle previste
          dagli  articoli 98 e 114 del codice penale, concorrenti con
          l'aggravante  di  cui  al  primo  comma, non possono essere
          ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa ed alle
          circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una
          pena  di  specie  diversa  o ne determina la misura in modo
          indipendente   da   quella   ordinaria   del  reato,  e  le
          diminuzioni  di  pena  si  operano  sulla quantita' di pena
          risultante    dall'aumento    conseguente   alle   predette
          aggravanti.».
             - Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 25 gennaio
          1982,  n.  17,  recante  «Norme  di attuazione dell'art. 18
          della  Costituzione  in  materia  di associazioni segrete e
          scioglimento  della  associazione  denominata  Loggia  P2»,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 gennaio 1982, n. 27:
             «Art.   3.  -  Qualora  con  sentenza  irrevocabile  sia
          accertata  la  costituzione di una associazione segreta, il
          Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione
          del Consiglio stesso, ne ordina con decreto lo scioglimento
          e dispone la confisca dei beni.
             Il  decreto  di  cui  al  comma precedente e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
             In  qualunque stato e grado del procedimento, qualora vi
          sia  pericolo  nel ritardo, il procuratore della Repubblica
          presso  il  giudice  competente  per  il giudizio, anche su
          istanza    del    Governo,    puo'   richiedere   che   sia
          cautelativamente  disposta la sospensione di ogni attivita'
          associativa.
             Il  provvedimento e' adottato dal giudice competente per
          il  giudizio,  in  camera  di  consiglio in contraddittorio
          delle parti, entro dieci giorni dalla richiesta.
             Avverso  il  provvedimento di cui al comma precedente e'
          ammesso  ricorso, anche per motivi di merito, alla Corte di
          cassazione,  che  decide,  in  camera  di  consiglio  e  in
          contraddittorio  delle  parti,  entro  dieci  giorni  dalla
          presentazione dei motivi del ricorso stesso. Il ricorso non
          sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato.
             Il  Governo  riferisce  immediatamente alle Camere sulla
          presentazione dell'istanza prevista dal terzo comma.».
             -  Si  riporta  il  testo  degli articoli 6; 48 e 56 del
          decreto  legislativo  21  novembre  2007,  n.  231, recante
          «Attuazione   della  direttiva  2005/60/CE  concernente  la
          prevenzione  dell'utilizzo  del sistema finanziario a scopo
          di  riciclaggio  dei  proventi  di attivita' criminose e di
          finanziamento   del   terrorismo  nonche'  della  direttiva
          2006/70/CE  che  ne reca misure di esecuzione.», pubblicato
          nella   Gazzetta   Ufficiale  14  dicembre  2007,  n.  290,
          supplemento ordinario, cosi' come modificati dalla presente
          legge:
             «Art.  6  (Unita'  di  informazione  finanziaria).  - 1.
          Presso   la   Banca   d'Italia  e'  istituita  l'Unita'  di
          informazione finanziaria per l'Italia (UIF).
             2.   La  UIF  esercita  le  proprie  funzioni  in  piena
          autonomia e indipendenza. In attuazione di tali principi la
          Banca  d'Italia disciplina con regolamento l'organizzazione
          e  il funzionamento della UIF, ivi compresa la riservatezza
          delle informazioni acquisite. La Banca d'Italia attribuisce
          alla  UIF  mezzi  finanziari e risorse idonei ad assicurare
          l'efficace perseguimento dei suoi fini istituzionali.
             3. Il Direttore della UIF, al quale compete in autonomia
          la   responsabilita'   della   gestione,  e'  nominato  con
          provvedimento  del  Direttorio  della  Banca  d'Italia,  su
          proposta del Governatore della medesima Banca d'Italia, tra
          persone  dotate  di  adeguati  requisiti  di  onorabilita',
          professionalita'  e  conoscenza del sistema finanziario. Il
          mandato  ha  la durata di cinque anni ed e' rinnovabile una
          sola volta.
             4.  Per l'efficace svolgimento dei compiti fissati dalla
          legge  e  dagli  obblighi  internazionali, presso la UIF e'
          costituito  un Comitato di esperti del quale fanno parte il
          Direttore e quattro membri, dotati di adeguati requisiti di
          onorabilita' e professionalita'. I membri del Comitato sono
          nominati,  nel  rispetto  del  principio dell'equilibrio di
          genere,  con  decreto  del  Ministro  dell'economia e delle
          finanze,  sentito  il  Governatore  della Banca d'Italia, e
          restano  in  carica tre anni, rinnovabili per altri tre. La
          partecipazione  al Comitato non da' luogo a compensi, ne' a
          rimborso  spese.  Il  Comitato  e'  convocato dal Direttore
          della  UIF  con  cadenza  almeno  semestrale.  Esso cura la
          redazione di un parere sull'azione dell'UIF che forma parte
          integrante  della documentazione trasmessa alle Commissioni
          parlamentari ai sensi del comma 5.
             5.  Il  Direttore della UIF, per il tramite del Ministro
          dell'economia  e  delle finanze, trasmette annualmente alle
          competenti    Commissioni    parlamentari    un    rapporto
          sull'attivita'  svolta  unitamente  a  una  relazione della
          Banca d'Italia in merito ai mezzi finanziari e alle risorse
          attribuite all'UIF.
             6. La UIF svolge le seguenti attivita':
              a)  analizza i flussi finanziari al fine di individuare
          e   prevenire  fenomeni  di  riciclaggio  di  denaro  o  di
          finanziamento del terrorismo;
              b) riceve le segnalazioni di operazioni sospette di cui
          all'art. 41 e ne effettua l'analisi finanziaria;
              c)    acquisisce   ulteriori   dati   e   informazioni,
          finalizzati   allo   svolgimento   delle  proprie  funzioni
          istituzionali,  presso  i soggetti tenuti alle segnalazioni
          di operazioni sospette di cui all'art. 41;
              d)  riceve  le  comunicazioni dei dati aggregati di cui
          all'art. 40;
              e) si avvale dei dati contenuti nell'anagrafe dei conti
          e  dei depositi di cui all'art. 20, comma 4, della legge 30
          dicembre  1991,  n.  413, e nell'anagrafe tributaria di cui
          all'art.  37  del  decreto-legge  4  luglio  2006,  n. 223,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
          n. 248.
             7. La UIF, avvalendosi delle informazioni raccolte nello
          svolgimento delle proprie attivita':
              a)   svolge   analisi  e  studi  su  singole  anomalie,
          riferibili  a ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del
          terrorismo,  su  specifici settori dell'economia ritenuti a
          rischio,  su  categorie  di  strumenti  di  pagamento  e su
          specifiche realta' economiche territoriali;
              b)  elabora e diffonde modelli e schemi rappresentativi
          di  comportamenti anomali sul piano economico e finanziario
          riferibili  a  possibili  attivita'  di  riciclaggio  o  di
          finanziamento del terrorismo;
              c)  puo'  sospendere,  anche  su  richiesta  del Nucleo
          speciale  di  polizia  valutaria  della Guardia di finanza,
          della  DIA  e dell'autorita' giudiziaria, per un massimo di
          cinque  giorni  lavorativi, sempre che cio' non pregiudichi
          il corso delle indagini, operazioni sospette di riciclaggio
          o   di  finanziamento  del  terrorismo,  dandone  immediata
          notizia a tali organi.
             7-bis. Alla UIF e al personale addetto si applica l'art.
          24, comma 6-bis, della legge 28 dicembre 2005, n. 262»:
             «Art.  48  (Flusso  di ritorno delle informazioni). - 1.
          L'avvenuta  archiviazione  della segnalazione e' comunicata
          dalla  UIF  al  segnalante direttamente, ovvero tramite gli
          ordini professionali di cui all'art. 43, comma 2.
             2.  Gli organi investigativi di cui all'art. 8, comma 3,
          informano  la UIF delle segnalazioni di operazioni sospette
          non aventi ulteriore corso investigativo.
             3.  La  UIF,  la Guardia di finanza e la DIA forniscono,
          nell'ambito della comunicazione di cui all'art. 5, comma 3,
          lettera   b),   al   Comitato   di   sicurezza  finanziaria
          informazioni   sulle   tipologie  e  i  fenomeni  osservati
          nell'anno  solare precedente, nell'ambito dell'attivita' di
          prevenzione   del   riciclaggio   o  di  finanziamento  del
          terrorismo, nonche' sull'esito delle segnalazioni ripartito
          per  categoria dei segnalanti, tipologia delle operazioni e
          aree territoriali.
             4. Il flusso di ritorno delle informazioni e' sottoposto
          agli  stessi divieti di comunicazione ai clienti o ai terzi
          di cui all'art. 46, comma 1.».
             «Art.  56  (Organizzazione amministrativa e procedure di
          controllo  interno).  -  1.  Nei casi di inosservanza delle
          disposizioni  richiamate o adottate ai sensi degli articoli
          7,  comma  2, 37, commi 7 e 8, 54 e 61, comma 1, si applica
          la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  10.000 euro a
          200.000  euro  nei confronti dei soggetti indicati all'art.
          10,  comma  2,  dalla  lettera  a)  alla  lettera d), degli
          intermediari  finanziari  di  cui all'art. 11, commi 1 e 2,
          lettere  a),  b)  e  c),  degli  altri  soggetti  esercenti
          attivita'  finanziaria di cui all'art. 11, comma 3, lettera
          b), e delle societa' di revisione di cui all'art. 13, comma
          1, lettera a).
             2.  L'autorita'  di  vigilanza  di  settore dei soggetti
          indicati dall'art. 11, commi 1, lettera m), e 3, lettere c)
          e  d),  attiva i procedimenti di cancellazione dai relativi
          elenchi  per  gravi  violazioni  degli obblighi imposti dal
          presente decreto.
             3.   Salvo   quanto   previsto   dai   commi   4   e  5,
          all'irrogazione   della   sanzione  prevista  dal  comma  1
          provvede   la  Banca  d'Italia;  si  applicano,  in  quanto
          compatibili, le disposizioni dell'art. 145 del TUB.
             4.  Per  gli intermediari finanziari di cui all'art. 11,
          comma  1,  lettera  g),  e  gli  altri  soggetti  esercenti
          attivita'  finanziaria di cui all'art. 11, comma 3, lettera
          b),  la procedura sanzionatoria applicata per l'irrogazione
          della  sanzione  di  cui  al comma 1 e' quella prevista dal
          Titolo XVIII, Capo VII, del CAP.
             5.  Nei  confronti  delle  societa'  di revisione di cui
          all'art.  13, comma 1, lettera a), la sanzione e' applicata
          dalla  CONSOB;  si  applicano,  in  quanto  compatibili, le
          disposizioni dell'art. 195 del TUF.».
             -  Si riporta il testo dell'art. 2 della citata legge 24
          dicembre 1954, n. 1228 cosi' come modificato dalla presente
          legge:
             «Art.  2.  -  E' fatto obbligo ad ognuno di chiedere per
          se'  e  per  le  persone  sulle  quali  esercita  la patria
          potesta'  o  la  tutela,  la  iscrizione  nell'anagrafe del
          Comune  di  dimora  abituale  e di dichiarare alla stessa i
          fatti  determinanti  mutazione  di posizioni anagrafiche, a
          norma   del   regolamento,  fermo  restando,  agli  effetti
          dell'art.  44  del Codice civile, l'obbligo di denuncia del
          trasferimento  anche  all'anagrafe del Comune di precedente
          residenza.
             L'assenza  temporanea  dal Comune di dimora abituale non
          produce effetti sul riconoscimento della residenza.
             Ai  fini  dell'obbligo di cui al primo comma, la persona
          che  non  ha fissa dimora si considera residente nel comune
          dove  ha stabilito il proprio domicilio. La persona stessa,
          al  momento  della  richiesta  di  iscrizione,  e' tenuta a
          fornire all'ufficio di anagrafe gli elementi necessari allo
          svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l'effettiva
          sussistenza  del  domicilio.  In mancanza del domicilio, si
          considera residente nel comune di nascita.
             Per  i  nati all'estero si considera Comune di residenza
          quello  di  nascita  del padre o, in mancanza, quello della
          madre.  Per  tutti  gli  altri,  soggetti all'obbligo della
          residenza,  ai quali non possano applicarsi i criteri sopra
          indicati,   e'   istituito   apposito  registro  presso  il
          Ministero dell'interno.
             Il  personale diplomatico e consolare straniero, nonche'
          il   personale  straniero  da  esso  dipendente,  non  sono
          soggetti all'obbligo dell'iscrizione anagrafica.
             E'  comunque  istituito,  senza nuovi o maggiori oneri a
          carico  del  bilancio  dello  Stato,  presso  il  Ministero
          dell'interno  un  apposito registro nazionale delle persone
          che  non  hanno  fissa  dimora.  Con  decreto  del Ministro
          dell'interno, da adottare nel termine di centottanta giorni
          dalla   data   di   entrata   in   vigore   della  presente
          disposizione,  sono stabilite le modalita' di funzionamento
          del registro attraverso l'utilizzo del sistema INA-SAIA.».
             -  Si  riporta  il  testo  del comma 2 dell'art. 186 del
          decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.  285 cosi' come
          modificato dalla presente legge:
             «Art. 186 (Guida sotto l'influenza dell'alcool). - 1. E'
          vietato   guidare  in  stato  di  ebbrezza  in  conseguenza
          dell'uso di bevande alcoliche.
             2. Chiunque guida in stato di ebbrezza e' punito, ove il
          fatto non costituisca piu' grave reato:
              a)  con  l'ammenda da euro 500 a euro 2000, qualora sia
          stato  accertato  un  valore  corrispondente  ad  un  tasso
          alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per
          litro   (g/l).   All'accertamento  del  reato  consegue  la
          sanzione  amministrativa accessoria della sospensione della
          patente di guida da tre a sei mesi;
              b)  con  l'ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l'arresto
          fino  a  sei  mesi,  qualora  sia stato accertato un valore
          corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non
          superiore  a  1,5  grammi per litro (g/l). All'accertamento
          del  reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa
          accessoria  della sospensione della patente di guida da sei
          mesi ad un anno;
              c)  con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l'arresto
          da  tre  mesi  ad  un  anno, qualora sia stato accertato un
          valore  corrispondente  ad  un tasso alcolemico superiore a
          1,5  grammi  per  litro  (g/l).  All'accertamento del reato
          consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria
          della sospensione della patente di guida da uno a due anni.
          Se  il  veicolo  appartiene a persona estranea al reato, la
          durata  della  sospensione della patente e' raddoppiata. La
          patente  di  guida e' sempre revocata, ai sensi del capo I,
          sezione  II, del titolo VI, quando il reato e' commesso dal
          conducente   di  un  autobus  o  di  un  veicolo  di  massa
          complessiva a pieno carico superiore a 3,5t. o di complessi
          di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Ai fini
          del  ritiro  della  patente  si  applicano  le disposizioni
          dell'art.  223.  Con  la  sentenza  di  condanna  ovvero di
          applicazione  della  pena a richiesta delle parti, anche se
          e'  stata applicata la sospensione condizionale della pena,
          e'  sempre disposta la confisca del veicolo con il quale e'
          stato  commesso  il  reato  ai sensi dell'art. 240, secondo
          comma,  del  codice  penale,  salvo  che  il veicolo stesso
          appartenga   a   persona  estranea  al  reato.  Il  veicolo
          sottoposto  a sequestro puo' essere affidato in custodia al
          trasgressore,  salvo  che  risulti  che  abbia  commesso in
          precedenza  altre violazioni della disposizione di cui alla
          presente  lettera.  La  procedura  di  cui  ai  due periodi
          precedenti si applica anche nel caso di cui al comma 2-bis.
             2-bis.  Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un
          incidente  stradale,  le  pene  di  cui  al  comma  2  sono
          raddoppiate e, fatto salvo quanto previsto dalla lettera c)
          del  medesimo  comma 2, e' disposto il fermo amministrativo
          del veicolo per novanta giorni ai sensi del capo I, sezione
          II,  del  titolo  VI,  salvo  che  il  veicolo appartenga a
          persona  estranea  al  reato.  E'  fatta salva in ogni caso
          l'applicazione  delle  sanzioni  accessorie  previste dagli
          articoli 222 e 223.
             2-ter.  Competente  a  giudicare  dei  reati  di  cui al
          presente art. e' il tribunale in composizione monocratica.
             2-quater.   Le   disposizioni   relative  alle  sanzioni
          accessorie  di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche in
          caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.
             2-quinquies.  Salvo che non sia disposto il sequestro ai
          sensi  del  comma  2,  il veicolo, qualora non possa essere
          guidato   da   altra  persona  idonea,  puo'  essere  fatto
          trasportare  fino al luogo indicato dall'interessato o fino
          alla  piu'  vicina  autorimessa  e  lasciato in consegna al
          proprietario  o  al gestore di essa con le normali garanzie
          per  la  custodia. Le spese per il recupero ed il trasporto
          sono interamente a carico del trasgressore.
             2-sexies. L'ammenda prevista dal comma 2 e' aumentata da
          un terzo alla meta' quando il reato e' commesso dopo le ore
          22 e prima delle ore 7.
             2-septies.  Le  circostanze  attenuanti  concorrenti con
          l'aggravante  di  cui  al comma 2-sexies non possono essere
          ritenute  equivalenti  o  prevalenti  rispetto a questa. Le
          diminuzioni di pena si operano sulla quantita' della stessa
          risultante    dall'aumento    conseguente   alla   predetta
          aggravante.
             2-octies. Una quota pari al venti per cento dell'ammenda
          irrogata  con  la  sentenza  di  condanna  che  ha ritenuto
          sussistente  l'aggravante  di  cui  al  comma  2-sexies  e'
          destinata  ad  alimentare  il Fondo contro l'incidentalita'
          notturna  di  cui all'art. 6-bis del decreto-legge 3 agosto
          2007,  n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
          ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni.
             3.  Al  fine  di  acquisire  elementi utili per motivare
          l'obbligo  di  sottoposizione  agli  accertamenti di cui al
          comma 4, gli organi di Polizia stradale di cui all'art. 12,
          commi  l  e  2,  secondo le direttive fornite dal Ministero
          dell'interno,  nel  rispetto della riservatezza personale e
          senza   pregiudizio   per   l'integrita'   fisica,  possono
          sottoporre  i  conducenti  ad  accertamenti qualitativi non
          invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.
             4. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3
          hanno  dato esito positivo, in ogni caso d'incidente ovvero
          quando  si  abbia  altrimenti  motivo  di  ritenere  che il
          conducente  del  veicolo  si  trovi in stato di alterazione
          psico-fisica   derivante  dall'influenza  dell'alcool,  gli
          organi di Polizia stradale di cui all'art. 12, commi 1 e 2,
          anche  accompagnandolo  presso  il  piu'  vicino  ufficio o
          comando, hanno la facolta' di effettuare l'accertamento con
          strumenti e procedure determinati dal regolamento.
             5.  Per  i  conducenti coinvolti in incidenti stradali e
          sottoposti  alle  cure  mediche,  l'accertamento  del tasso
          alcoolemico  viene effettuato, su richiesta degli organi di
          Polizia  stradale di cui all'art. 12, commi 1 e 2, da parte
          delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o
          comunque  a  tali  fini  equiparate. Le strutture sanitarie
          rilasciano  agli  organi  di  Polizia  stradale la relativa
          certificazione,   estesa   alla   prognosi   delle  lesioni
          accertate,  assicurando  il rispetto della riservatezza dei
          dati  in  base  alle  vigenti  disposizioni  di  legge.  Si
          applicano le disposizioni del comma 5-bis dell'art. 187.
             6.  Qualora  dall'accertamento  di  cui  ai  commi 4 o 5
          risulti  un  valore  corrispondente ad un tasso alcoolemico
          superiore  a  0,5  grammi per litro (g/l), l'interessato e'
          considerato  in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione
          delle sanzioni di cui al comma 2.
             7.  Salvo  che il fatto costituisca piu' grave reato, in
          caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5,
          il  conducente  e'  punito  con  le pene di cui al comma 2,
          lettera  c). La condanna per il reato di cui al periodo che
          precede  comporta  la  sanzione  amministrativa  accessoria
          della  sospensione della patente di guida per un periodo da
          sei  mesi  a  due  anni e della confisca del veicolo con le
          stesse  modalita' e procedure previste dal comma 2, lettera
          c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla
          violazione.  Con  l'ordinanza  con  la quale e' disposta la
          sospensione  della  patente,  il  prefetto  ordina  che  il
          conducente   si  sottoponga  a  visita  medica  secondo  le
          disposizioni  del  comma  8.  Se  il  fatto  e' commesso da
          soggetto  gia'  condannato  nei  due anni precedenti per il
          medesimo    reato,   e'   sempre   disposta   la   sanzione
          amministrativa  accessoria  della  revoca  della patente di
          guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.
             8.  Con  l'ordinanza  con  la  quale  viene  disposta la
          sospensione  della patente ai sensi dei commi 2 e 2-bis, il
          prefetto  ordina  che  il conducente si sottoponga a visita
          medica  ai  sensi dell'art. 119, comma 4, che deve avvenire
          nel  termine  di sessanta giorni. Qualora il conducente non
          vi si sottoponga entro il termine fissato, il prefetto puo'
          disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di
          guida fino all'esito della visita medica.
             9.  Qualora  dall'accertamento  di  cui  ai  commi 4 e 5
          risulti  un  valore  corrispondente  ad un tasso alcolemico
          superiore   a   1,5   grammi   per  litro,  ferma  restando
          l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2-bis, il
          prefetto,  in  via  cautelare, dispone la sospensione della
          patente  fino all'esito della visita medica di cui al comma
          8.».
             -  Si  riporta il testo dell'art. 187 del citato decreto
          legislativo  30  aprile  1992, n. 285 cosi' come modificato
          dalla presente legge:
             «Art.  187  (Guida  in stato di alterazione psico-fisica
          per  uso  di sostanze stupefacenti). - 1. Chiunque guida in
          stato   di   alterazione  psico-fisica  dopo  aver  assunto
          sostanze  stupefacenti o psicotrope e' punito con l'ammenda
          da  euro  1.500  a euro 6.000 e l'arresto da tre mesi ad un
          anno.  All'accertamento  del reato consegue in ogni caso la
          sanzione  amministrativa accessoria della sospensione della
          patente  di  guida  da  sei  mesi ad un anno. La patente di
          guida  e' sempre revocata, ai sensi del capo I, sezione II,
          del  titolo  VI, quando il reato e' commesso dal conducente
          di  un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno
          carico  superiore a 3,5t. o di complessi di veicoli, ovvero
          in  caso  di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della
          patente  si  applicano  le  disposizioni  dell'art. 223. Si
          applicano  le  disposizioni dell'art. 186, comma 2, lettera
          c),  terzo,  sesto e settimo periodo, nonche' quelle di cui
          al comma 2-quinquiesdel medesimo art. 186.
             1-bis.   Se   il  conducente  in  stato  di  alterazione
          psico-fisica  dopo  aver  assunto  sostanze  stupefacenti o
          psicotrope provoca un incidente stradale, le pene di cui al
          comma  1  sono  raddoppiate  e si applicano le disposizioni
          dell'ultimo  periodo  del  comma  1,  salvo  che il veicolo
          appartenga  a  persona estranea al reato. E' fatta salva in
          ogni caso l'applicazione delle sanzioni accessorie previste
          dagli articoli 222 e 223.
             1-ter.  Competente  a  giudicare  dei  reati  di  cui al
          presente  art. e' il tribunale in composizione monocratica.
          Si applicano le disposizioni dell'art. 186, comma 2-quater.
             1-quater. L'ammenda prevista dal comma 1 e' aumentata da
          un terzo alla meta' quando il reato e' commesso dopo le ore
          22 e prima delle ore 7. Si applicano le disposizioni di cui
          all'art. 186, commi 2-septies e 2-octies.
             2.  Al  fine  di  acquisire  elementi utili per motivare
          l'obbligo  di  sottoposizione  agli  accertamenti di cui al
          comma 3, gli organi di Polizia stradale di cui all'art. 12,
          commi  1  e  2,  secondo le direttive fornite dal Ministero
          dell'interno,  nel  rispetto della riservatezza personale e
          senza   pregiudizio   per   l'integrita'   fisica,  possono
          sottoporre  i  conducenti  ad  accertamenti qualitativi non
          invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.
             3.  Quando gli accertamenti di cui al comma 2 forniscono
          esito  positivo  ovvero quando si ha altrimenti ragionevole
          motivo  di  ritenere che il conducente del veicolo si trovi
          sotto    l'effetto    conseguente   all'uso   di   sostanze
          stupefacenti  o  psicotrope, gli agenti di Polizia stradale
          di  cui all'art. 12, commi 1 e 2, fatti salvi gli ulteriori
          obblighi  previsti  dalla legge, accompagnano il conducente
          presso  strutture  sanitarie  fisse  o  mobili afferenti ai
          suddetti  organi  di  Polizia  stradale  ovvero  presso  le
          strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o
          comunque  a  tali  fini  equiparate,  per  il  prelievo  di
          campioni  di  liquidi  biologici ai fini dell'effettuazione
          degli  esami necessari ad accertare la presenza di sostanze
          stupefacenti  o psicotrope e per la relativa visita medica.
          Le medesime disposizioni si applicano in caso di incidenti,
          compatibilmente con le attivita' di rilevamento e soccorso.
             4.  Le  strutture  sanitarie  di  cui  al  comma  3,  su
          richiesta  degli organi di Polizia stradale di cui all'art.
          12,  commi  1 e 2, effettuano altresi' gli accertamenti sui
          conducenti  coinvolti  in  incidenti  stradali e sottoposti
          alle  cure  mediche,  ai  fini  indicati  dal comma 3; essi
          possono   contestualmente   riguardare   anche   il   tasso
          alcoolemico previsto nell'art. 186.
             5.  Le  strutture  sanitarie  rilasciano  agli organi di
          Polizia  stradale  la  relativa certificazione, estesa alla
          prognosi  delle  lesioni accertate, assicurando il rispetto
          della   riservatezza   dei   dati   in  base  alle  vigenti
          disposizioni di legge. Copia del referto sanitario positivo
          deve  essere  tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo
          di  Polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto
          del  luogo  della  commessa  violazione  per  gli eventuali
          provvedimenti di competenza.
             5-bis.  Qualora  l'esito  degli  accertamenti  di cui ai
          commi  3,  4  e  5 non sia immediatamente disponibile e gli
          accertamenti di cui al comma 2 abbiano dato esito positivo,
          se  ricorrono fondati motivi per ritenere che il conducente
          si   trovi   in  stato  di  alterazione  psico-fisica  dopo
          l'assunzione  di  sostanze  stupefacenti  o psicotrope, gli
          organi di polizia stradale possono disporre il ritiro della
          patente  di  guida  fino  all'esito  degli  accertamenti e,
          comunque,  per  un periodo non superiore a dieci giorni. Si
          applicano   le   disposizioni   dell'art.   216  in  quanto
          compatibili.  La  patente  ritirata  e'  depositata  presso
          l'ufficio o il comando da cui dipende l'organo accertatore.
             6.   Il   prefetto,   sulla  base  della  certificazione
          rilasciata  dai  centri  di  cui  al comma 3, ordina che il
          conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'art.
          119  e  dispone  la  sospensione,  in  via cautelare, della
          patente  fino  all'esito  dell'esame  di revisione che deve
          avvenire  nel  termine  e  con  le  modalita'  indicate dal
          regolamento.
             7. [Soppresso].
             8.  Salvo  che  il  fatto  costituisca reato, in caso di
          rifiuto  dell'accertamento  di  cui  ai  commi 2, 3 o 4, il
          conducente  e'  soggetto alle sanzioni di cui all'art. 186,
          comma  7.  Con  l'ordinanza  con  la  quale  e' disposta la
          sospensione  della  patente,  il  prefetto  ordina  che  il
          conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'art.
          119.».
             -  Si  riporta il testo dell'art. 193 del citato decreto
          legislativo  30  aprile  1992, n. 285 cosi' come modificato
          dalla presente legge:
             «Art  193 (Obbligo dell'assicurazione di responsabilita'
          civile).  -  1.  I  veicoli a motore senza guida di rotaie,
          compresi  i  filoveicoli  e  i rimorchi, non possono essere
          posti  in  circolazione  sulla  strada  senza  la copertura
          assicurativa  a  norma  delle vigenti disposizioni di legge
          sulla responsabilita' civile verso terzi.
             2.     Chiunque     circola     senza    la    copertura
          dell'assicurazione e' soggetto alla sanzione amministrativa
          del pagamento di una somma da euro 779 a euro 3.119.
             3.  La  sanzione  amministrativa  di  cui  al comma 2 e'
          ridotta ad un quarto quando l'assicurazione del veicolo per
          la responsabilita' verso i terzi sia comunque resa operante
          nei  quindici  giorni successivi al termine di cui all'art.
          1901,   secondo  comma,  del  codice  civile.  La  sanzione
          amministrativa  di cui al comma 2 e' altresi' ridotta ad un
          quarto  quando  l'interessato  entro  trenta  giorni  dalla
          contestazione   della   violazione,  previa  autorizzazione
          dell'organo  accertatore,  esprime  la  volonta' e provvede
          alla  demolizione  e  alle  formalita'  di  radiazione  del
          veicolo.  In  tale  caso l'interessato ha la disponibilita'
          del  veicolo e dei documenti relativi esclusivamente per le
          operazioni  di  demolizione  e  di  radiazione  del veicolo
          previo   versamento  presso  l'organo  accertatore  di  una
          cauzione  pari  all'importo  della sanzione minima edittale
          previsto dal comma 2. Ad avvenuta demolizione certificata a
          norma   di   legge,  l'organo  accertatore  restituisce  la
          cauzione,  decurtata  dell'importo  previsto  a  titolo  di
          sanzione amministrativa pecuniaria.
             4.  Si  applica  l'art.  13, terzo comma, della legge 24
          novembre  1981,  n. 689. L'organo accertatore ordina che la
          circolazione   sulla   strada   del   veicolo   sia   fatta
          immediatamente  cessare e che il veicolo stesso sia in ogni
          caso  prelevato,  trasportato  e  depositato  in  luogo non
          soggetto a pubblico passaggio, individuato in via ordinaria
          dall'organo   accertatore   o,   in   caso  di  particolari
          condizioni,   concordato   con   il   trasgressore.  Quando
          l'interessato  effettua  il  pagamento  della  sanzione  in
          misura  ridotta  ai  sensi  dell'art.  202,  corrisponde il
          premio di assicurazione per almeno sei mesi e garantisce il
          pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia del
          veicolo  sottoposto a sequestro, l'organo di polizia che ha
          accertato la violazione dispone la restituzione del veicolo
          all'avente  diritto,  dandone  comunicazione  al  prefetto.
          Quando nei termini previsti non e' stato proposto ricorso e
          non e' avvenuto il pagamento in misura ridotta, l'ufficio o
          comando  da  cui  dipende  l'organo  accertatore  invia  il
          verbale  al  prefetto. Il verbale stesso costituisce titolo
          esecutivo  ai sensi dell'art. 203, comma 3, e il veicolo e'
          confiscato ai sensi dell'art. 213.
             4-bis. Salvo che debba essere disposta confisca ai sensi
          dell'art.  240  del  codice  penale,  e' sempre disposta la
          confisca amministrativa del veicolo intestato al conducente
          sprovvisto  di  copertura  assicurativa  quando  sia  fatto
          circolare  con documenti assicurativi falsi o contraffatti.
          Nei confronti di colui che abbia falsificato o contraffatto
          i  documenti  assicurativi  di cui al precedente periodo e'
          sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della
          sospensione   della  patente  di  guida  per  un  anno.  Si
          applicano   le  disposizioni  dell'art.  213  del  presente
          codice.».
             -  Il  titolo  VI,  capo  I,  sezione  II,  del  decreto
          legislativo  30  aprile  1992,  n.  285 (per l'argomento v.
          nelle note al comma 45 del presente articolo) tratta «Degli
          illeciti penali».
             -  Si  riporta il testo del comma 1-quater dell'art. 116
          del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 cosi'
          come modificato dalla presente legge:
             «Art.   116   (Patente,   certificato   di  abilitazione
          professionale  per  la guida di motoveicoli e autoveicoli e
          certificato  di  idoneita'  alla  guida  di ciclomotori). -
          Omissis.
             1-quater. I requisiti fisici e psichici richiesti per la
          guida dei ciclomotori sono quelli prescritti per la patente
          di  categoria  A,  ivi  compresa quella speciale. Fino alla
          data del 30 settembre 2009, la certificazione potra' essere
          limitata   all'esistenza  di  condizioni  psico-fisiche  di
          principio  non  ostative  all'uso del ciclomotore, eseguita
          dal medico di medicina generale.
             Omissis.».
             - Si riporta il testo dell'art. 75, comma 1, del decreto
          del  Presidente  della  Repubblica  9  ottobre 1990, n. 309
          recante  «Testo  unico delle leggi in materia di disciplina
          degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura
          e  riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza»,
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  31 ottobre 1990, n.
          255,  supplemento  ordinario,  cosi'  come modificato dalla
          presente legge:
             «Art.  75 (Condotte integranti illeciti amministrativi).
          -  1.  Chiunque  illecitamente  importa, esporta, acquista,
          riceve  a  qualsiasi  titolo  o  comunque  detiene sostanze
          stupefacenti  o  psicotrope  fuori  dalle  ipotesi  di  cui
          all'art.  73, comma 1-bis, o medicinali contenenti sostanze
          stupefacenti   o  psicotrope  elencate  nella  tabella  II,
          sezioni  B  e C, fuori delle condizioni di cui all'art. 72,
          comma  2,  e' sottoposto, per un periodo non inferiore a un
          mese e non superiore a un anno, salvo quanto previsto dalla
          lettera   a),   a   una  o  piu'  delle  seguenti  sanzioni
          amministrative:
              a)  sospensione della patente di guida, del certificato
          di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e
          del  certificato  di  idoneita' alla guida di ciclomotori o
          divieto di conseguirli per un periodo fino a tre anni;
              b)  sospensione della licenza di porto d'armi o divieto
          di conseguirla;
              c) sospensione del passaporto e di ogni altro documento
          equipollente o divieto di conseguirli;
              d)  sospensione del permesso di soggiorno per motivi di
          turismo    o    divieto   di   conseguirlo   se   cittadino
          extracomunitario.».
             -  Si  riporta il testo dell'art. 75-bis del decreto del
          Presidente  della  Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, cosi'
          come modificato dalla presente legge:
             «Art.  75-bis  (Provvedimenti  a  tutela della sicurezza
          pubblica). - 1. Qualora in relazione alle modalita' od alle
          circostanze  dell'uso,  dalla  condotta  di  cui al comma 1
          dell'art.  75  possa  derivare  pericolo  per  la sicurezza
          pubblica,  l'interessato che risulti gia' condannato, anche
          non definitivamente, per reati contro la persona, contro il
          patrimonio  o  per  quelli  previsti dalle disposizioni del
          presente  testo  unico  o  dalle  norme  sulla circolazione
          stradale,  oppure sanzionato per violazione delle norme del
          presente   testo   unico   o   destinatario  di  misura  di
          prevenzione  o di sicurezza, puo' essere inoltre sottoposto
          ad una o piu' delle seguenti misure:
              a)  obbligo di presentarsi almeno due volte a settimana
          presso il locale ufficio della Polizia di Stato o presso il
          comando    dell'Arma   dei   carabinieri   territorialmente
          competente;
              b)  obbligo di rientrare nella propria abitazione, o in
          altro  luogo di privata dimora, entro una determinata ora e
          di non uscirne prima di altra ora prefissata;
              c) divieto di frequentare determinati locali pubblici;
              d) divieto di allontanarsi dal comune di residenza;
              e)  obbligo  di  comparire  in  un ufficio o comando di
          polizia  specificamente indicato, negli orari di entrata ed
          uscita dagli istituti scolastici;
              f) divieto di condurre qualsiasi veicolo a motore.
             1-bis.  La durata massima delle misure di cui al comma 1
          e'  fissata  in  due anni per quelle indicate nelle lettere
          a),  b),  c), d) ed e)e in quattro anni per quella indicata
          nella lettera f).
             2.  Il questore, ricevuta copia del decreto con il quale
          e'  stata  applicata una delle sanzioni di cui all'art. 75,
          quando la persona si trova nelle condizioni di cui al comma
          1,  puo'  disporre  le misure di cui al medesimo comma, con
          provvedimento  motivato,  che  ha  effetto  dalla  notifica
          all'interessato, recante l'avviso che lo stesso ha facolta'
          di  presentare,  personalmente  o  a  mezzo  di  difensore,
          memorie   o   deduzioni  al  giudice  della  convalida.  Il
          provvedimento  e'  comunicato  entro  quarantotto ore dalla
          notifica  al  giudice  di pace competente per territorio in
          relazione   al  luogo  di  residenza  o,  in  mancanza,  di
          domicilio  dell'interessato.  Il  giudice,  se  ricorrono i
          presupposti  di  cui  al  comma  1,  dispone con decreto la
          convalida nelle successive quarantotto ore.
             3.  Le  misure,  su istanza dell'interessato, sentito il
          questore,  possono essere modificate o revocate dal giudice
          di  pace  competente,  qualora  siano  cessate  o mutate le
          condizioni   che  ne  hanno  giustificato  l'emissione.  Le
          prescrizioni   possono   essere   altresi'  modificate,  su
          richiesta  del  questore,  qualora  risultino  aggravate le
          condizioni  che  ne  hanno giustificato l'emissione. In tal
          caso,  con  la  richiesta  di  modifica,  il  questore deve
          avvisare l'interessato della facolta' prevista dal comma 2.
          Il ricorso per cassazione contro il provvedimento di revoca
          o di modifica non ha effetto sospensivo.
             4.  Il  decreto  di  revoca  dei  provvedimenti  di  cui
          all'art.  75, adottato quando l'interessato risulta essersi
          sottoposto  con esito positivo al programma di cui al comma
          2  dell'art.  75, e' comunicato al questore e al giudice ai
          fini della revoca dei provvedimenti eventualmente emessi ai
          sensi   del   presente  art..  Il  giudice  provvede  senza
          formalita'.
             5.  Della sottoposizione con esito positivo al programma
          e'  data comunicazione al questore in relazione al disposto
          di cui al comma 8 dell'art. 75.
             6.   Il   contravventore   anche   solo   ad  una  delle
          disposizioni  del  comma  1 del presente art. e' punito con
          l'arresto da tre a diciotto mesi.
             7.  Qualora  l'interessato  sia  minorenne, competente a
          provvedere  ai sensi dei commi da 2 a 4 e' il tribunale per
          i minorenni, individuato in relazione al luogo di residenza
          o, in mancanza, di domicilio.».
             -  Si  riporta il testo dell'art. 117 del citato decreto
          legislativo  30  aprile  1992, n. 285 cosi' come modificato
          dalla presente legge:
             «Art.  117 (Limitazioni nella guida). - 1. E' consentita
          la guida dei motocicli ai titolari di patente A, rilasciata
          alle   condizioni   e  con  le  limitazioni  dettate  dalle
          disposizioni comunitarie in materia di patenti.
             2.  Per i primi tre anni dal conseguimento della patente
          di  categoria  B  non  e'  consentito  il superamento della
          velocita' di 100 km/h per le autostrade e di 90 km/h per le
          strade extraurbane principali.
             2-bis.  Ai  titolari di patente di guida di categoria B,
          per  il  primo anno dal rilascio non e' consentita la guida
          di  autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla
          tara,  superiore  a  50  kw/t.  La  limitazione  di  cui al
          presente  comma  non  si  applica  ai  veicoli  adibiti  al
          servizio   di   persone   invalide,  autorizzate  ai  sensi
          dell'art. 188, purche' la persona invalida sia presente sul
          veicolo.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dall'art. 120 del
          presente  codice,  alle persone destinatarie del divieto di
          cui  all'art.  75,  comma 1, lettera a), del testo unico di
          cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 9 ottobre
          1990,  n.  309,  il  divieto  di  cui  al presente comma ha
          effetto  per i primi tre anni dal rilascio della patente di
          guida.
             3.  Nel  regolamento  saranno stabilite le modalita' per
          l'indicazione sulla carta di circolazione dei limiti di cui
          ai  commi  1,  2 e 2-bis. Analogamente sono stabilite norme
          per  i  veicoli  in  circolazione  alla  data di entrata in
          vigore del presente codice.
             4.  Le  limitazioni  alla  guida  e  alla velocita' sono
          automatiche   e   decorrono   dalla   data  di  superamento
          dell'esame di cui all'art. 121.
             5.  Il  titolare  di  patente  di guida italiana che nei
          primi  tre  anni  dal  conseguimento  della patente circola
          oltrepassando  i  limiti  di guida e di velocita' di cui al
          presente  art. e' soggetto alla sanzione amministrativa del
          pagamento  di  una  somma  da  euro  148  a  euro  594.  La
          violazione  importa  la  sanzione amministrativa accessoria
          della  sospensione  della validita' della patente da due ad
          otto  mesi,  secondo  le  norme del capo I, sezione II, del
          titolo VI.».
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 6-bis della legge 2
          ottobre  2007,  n.  160, recante «Conversione in legge, con
          modificazioni,  del  decreto-legge  3  agosto 2007, n. 117,
          recante  disposizioni urgenti modificative del codice della
          strada  per  incrementare  i  livelli  di  sicurezza  nella
          circolazione.»,   pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  3
          ottobre  2007, n. 230, cosi' come modificato dalla presente
          legge:
             «Art.  6-bis (Fondo contro l'incidentalita' notturna). -
          1.  E'  istituito  presso  la  Presidenza del Consiglio dei
          Ministri il Fondo contro l'incidentalita' notturna.
             2. [Abrogato].
             3.  Le  risorse  del  Fondo  di  cui  al  comma  1  sono
          utilizzate  per  l'acquisto  di  materiali,  attrezzature e
          mezzi  per  le  attivita'  di contrasto dell'incidentalita'
          notturna  svolte dalle Forze di polizia di cui all'art. 12,
          comma  1,  lettere  a),  b),  c),  d)e  f-bis), del decreto
          legislativo   30   aprile   1992,   n.  285,  e  successive
          modificazioni,  per  campagne  di  sensibilizzazione  e  di
          formazione degli utenti della strada e per il finanziamento
          di  analisi  cliniche,  di  ricerca  e  sperimentazione nel
          settore  di  contrasto  della  guida in stato di ebbrezza o
          dopo aver assunto sostanze stupefacenti.
             4. [Abrogato].
             5.  Per  il  finanziamento  iniziale del Fondo di cui al
          comma  1  e'  autorizzata  la  spesa  di  500.000  euro per
          ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Al relativo onere si
          provvede       mediante       corrispondente      riduzione
          dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 1036,
          della legge 27 dicembre 2006, n. 296.».
             -  Si  riporta  il  testo  degli  articoli 195 e 208 del
          citato  decreto  legislativo  30  aprile  1992, n. 285 (per
          l'argomento   v.  nelle  note  al  comma  45  del  presente
          articolo), cosi' come modificati dalla presente legge:
             «Art  195  (Applicazione  delle  sanzioni amministrative
          pecuniarie).  -  1.  La  sanzione amministrativa pecuniaria
          consiste nel pagamento di una somma di danaro tra un limite
          minimo  ed  un  limite massimo fissato dalla singola norma,
          sempre  entro  il  limite  minimo generale di euro 23 ed il
          limite  massimo generale di euro 9.296. Tale limite massimo
          generale  puo'  essere  superato  solo  quando si tratti di
          sanzioni  proporzionali, ovvero di piu' violazioni ai sensi
          dell'art. 198, ovvero nelle ipotesi di aggiornamento di cui
          al comma 3.
             2.  Nella  determinazione  della sanzione amministrativa
          pecuniaria  fissata  dal  presente  codice,  tra  un limite
          minimo  ed  un limite massimo, si ha riguardo alla gravita'
          della   violazione,   all'opera   svolta   dall'agente  per
          l'eliminazione   o  attenuazione  delle  conseguenze  della
          violazione,  nonche'  alla  personalita' del trasgressore e
          alle sue condizioni economiche.
             2-bis.  Le  sanzioni  amministrative pecuniarie previste
          dagli  articoli  141,  142,  145,  146, 149, 154, 174, 176,
          commi  19  e 20, e 178 sono aumentate di un terzo quando la
          violazione  e' commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7;
          tale  incremento  della  sanzione  quando  la violazione e'
          accertata da uno dei soggetti di cui all'art. 208, comma 1,
          primo  periodo,  e' destinato ad alimentare il Fondo di cui
          all'art.  6-bisdel  decreto-legge  3  agosto  2007, n. 117,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007,
          n. 160, e successive modificazioni.
             3. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie e'
          aggiornata   ogni   due  anni  in  misura  pari  all'intera
          variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al
          consumo  per  le  famiglie  di  operai  e  impiegati (media
          nazionale)  verificatasi nei due anni precedenti. All'uopo,
          entro  il  1°  dicembre  di ogni biennio, il Ministro della
          giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle
          finanze,  e  delle  infrastrutture  e dei trasporti, fissa,
          seguendo  i  criteri  di  cui  sopra,  i nuovi limiti delle
          sanzioni amministrative pecuniarie, che si applicano dal 1°
          gennaio  dell'anno successivo. Tali limiti possono superare
          quelli massimi di cui al comma 1.
             3-bis.  A decorrere dal 1° gennaio 2005, la misura delle
          sanzioni amministrative pecuniarie, aggiornata ai sensi del
          comma  3,  e' oggetto di arrotondamento all'unita' di euro,
          per  eccesso  se la frazione decimale e' pari o superiore a
          50  centesimi di euro, ovvero per difetto se e' inferiore a
          detto limite.».
             «Art.   208   (Proventi  delle  sanzioni  amministrative
          pecuniarie).  - 1. I proventi delle sanzioni amministrative
          pecuniarie per violazioni previste dal presente codice sono
          devoluti  allo  Stato, quando le violazioni siano accertate
          da  funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, nonche' da
          funzionari  ed  agenti  delle  Ferrovie dello Stato o delle
          ferrovie  e  tranvie in concessione. I proventi stessi sono
          devoluti   alle  regioni,  province  e  comuni,  quando  le
          violazioni  siano  accertate  da  funzionari,  ufficiali ed
          agenti,  rispettivamente,  delle  regioni, delle province e
          dei comuni.
             2.  I  proventi di cui al comma 1, spettanti allo Stato,
          sono   destinati:   a)   fermo   restando  quanto  previsto
          dall'art.32,  comma  4, della legge 17 maggio 1999, n. 144,
          per    il    finanziamento    delle    attivita'   connesse
          all'attuazione   del   Piano   nazionale   della  sicurezza
          stradale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
          -  Ispettorato  generale per la circolazione e la sicurezza
          stradale, nella misura dell' 80 per cento del totale annuo,
          definito  a  norma  dell'art. 2, lettera x), della legge 13
          giugno  1991,  n.  190, per studi, ricerche e propaganda ai
          fini  della sicurezza stradale, attuata anche attraverso il
          Centro  di  coordinamento  delle informazioni sul traffico,
          sulla   viabilita'  e  sulla  sicurezza  stradale  (CCISS),
          istituito con legge 30 dicembre 1988, n. 556, per finalita'
          di  educazione  stradale, sentito, occorrendo, il Ministero
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca e per
          l'assistenza  e  previdenza  del personale della Polizia di
          Stato, dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza,
          della  Polizia  penitenziaria  e  del Corpo forestale dello
          Stato  e  per  iniziative  ed attivita' di promozione della
          sicurezza   della   circolazione;  b)  al  Ministero  delle
          infrastrutture   e  dei  trasporti  -  Dipartimento  per  i
          trasporti  terrestri,  nella  misura  del  20 per cento del
          totale  annuo  sopra  richiamato,  per  studi,  ricerche  e
          propaganda  sulla  sicurezza  del  veicolo; c) al Ministero
          dell'istruzione,   dell'universita'   e   della  ricerca  -
          Dipartimento  per i servizi per il territorio, nella misura
          del  7,5  per  cento  del totale annuo, al fine di favorire
          l'impegno della scuola pubblica e privata nell'insegnamento
          dell'educazione  stradale  e per l'organizzazione dei corsi
          per  conseguire il certificato di idoneita' alla conduzione
          dei ciclomotori.
             2-bis.  Gli  incrementi  delle  sanzioni  amministrative
          pecuniarie  di  cui all'art. 195, comma 2-bis, sono versati
          in  un  apposito  capitolo  di  entrata  del bilancio dello
          Stato,  di  nuova  istituzione,  per  essere riassegnati al
          Fondo  contro  l'incidentalita'  notturna  di  cui all'art.
          6-bisdel  decreto-legge  3 agosto 2007, n. 117, convertito,
          con  modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, con
          provvedimento  del  Ministero dell'economia e delle finanze
          adottato  sulla  base  delle  rilevazioni  trimestrali  del
          Ministero  dell'interno.  Tali  rilevazioni sono effettuate
          con   le   modalita'  fissate  con  decreto  del  Ministero
          dell'interno,  di  concerto con i Ministeri dell'economia e
          delle finanze, della giustizia e delle infrastrutture e dei
          trasporti.   Con   lo  stesso  decreto  sono  stabilite  le
          modalita'  di trasferimento della percentuale di ammenda di
          cui  agli  articoli  186,  comma  2-octies,  e  187,  comma
          1-quater, destinata al Fondo.
             3.  Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
          concerto  con  i  Ministri  dell'economia e delle finanze e
          dell'istruzione,    dell'universita'   e   della   ricerca,
          determina  annualmente  le quote dei proventi da destinarsi
          alle  suindicate  finalita'.  Il  Ministro  dell'economia e
          delle  finanze  e'  autorizzato  ad  adottare,  con  propri
          decreti, le necessarie variazioni di bilancio, nel rispetto
          delle quote come annualmente determinate.
             4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti
          agli  altri  enti  indicati  nel  comma  1 e' devoluta alle
          finalita'  di  cui al comma 2 per consentire agli organi di
          polizia locale di effettuare, nelle scuole di ogni ordine e
          grado, corsi didattici finalizzati all'educazione stradale,
          imputandone la relativa spesa ai medesimi proventi, nonche'
          al   miglioramento  della  circolazione  sulle  strade,  al
          potenziamento   ed   al   miglioramento  della  segnaletica
          stradale  e  alla  redazione  dei piani di cui all'art. 36,
          alla  fornitura di mezzi tecnici necessari per i servizi di
          polizia stradale di loro competenza e alla realizzazione di
          interventi  a favore della mobilita' ciclistica nonche', in
          misura  non inferiore al 10 per cento della predetta quota,
          ad  interventi  per  la sicurezza stradale in particolare a
          tutela  degli  utenti  deboli:  bambini, anziani, disabili,
          pedoni e ciclisti. Gli stessi enti determinano annualmente,
          con  delibera  della  giunta,  le  quote  da destinare alle
          predette  finalita'.  Le  determinazioni sono comunicate al
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Per i comuni
          la  comunicazione  e'  dovuta  solo  da parte di quelli con
          popolazione superiore a diecimila abitanti.
             4-bis.    La   quota   dei   proventi   delle   sanzioni
          amministrative   pecuniarie  per  violazioni  previste  dal
          presente  codice,  annualmente  destinata  con  delibera di
          Giunta  al  miglioramento  della circolazione sulle strade,
          puo'  essere  destinata ad assunzioni stagionali a progetto
          nelle  forme  di  contratti  a  tempo determinato e a forme
          flessibili di lavoro.
             5.   Il   Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato  a  introdurre con propri decreti le occorrenti
          variazioni  nello  stato di previsione dell'entrata e nello
          stato   di  previsione  della  spesa  del  Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti.».
             -  Si  riporta  il testo dell'art. 600-sexies del codice
          penale, cosi' come modificato dalla presente legge:
             «Art. 600-sexies (Circostanze aggravanti ed attenuanti).
          -  Nei  casi  previsti dagli articoli 600-bis, primo comma,
          600-ter,   primo  comma,  e  600-quinquies,  nonche'  dagli
          articoli  600,  601 e 602, la pena e' aumentata da un terzo
          alla meta' se il fatto e' commesso in danno di minore degli
          anni quattordici.
             Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e
          600-ter, nonche' dagli articoli 600, 601 e 602, se il fatto
          e'  commesso in danno di minore, la pena e' aumentata dalla
          meta'   ai  due  terzi  se  il  fatto  e'  commesso  da  un
          ascendente,  dal  genitore  adottivo,  o dal loro coniuge o
          convivente, dal coniuge o da affini entro il secondo grado,
          da  parenti  fino al quarto grado collaterale, dal tutore o
          da persona a cui il minore e' stato affidato per ragioni di
          cura,  educazione, istruzione, vigilanza, custodia, lavoro,
          ovvero  da  pubblici  ufficiali  o  incaricati  di pubblico
          servizio  nell'esercizio  delle  loro funzioni ovvero se e'
          commesso  in  danno  di  minore  in  stato  di infermita' o
          minoranza psichica, naturale o provocata.
             Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e
          600-ter  la  pena  e' aumentata se il fatto e' commesso con
          violenza o minaccia.
             Nei  casi  previsti  dagli  articoli  600-bis e 600-ter,
          nonche'  dagli  articoli 600, 601 e 602, la pena e' ridotta
          da  un terzo alla meta' per chi si adopera concretamente in
          modo  che  il  minore  degli  anni  diciotto  riacquisti la
          propria autonomia e liberta'.
             Nei  casi previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter,
          600-quater,    600-quinquies,    600-sexies,   600-septies,
          600-octies,  601,  602  e  416,  sesto  comma, le pene sono
          diminuite  fino  alla meta' nei confronti dell'imputato che
          si  adopera  per  evitare  che  l'attivita'  delittuosa sia
          portata  a  conseguenze  ulteriori  aiutando  concretamente
          l'autorita'  di  polizia  o  l'autorita'  giudiziaria nella
          raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione
          dei fatti e per l'individuazione e la cattura di uno o piu'
          autori  dei  reati  ovvero  per  la  sottrazione di risorse
          rilevanti alla consumazione dei delitti.
             Le  circostanze  attenuanti,  diverse da quella prevista
          dall'art. 98, concorrenti con le aggravanti di cui al primo
          e  secondo comma, non possono essere ritenute equivalenti o
          prevalenti  rispetto  a  queste e le diminuzioni di pena si
          operano    sulla    quantita'   della   stessa   risultante
          dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.».
             -  Si  riporta  il  testo  del comma 3 dell'art. 393 del
          decreto  del  Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
          n.  495  recante «Regolamento di esecuzione e di attuazione
          del  nuovo codice della strada», (pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 28 dicembre 1992, n. 303, supplemento ordinario),
          cosi' come modificato dalla presente legge:
             «3.  Limitatamente alle quote dei proventi da destinarsi
          a  finalita' di assistenza e previdenza del personale della
          Polizia  di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia
          di   finanza,  della  Polizia  penitenziaria  e  del  Corpo
          forestale   dello  Stato,  la  ripartizione  dei  fondi  e'
          determinata    annualmente   con   decreto   del   Ministro
          dell'interno,  proporzionalmente all'entita' dell'ammontare
          delle  violazioni  accertate  dagli  Organismi  o dei Corpi
          anzidetti.».
             -  Si  riporta  il testo dell'art. 585 del codice penale
          cosi' come modificato dalla presente legge;
             «Art.  585 (Circostanze aggravanti). - Nei casi previsti
          dagli  articoli  582,  583,  583-bis  e  584,  la  pena  e'
          aumentata  da un terzo alla meta', se concorre alcuna delle
          circostanze   aggravanti  previste  dall'art.  576,  ed  e'
          aumentata  fino  a  un  terzo,  se  concorre  alcuna  delle
          circostanze aggravanti previste dall'art. 577, ovvero se il
          fatto e' commesso con armi o con sostanze corrosive, ovvero
          da persona travisata o da piu' persone riunite.
             Agli effetti della legge penale, per armi s'intendono:
              1) quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione
          naturale e' l'offesa alla persona;
              2)  tutti gli strumenti atti ad offendere, dei quali e'
          dalla legge vietato il porto in modo assoluto, ovvero senza
          giustificato motivo.
             Sono  assimilate alle armi le materie esplodenti e i gas
          asfissianti o accecanti.».
             -  Si  riporta  il  testo dell'art. 24 del codice penale
          cosi' come modificato dalla presente legge:
             «Art.  24  (Multa).  -  La pena della multa consiste nel
          pagamento  allo Stato di una somma non inferiore a euro 50,
          ne' superiore a euro 50.000.
             Per  i  delitti  determinati  da  motivi di lucro, se la
          legge  stabilisce  soltanto  la  pena  della reclusione, il
          giudice puo' aggiungere la multa da euro 50 aeuro 25.000.».
             -  Si  riporta  il  testo dell'art. 26 del codice penale
          cosi' come modificato dalla presente legge:
             «Art.  26 (Ammenda). - La pena dell'ammenda consiste nel
          pagamento  allo  Stato di una somma non inferiore a euro 20
          ne' superiore a euro 10.000.».
             -  Si  riporta  il testo dell'art. 135 del codice penale
          cosi' come modificato dalla presente legge:
             «Art.   135  (Ragguaglio  fra  pene  pecuniarie  e  pene
          detentive).  -  Quando, per qualsiasi effetto giuridico, si
          deve  eseguire  un  ragguaglio  fra  pene pecuniarie e pene
          detentive,  il  computo  ha  luogo  calcolando  euro 250, o
          frazione  di  euro 250, di pena pecuniaria per un giorno di
          pena detentiva.».
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  10  della legge 24
          novembre  1981,  n.  689,  recante  «Modifiche  al  sistema
          penale»,  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale 30 novembre
          1981,  n.  329, S.O. - cosi' come modificato dalla presente
          legge:
             «Art.  10 (Sanzione amministrativa pecuniaria e rapporto
          tra   limite  minimo  e  limite  massimo).  -  La  sanzione
          amministrativa  pecuniaria  consiste  nel  pagamento di una
          somma  non  inferiore  a  euro  10  e  non superiore a euro
          15.000. Le sanzioni proporzionali non hanno limite massimo.
             Fuori  dei  casi espressamente stabiliti dalla legge, il
          limite massimo della sanzione amministrativa pecuniaria non
          puo',  per  ciascuna  violazione  superare  il  decuplo del
          minimo.».
             -  Si  riporta il testo dell'art. 114 della sopra citata
          legge  24  novembre  1981,  n.  689 (per l'argomento vedasi
          nelle  note  al comma 63 del presente articolo), cosi' come
          modificato dalla presente legge:
             «Art   114   (Aumento   delle   sanzioni  amministrative
          pecuniarie).  - Le disposizioni dell'articolo precedente si
          applicano  a  tutte  le  sanzioni amministrative pecuniarie
          originariamente previste come sanzioni penali.
             Le  altre  sanzioni  amministrative pecuniarie inferiori
          nel  minimo a euro 20 o nel massimo a euro 50 sono elevate,
          rispettivamente, a euro 20 e a euro 50.
             Le  disposizioni dei precedenti commi si applicano anche
          alle violazioni finanziarie.».