Art. 3.

  1.  All'articolo 36 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il comma 1
e' sostituito dal seguente:
  "1.  Quando  i  reati  di cui all'articolo 527 del codice penale, i
delitti  non  colposi  di  cui  ai titoli XII e XIII del libro II del
codice penale, nonche' i reati di cui alla legge 20 febbraio 1958, n.
75,  sono  commessi  in  danno  di  persona portatrice di minorazione
fisica,  psichica o sensoriale, la pena e' aumentata da un terzo alla
meta'".
  2.  All'articolo  635 del codice penale, sono apportate le seguenti
modificazioni:
   a)  al  secondo comma, numero 3), dopo le parole: "centri storici"
sono  inserite  le  seguenti:  "ovvero  su  immobili  i cui lavori di
costruzione,  di  ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono
in corso o risultano ultimati";
   b) dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente:
  "Per  i  reati di cui al secondo comma, la sospensione condizionale
della  pena e' subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose
o  pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla
prestazione  di attivita' non retribuita a favore della collettivita'
per  un  tempo  determinato, comunque non superiore alla durata della
pena  sospesa,  secondo  le  modalita'  indicate  dal  giudice  nella
sentenza di condanna".
  3.  All'articolo  639  del codice penale sono apportate le seguenti
modificazioni:
   a) al primo comma, le parole: "o immobili" sono soppresse;
   b) il secondo comma e' sostituito dal seguente:
  "Se  il  fatto e' commesso su beni immobili o su mezzi di trasporto
pubblici  o privati, si applica la pena della reclusione da uno a sei
mesi  o  della  multa da 300 a 1.000 euro. Se il fatto e' commesso su
cose  di  interesse  storico  o  artistico,  si applica la pena della
reclusione  da  tre  mesi  a  un  anno e della multa da 1.000 a 3.000
euro";
   c) dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:
  "Nei  casi  di  recidiva  per le ipotesi di cui al secondo comma si
applica la pena della reclusione da tre mesi a due anni e della multa
fino a 10.000 euro.
  Nei casi previsti dal secondo comma si procede d'ufficio".
  4.   Chiunque   vende   bombolette  spray  contenenti  vernici  non
biodegradabili  ai  minori di diciotto anni e' punito con la sanzione
amministrativa fino a 1.000 euro.
  5.  All'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28
agosto 2000, n. 274, dopo la parola: "639" sono inserite le seguenti:
", primo comma,".
  6. Le sanzioni amministrative previste dai regolamenti ed ordinanze
comunali  per  chiunque  insozzi  le pubbliche vie non possono essere
inferiori all'importo di euro 500.
  7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 134 del testo unico
delle  leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, e successive modificazioni, e' autorizzato l'impiego di
personale   addetto  ai  servizi  di  controllo  delle  attivita'  di
intrattenimento  e  di  spettacolo  in luoghi aperti al pubblico o in
pubblici  esercizi,  anche  a  tutela  dell'incolumita' dei presenti.
L'espletamento   di  tali  servizi  non  comporta  l'attribuzione  di
pubbliche  qualifiche.  E'  vietato l'uso di armi, di oggetti atti ad
offendere e di qualunque strumento di coazione fisica.
  8. Il personale addetto ai servizi di cui al comma 7 e' iscritto in
apposito  elenco,  tenuto  anche  in  forma  telematica  dal prefetto
competente  per territorio. All'istituzione e alla tenuta dell'elenco
di   cui  al  presente  comma  si  provvede  con  le  risorse  umane,
strumentali  e  finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza
nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
  9. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro sessanta
giorni  dalla  data  di  entrata in vigore della presente legge, sono
stabiliti i requisiti per l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 8,
le  modalita'  per  la  selezione  e la formazione del personale, gli
ambiti  applicativi  e  il  relativo  impiego.  Gli  oneri  derivanti
dall'attivita'  di  cui  al  presente  comma  sono posti a carico dei
soggetti  che  si  avvalgono degli addetti ai servizi di controllo di
cui al comma 7.
  10.  Il prefetto dispone la cancellazione dall'elenco degli addetti
che  non  risultano piu' in possesso dei prescritti requisiti, ovvero
di  quelli  che  espletano  il servizio in contrasto con le norme dei
commi da 7 a 13 e con quanto stabilito dal decreto di cui al comma 9.
Il    prefetto    comunica   l'avvenuta   cancellazione   all'addetto
interessato,  disponendo  al  contempo  il  divieto  di  impiego  nei
confronti di chi si avvale dei suoi servizi.
  11.  I soggetti che intendono avvalersi degli addetti ai servizi di
controllo  devono individuarli tra gli iscritti nell'elenco di cui al
comma 8, dandone preventiva comunicazione al prefetto.
  12.  Coloro  che,  alla  data  di  entrata in vigore della presente
legge,  gia'  svolgono  iservizi  di  controllo  delle  attivita'  di
intrattenimento  o  di  spettacolo  di  cui  al comma 7 sono iscritti
nell'elenco  di  cui  al  comma  8  qualora risultino in possesso dei
requisiti prescritti dal decreto di cui al comma 9.
  13. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque svolge i servizi
di  cui  al comma 7 in difformita' da quanto previsto dai commi 7, 8,
9,  10,  11  e  12  e  dal decreto di cui al comma 9 e' punito con la
sanzione  amministrativa  da  euro  1.500  a  euro 5.000. Alla stessa
sanzione soggiace chiunque impiega per le attivita' di cui al comma 7
soggetti  diversi  da quelli iscritti nell'elenco tenuto dal prefetto
od omette la preventiva comunicazione di cui al comma 11.
  14. Nel titolo II, capo I, del nuovo codice della strada, di cui al
decreto  legislativo  30  aprile 1992, n. 285, di seguito denominato:
"decreto  legislativo  30 aprile 1992, n. 285", dopo l'articolo 34 e'
inserito il seguente:
  "Art.  34-bis.  -  (Decoro  delle strade). - 1. Chiunque insozza le
pubbliche strade gettando rifiuti od oggetti dai veicoli in movimento
o  in  sosta  e'  punito con la sanzione amministrativa da euro 500 a
euro 1.000".
  15.  All'articolo  112 del codice penale sono apportate le seguenti
modificazioni:
   a)  al  primo  comma,  numero  4),  dopo le parole: "avvalso degli
stessi" sono inserite le seguenti: "o con gli stessi ha partecipato";
   b) al secondo comma, dopo le parole: "si e' avvalso di persona non
imputabile  o  non  punibile,  a cagione di una condizione o qualita'
personale,"   sono   inserite  le  seguenti:  "o  con  la  stessa  ha
partecipato";
   c)  al terzo comma, dopo le parole: "Se chi ha determinato altri a
commettere  il  reato  o  si  e'  avvalso  di altri" sono inserite le
seguenti: "o con questi ha partecipato".
  16. Fatti salvi i provvedimenti dell'autorita' per motivi di ordine
pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti
dall'articolo  633  del  codice penale e dall'articolo 20 del decreto
legislativo  30  aprile  1992, n. 285, e successive modificazioni, il
sindaco,  per le strade urbane, e il prefetto, per quelle extraurbane
o,  quando  ricorrono  motivi  di sicurezza pubblica, per ogni luogo,
possono  ordinare  l'immediato  ripristino  dello  stato dei luoghi a
spese  degli  occupanti  e,  se  si  tratta  di occupazione a fine di
commercio,  la  chiusura  dell'esercizio  fino  al  pieno adempimento
dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea
garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.
  17.  Le disposizioni di cui al comma 16 si applicano anche nel caso
in  cui  l'esercente  ometta di adempiere agli obblighi inerenti alla
pulizia e al decoro degli spazi pubblici antistanti l'esercizio.
  18.  Se  si  tratta  di  occupazione a fine di commercio, copia del
relativo  verbale  di  accertamento e' trasmessa, a cura dell'ufficio
accertatore,  al  comando  della  Guardia  di  finanza competente per
territorio,  ai sensi dell'articolo 36, ultimo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
  19. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo l'articolo 600-septies e' inserito il seguente:
  "Art. 600-octies. - (Impiego di minori nell'accattonaggio). - Salvo
che  il  fatto  costituisca  piu' grave reato, chiunque si avvale per
mendicare  di  una persona minore degli anni quattordici o, comunque,
non imputabile, ovvero permette che tale persona, ove sottoposta alla
sua  autorita'  o affidata alla sua custodia o vigilanza, mendichi, o
che  altri  se  ne avvalga per mendicare, e' punito con la reclusione
fino a tre anni";
   b) dopo l'articolo 602 e' inserito il seguente:
  "Art.  602-bis.  -  (Pene accessorie). - La condanna per i reati di
cui  agli  articoli  583-bis,  600,  601,  602,  609-bis, 609-quater,
609-quinquies  e  609-octies  comporta,  qualora i fatti previsti dai
citati   articoli   siano   commessi   dal  genitore  o  dal  tutore,
rispettivamente:
  1) la decadenza dall'esercizio della potesta' del genitore;
  2)   l'interdizione   perpetua   da   qualsiasi  ufficio  attinente
all'amministrazione di sostegno, alla tutela e alla cura";
   c)   all'  articolo  609-decies,  primo  comma,  dopo  la  parola:
"600-quinquies," e' inserita la seguente: "600-octies,";
   d) l'articolo 671 e' abrogato.
  20.  All'articolo  61  del codice penale, dopo il numero 11-bis) e'
aggiunto il seguente:
  "11-ter)  l'aver  commesso un delitto contro la persona ai danni di
un  soggetto  minore  all'interno  o  nelle  adiacenze di istituti di
istruzione o di formazione".
  21. L'articolo 388 del codice penale e' sostituito dal seguente:
  "Art.  388.  -  (Mancata  esecuzione dolosa di un provvedimento del
giudice).  -  Chiunque,  per sottrarsi all'adempimento degli obblighi
nascenti  da un provvedimento dell'autorita' giudiziaria, o dei quali
e'  in corso l'accertamento dinanzi all'autorita' giudiziaria stessa,
compie,  sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti,
o  commette  allo  stesso  scopo  altri fatti fraudolenti, e' punito,
qualora  non  ottemperi all'ingiunzione di eseguire il provvedimento,
con  la  reclusione fino a tre anni o con la multa da euro 103 a euro
1.032.
  La   stessa  pena  si  applica  a  chi  elude  l'esecuzione  di  un
provvedimento  del giudice civile, ovvero amministrativo o contabile,
che  concerna  l'affidamento  di  minori o di altre persone incapaci,
ovvero  prescriva  misure  cautelari  a  difesa della proprieta', del
possesso o del credito.
  Chiunque  sottrae,  sopprime,  distrugge,  disperde o deteriora una
cosa  di  sua proprieta' sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro
giudiziario o conservativo e' punito con la reclusione fino a un anno
e con la multa fino a euro 309.
  Si  applicano  la  reclusione  da due mesi a due anni e la multa da
euro  30  a  euro 309 se il fatto e' commesso dal proprietario su una
cosa  affidata  alla  sua custodia, e la reclusione da quattro mesi a
tre anni e la multa da euro 51 a euro 516 se il fatto e' commesso dal
custode al solo scopo di favorire il proprietario della cosa.
  Il custode di una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro
giudiziario  o  conservativo  che  indebitamente  rifiuta,  omette  o
ritarda  un  atto dell'ufficio e' punito con la reclusione fino ad un
anno o con la multa fino a euro 516.
  La   pena  di  cui  al  quinto  comma  si  applica  al  debitore  o
all'amministratore,  direttore  generale o liquidatore della societa'
debitrice che, invitato dall'ufficiale giudiziario a indicare le cose
o i crediti pignorabili, omette di rispondere nel termine di quindici
giorni o effettua una falsa dichiarazione.
  Il colpevole e' punito a querela della persona offesa".
  22.  All'articolo  527  del  codice  penale, dopo il primo comma e'
inserito il seguente:
  "La  pena  e'  aumentata  da  un  terzo  alla  meta' se il fatto e'
commesso   all'interno   o   nelle   immediate  vicinanze  di  luoghi
abitualmente  frequentati  da  minori e se da cio' deriva il pericolo
che essi vi assistano".
  23.  All'articolo  609-ter, primo comma, del codice penale, dopo il
numero 5) e' aggiunto il seguente:
  "5-bis)   all'interno  o  nelle  immediate  vicinanze  di  istituto
d'istruzione o di formazione frequentato dalla persona offesa".
  24.  All'articolo  614,  primo comma, del codice penale, le parole:
"fino  a tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "da sei mesi a tre
anni".
  25.  Al  codice  di  procedura  penale  sono  apportate le seguenti
modificazioni:
   a)  all'articolo  380,  comma 2, la lettera e) e' sostituita dalla
seguente:
  "e)  delitto  di  furto  quando  ricorre  la circostanza aggravante
prevista  dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533, o taluna
delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 625, primo comma,
numeri  2),  prima  ipotesi,  3)  e  5), del codice penale, salvo che
ricorra,  in  questi  ultimi  casi,  la circostanza attenuante di cui
all'articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale";
   b)  all'articolo  381,  comma 2, dopo la lettera f) e' inserita la
seguente:
  "f-bis) violazione di domicilio prevista dall'articolo 614, primo e
secondo comma, del codice penale".
  26.  All'articolo  625,  primo  comma,  del  codice penale, dopo il
numero 8) sono aggiunti i seguenti:
  "8-bis)  se  il  fatto e' commesso all'interno di mezzi di pubblico
trasporto;
  8-ter)  se  il  fatto  e'  commesso nei confronti di persona che si
trovi  nell'atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi
di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti
al prelievo di denaro".
  27.  All'articolo  628 del codice penale sono apportate le seguenti
modificazioni:
   a) al terzo comma, dopo il numero 3) sono aggiunti i seguenti:
  "3-bis)  se  il  fatto  e'  commesso nei luoghi di cui all'articolo
624-bis;
  3-ter)  se  il  fatto  e' commesso all'interno di mezzi di pubblico
trasporto;
  3-quater)  se  il fatto e' commesso nei confronti di persona che si
trovi  nell'atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi
di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti
al prelievo di denaro";
   b) dopo il terzo comma e' aggiunto il seguente:
  "Le    circostanze   attenuanti,   diverse   da   quella   prevista
dall'articolo  98,  concorrenti  con  le  aggravanti  di cui al terzo
comma,  numeri  3),  3-bis),  3-ter)  e 3-quater), non possono essere
ritenute  equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni
di   pena   si   operano  sulla  quantita'  della  stessa  risultante
dall'aumento conseguente alle predette aggravanti".
  28.  All'articolo  640,  secondo  comma, del codice penale, dopo il
numero 2) e' aggiunto il seguente:
  "2-bis)  se  il  fatto e' commesso in presenza della circostanza di
cui all'articolo 61, numero 5)".
  29. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a)  all'articolo  605,  dopo  il  secondo  comma  sono  aggiunti i
seguenti:
  "Se  il  fatto  di  cui  al  primo comma e' commesso in danno di un
minore,  si applica la pena della reclusione da tre a dodici anni. Se
il  fatto  e' commesso in presenza di taluna delle circostanze di cui
al  secondo comma, ovvero in danno di minore di anni quattordici o se
il minore sequestrato e' condotto o trattenuto all'estero, si applica
la pena della reclusione da tre a quindici anni.
  Se  il colpevole cagiona la morte del minore sequestrato si applica
la pena dell'ergastolo.
  Le  pene previste dal terzo comma sono altresi' diminuite fino alla
meta' nei confronti dell'imputato che si adopera concretamente:
  1) affinche' il minore riacquisti la propria liberta';
  2) per evitare che l'attivita' delittuosa sia portata a conseguenze
ulteriori,   aiutando   concretamente   l'autorita'   di   polizia  o
l'autorita'  giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi
per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura di
uno o piu' autori di reati;
  3)  per  evitare la commissione di ulte-riori fatti di sequestro di
minore";
   b)  nel  libro  II,  titolo  XI,  capo  IV, dopo l'articolo 574 e'
inserito il seguente:
  "Art.   574-bis.   -   (Sottrazione   e   trattenimento  di  minore
all'estero).  -  Salvo  che  il  fatto  costituisca piu' grave reato,
chiunque  sottrae  un  minore  al  genitore esercente la potesta' dei
genitori  o al tutore, conducendolo o trattenendolo all'estero contro
la  volonta'  del medesimo genitore o tutore, impedendo in tutto o in
parte  allo  stesso l'esercizio della potesta' genitoriale, e' punito
con la reclusione da uno a quattro anni.
  Se  il  fatto di cui al primo comma e' commesso nei confronti di un
minore che abbia compiuto gli anni quattordici e con il suo consenso,
si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni.
  Se  i  fatti  di  cui  al primo e secondo comma sono commessi da un
genitore  in  danno  del  figlio  minore,  la  condanna  comporta  la
sospensione dall'esercizio della potesta' dei genitori".
  30.  All'articolo  4 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, il secondo
comma e' sostituito dal seguente:
  "Salvo  che  il  porto  d'arma  costituisca  elemento costitutivo o
circostanza  aggravante  specifica  per  il  reato  commesso, la pena
prevista dal primo comma e' aumentata da un terzo alla meta':
   a)  quando  il  fatto  e'  commesso da persone travisate o da piu'
persone riunite;
   b)  quando il fatto e' commesso nei luoghi di cui all'articolo 61,
numero 11-ter), del codice penale;
   c)  quando  il  fatto  e'  commesso  nelle  immediate vicinanze di
istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al
prelievo  di denaro, parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico,
stazioni  ferroviarie,  anche  metropolitane, e luoghi destinati alla
sosta o alla fermata di mezzi di pubblico trasporto".
  31.  All'articolo  4  della  legge 18 aprile 1975, n. 110, il sesto
comma e' sostituito dal seguente:
  "La pena prevista dal terzo comma e' raddoppiata quando ricorre una
delle  circostanze  previste  dall'articolo  4,  secondo comma, della
legge  2  ottobre  1967, n. 895, salvo che l'uso costituisca elemento
costitutivo   o   circostanza   aggravante  specifica  per  il  reato
commesso".
  32.  Il  Ministro  dell'interno,  con  regolamento  da  emanare nel
termine  di  sessanta  giorni  dalla  data di entrata in vigore della
presente  legge, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute
e  delle  politiche  sociali,  definisce  le caratteristiche tecniche
degli  strumenti  di  autodifesa, di cui all'articolo 2, terzo comma,
della  legge  18  aprile  1975,  n. 110, che nebulizzano un principio
attivo  naturale  a  base  di  oleoresin  capsicum, e che non abbiano
l'attitudine a recare offesa alla persona.
  33. All'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, al quarto
comma,  dopo  le  parole:  "sottrarsi  ai controlli di polizia," sono
inserite   le   seguenti:   "armi   a  modesta  capacita'  offensiva,
riproduzioni  di  armi  di  qualsiasi  tipo,  compresi  i  giocattoli
riproducenti  armi,  altre  armi  o  strumenti, in libera vendita, in
grado  di  nebulizzare  liquidi  o  miscele  irritanti  non idonei ad
arrecare offesa alle persone, prodotti pirotecnici di qualsiasi tipo,
nonche'  sostanze  infiammabili  e  altri  mezzi  comunque  idonei  a
provocare lo sprigionarsi delle fiamme,".
  34.  Quando  si  procede  per  un  delitto  consumato o tentato con
finalita'  di  terrorismo  anche  internazionale  ovvero per un reato
aggravato  ai  sensi  dell'articolo  1  del decreto-legge 15 dicembre
1979,  n.  625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio
1980,  n.  15,  e  successive  modificazioni, e sussistono concreti e
specifici  elementi  che  consentano  di  ritenere che l'attivita' di
organizzazioni,  di  associazioni,  movimenti  o  gruppi favorisca la
commissione    dei    medesimi    reati,    puo'    essere   disposta
cautelativamente,  ai  sensi  dell'articolo  3 della legge 25 gennaio
1982,  n.  17,  la  sospensione  di  ogni  attivita'  associativa. La
richiesta  e'  presentata  al  giudice  competente per il giudizio in
ordine ai predetti reati, il quale decide entro dieci giorni. Avverso
il  provvedimento  e'  ammesso  ricorso ai sensi del quinto comma del
medesimo  articolo  3  della  legge  n.  17  del 1982. Il ricorso non
sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato.
  35. Il provvedimento di cui al comma 34 e' revocato in ogni momento
quando vengano meno i presupposti indicati nel medesimo comma.
  36.  Quando con sentenza irrevocabile sia accertato che l'attivita'
di organizzazioni, di associazioni, movimenti o gruppi abbia favorito
la  commissione  di  taluno dei reati di cui al comma 34, il Ministro
dell'interno  ordina con decreto lo scioglimento dell'organizzazione,
associazione,  movimento o gruppo e dispone la confisca dei beni, ove
non sia gia' disposta in sentenza.
  37. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate
le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
  "7-bis.  Alla  UIF e al personale addetto si applica l'articolo 24,
comma 6-bis, della legge 28 dicembre 2005, n. 262";
   b) all'articolo 48, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
  "1. L'avvenuta archiviazione della segnalazione e' comunicata dalla
UIF   al   segnalante   direttamente,   ovvero   tramite  gli  ordini
professionali di cui all'articolo 43, comma 2";
   c)  all'articolo  56,  comma  1,  dopo  le parole: "ai sensi degli
articoli 7, comma 2," sono inserite le seguenti: "37, commi 7 e 8,";
   d) all'articolo 56, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
  "2.  L'autorita'  di  vigilanza  di  settore  dei soggetti indicati
dall'articolo 11, commi 1, lettera m), e 3, lettere c) e d), attiva i
procedimenti   di   cancellazione  dai  relativi  elenchi  per  gravi
violazioni degli obblighi imposti dal presente decreto".
  38. Il terzo comma dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1954, n.
1228, e' sostituito dal seguente:
  "Ai  fini dell'obbligo di cui al primo comma, la persona che non ha
fissa  dimora  si considera residente nel comune dove ha stabilito il
proprio  domicilio.  La persona stessa, al momento della richiesta di
iscrizione,  e' tenuta a fornire all'ufficio di anagrafe gli elementi
necessari  allo  svolgimento  degli  accertamenti  atti  a  stabilire
l'effettiva  sussistenza del domicilio. In mancanza del domicilio, si
considera residente nel comune di nascita".
  39.  Dopo  il  terzo  comma dell'articolo 2 della legge 24 dicembre
1954, n. 1228, e' inserito il seguente:
  "E'  comunque  istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio  dello  Stato,  presso il Ministero dell'interno un apposito
registro  nazionale  delle  persone  che  non hanno fissa dimora. Con
decreto  del  Ministro  dell'interno,  da  adottare  nel  termine  di
centottanta  giorni  dalla  data  di entrata in vigore della presente
disposizione,  sono  stabilite  le  modalita'  di  funzionamento  del
registro attraverso l'utilizzo del sistema INA-SAIA".
  40.  I  sindaci,  previa  intesa con il prefetto, possono avvalersi
della collaborazione di associazioni tra cittadini non armati al fine
di  segnalare  alle  Forze di polizia dello Stato o locali eventi che
possano  arrecare  danno  alla  sicurezza urbana ovvero situazioni di
disagio sociale.
  41.  Le associazioni sono iscritte in apposito elenco tenuto a cura
del  prefetto,  previa  verifica  da  parte  dello stesso, sentito il
comitato  provinciale  per  l'ordine  e  la  sicurezza  pubblica, dei
requisiti  necessari  previsti  dal  decreto  di  cui al comma 43. Il
prefetto   provvede,   altresi',   al  loro  periodico  monitoraggio,
informando dei risultati il comitato.
  42.  Tra  le associazioni iscritte nell'elenco di cui al comma 41 i
sindaci  si  avvalgono,  in via prioritaria, di quelle costituite tra
gli  appartenenti,  in  congedo,  alle  Forze dell'ordine, alle Forze
armate  e  agli  altri  Corpi dello Stato. Le associazioni diverse da
queste   ultime  sono  iscritte  negli  elenchi  solo  se  non  siano
destinatarie,  a  nessun titolo, di risorse economiche a carico della
finanza pubblica.
  43.  Con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  da  adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono  determinati  gli  ambiti operativi delle disposizioni di cui ai
commi  40  e  41,  i  requisiti  per  l'iscrizione nell'elenco e sono
disciplinate le modalita' di tenuta dei relativi elenchi.
  44. All'istituzione e alla tenuta dell'elenco di cui al comma 41 si
provvede  con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a  legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio
dello Stato.
  45.  All'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo
30  aprile  1992,  n.  285,  dopo  il  secondo periodo e' inserito il
seguente:  "Se  il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la
durata della sospensione della patente e' raddoppiata".
  46.  All'articolo  187,  comma 1, del decreto legislativo 30 aprile
1992,  n.  285,  l'ultimo  periodo  e'  sostituito  dal seguente: "Si
applicano  le  disposizioni  dell'articolo  186, comma 2, lettera c),
terzo,  sesto  e  settimo  periodo,  nonche'  quelle  di cui al comma
2-quinquies del medesimo articolo 186".
  47.  Dopo  il  comma 4 dell'articolo 193 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e' aggiunto il seguente:
  "4-bis.   Salvo   che  debba  essere  disposta  confisca  ai  sensi
dell'articolo  240  del codice penale, e' sempre disposta la confisca
amministrativa  del  veicolo  intestato  al  conducente sprovvisto di
copertura  assicurativa  quando  sia  fatto  circolare  con documenti
assicurativi  falsi  o contraffatti. Nei confronti di colui che abbia
falsificato  o  contraffatto  i  documenti  assicurativi  di  cui  al
precedente  periodo  e'  sempre  disposta  la sanzione amministrativa
accessoria  della  sospensione della patente di guida per un anno. Si
applicano le disposizioni dell'articolo 213 del presente codice".
  48.  Nel  titolo VI, capo I, sezione II, del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, dopo l'articolo 219 e' inserito il seguente:
  "Art.  219-bis.  - (Ritiro, sospensione o revoca del certificato di
idoneita'  alla  guida).  -  1.  Nell'ipotesi  in  cui,  ai sensi del
presente  codice,  e'  disposta la sanzione amministrativa accessoria
del ritiro, della sospensione o della revoca della patente di guida e
la  violazione da cui discende e' commessa da un conducente munito di
certificato  di  idoneita'  alla guida di cui all'articolo 116, commi
Ibis  e  1-ter, le sanzioni amministrative accessorie si applicano al
certificato  di  idoneita'  alla  guida  secondo  le  procedure degli
articoli  216,  218 e 219. In caso di circolazione durante il periodo
di  applicazione  delle  sanzioni accessorie si applicano le sanzioni
amministrative  di  cui agli stessi articoli. Si applicano, altresi',
le disposizioni dell'articolo 126-bis.
  2.  Se  il  conducente  e'  persona  munita  di  patente  di guida,
nell'ipotesi  in cui, ai sensi del presente codice, sono stabilite le
sanzioni  amministrative  accessorie  del ritiro, della sospensione o
della   revoca   della   patente   di   guida,   le  stesse  sanzioni
amministrative  accessorie  si  applicano  anche quando le violazioni
sono  commesse alla guida di un veicolo per il quale non e' richiesta
la  patente  di  guida.  In  tali  casi  si  applicano,  altresi,  le
disposizioni dell'articolo articolo 126-bis.
  3.  Quando  il conducente e' minorenne si applicano le disposizioni
dell'articolo 128, commi 1-ter e 2".
  49.  All'articolo 116, comma 1-quater, secondo periodo, del decreto
legislativo  30  aprile  1992, n. 285, e successive modificazioni, le
parole:  "Fino alla data di applicazione delle disposizioni attuative
della  direttiva  2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del  20  dicembre  2006, concernente la patente di guida (Rifusione)"
sono  sostituite  dalle  seguenti:  "Fino  alla data del 30 settembre
2009".
  50. All'articolo 75, comma 1, del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le
seguenti modificazioni:
   a)  nell'alinea,  dopo  le parole: "non superiore a un anno," sono
inserite le seguenti: "salvo quanto previsto dalla lettera a),";
   b) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
  "a)   sospensione  della  patente  di  guida,  del  certificato  di
abilitazione   professionale  per  la  guida  di  motoveicoli  e  del
certificato  di  idoneita'  alla  guida  di  ciclomotori o divieto di
conseguirli per un periodo fino a tre anni".
  51.  All'articolo  75-bis  del  testo  unico  di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le
seguenti modificazioni:
   a)  al comma 1, alinea, le parole: ", per la durata massima di due
anni," sono soppresse;
   b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
  "l-bis. La durata massima delle misure di cui al comma 1 e' fissata
in  due anni per quelle indicate nelle lettere a), b), c), d) ed e) e
in quattro anni per quella indicata nella lettera f)".
  52.  Al  decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate
le seguenti modificazioni:
   a) l'articolo 120 e' sostituito dal seguente:
  "Art.  120. - (Requisiti morali per ottenere il rilascio dei titoli
abilitativi  di cui all'articolo 116). - 1. Non possono conseguire la
patente di guida, il certificato di abilitazione professionale per la
guida  di  motoveicoli  e  il  certificato di idoneita' alla guida di
ciclomotori  i  delinquenti  abituali, professionali o per tendenza e
coloro  che  sono  o  sono  stati  sottoposti  a  misure di sicurezza
personali  o  alle  misure  di  prevenzione  previste  dalla legge 27
dicembre 1956, n. 1423, ad eccezione di quella di cui all'articolo 2,
e  dalla  legge  31  maggio 1965, n. 575, le persone condannate per i
reati  di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto
del  Presidente  della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, fatti salvi
gli  effetti  di  provvedimenti  riabilitativi,  nonche'  i  soggetti
destinatari  del divieto di cui all'articolo 75, comma 1, lettera a),
del  medesimo  testo  unico  di  cui  al decreto del Presidente della
Repubblica n. 309 del 1990.
  2.  Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  75,  comma 1,
lettera  a),  del citato testo unico di cui al decreto del Presidente
della  Repubblica  n.  309  del  1990,  se  le  condizioni soggettive
indicate  al  comma  1  del  presente  articolo  intervengono in data
successiva  al  rilascio,  il  prefetto  provvede  alla  revoca della
patente  di  guida, del certificato di abilitazione professionale per
la  guida di motoveicoli e del certificato di idoneita' alla guida di
ciclomotori.  La  revoca  non  puo' essere disposta se sono trascorsi
piu'  di  tre  anni  dalla  data  di  applicazione  delle  misure  di
prevenzione, o di quella del passaggio in giudicato della sentenza di
condanna per i reati indicati dal medesimo comma 1.
  3.  La  persona  destinataria del provvedimento di revoca di cui al
comma  2  non  puo'  conseguire  una nuova patente di guida prima che
siano trascorsi almeno tre anni.
  4.  Avverso  i  provvedimenti  di  diniego  di  cui  al comma 1 e i
provvedimenti  di  cui  al  comma 2 e' ammesso il ricorso al Ministro
dell'interno  il quale decide, entro sessanta giorni, di concerto con
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
  5.  Con  decreto  del  Ministro  dell'interno  e del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le modalita' necessarie
per  l'  adeguamento  del  collegamento  telematico  tra  il  sistema
informativo del Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto
intermodale  e quello del Dipartimento per le politiche del personale
dell'amministrazione   civile   e   per   le  risorse  strumentali  e
finanziarie, in modo da consentire la trasmissione delle informazioni
necessarie  ad  impedire il rilascio dei titoli abilitativi di cui al
comma  1  e l'acquisizione dei dati relativi alla revoca dei suddetti
titoli intervenuta ai sensi del comma 2.
  6.  Salvo  che  il fatto costituisca reato, chiunque, in violazione
delle  disposizioni  di  cui ai commi 1 e 3, provvede al rilascio dei
titoli  abilitativi di cui all'articolo 116 e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 3.000";
   b)  al  comma  2-bis  dell'articolo  117,  e' aggiunto il seguente
periodo:  "Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120 del presente
codice, alle persone destinatarie del divieto di cui all'articolo 75,
comma 1, lettera a), del testo unico di cui al decreto del Presidente
della  Repubblica  9  ottobre  1990,  n.  309,  il  divieto di cui al
presente  comma  ha  effetto  per i primi tre anni dal rilascio della
patente di guida".
  53. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma
5  dell'articolo  120 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
come  sostituito  dal comma 52, lettera a), del presente articolo, da
adottare  entro  sei  mesi  dalla  data  di  entrata  in vigore della
presente legge, continuano ad applicarsi le modalita' di interscambio
informativo  previste  dal  comma  2  dell'articolo  120 del medesimo
decreto  legislativo,  nel  testo  vigente anteriormente alla data di
entrata in vigore della presente legge.
  54.  All'articolo  6-bis  del  decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160,
sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 2 e' abrogato;
   b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
  "3.  Le  risorse  del  Fondo  di cui al comma 1 sono utilizzate per
l'acquisto  di  materiali,  attrezzature  e mezzi per le attivita' di
contrasto  dell'incidentalita' notturna svolte dalle Forze di polizia
di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), b), c), d) e f-bis), del
decreto   legislativo   30   aprile   1992,   n.  285,  e  successive
modificazioni,  per  campagne  di  sensibilizzazione  e di formazione
degli utenti della strada e per il finanziamento di analisi cliniche,
di  ricerca e sperimentazione nel settore di contrasto della guida in
stato di ebbrezza o dopo aver assunto sostanze stupefacenti";
   c) il comma 4 e' abrogato.
  55.  Al  decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate
le seguenti modificazioni:
   a)  all'articolo  186,  dopo  il comma 2-quinquies sono inseriti i
seguenti:
  "2-sexies.  L'ammenda prevista dal comma 2 e' aumentata da un terzo
alla  meta'  quando il reato e' commesso dopo le ore 22 e prima delle
ore 7.
  2-septies.  Le  circostanze attenuanti concorrenti con l'aggravante
di  cui  al  comma 2-sexies non possono essere ritenute equivalenti o
prevalenti rispetto a questa. Le diminuzioni di pena si operano sulla
quantita'  della  stessa  risultante  dall'aumento  conseguente  alla
predetta aggravante.
  2-octies.  Una  quota pari al venti per cento dell'ammenda irrogata
con  la sentenza di condanna che ha ritenuto sussistente l'aggravante
di  cui  al comma 2-sexies e' destinata ad alimentare il Fondo contro
l'incidentalita' notturna di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge
3  agosto  2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni";
   b) all'articolo 187, dopo il comma 1-ter e' inserito il seguente:
  "1-quater.  L'ammenda prevista dal comma 1 e' aumentata da un terzo
alla  meta'  quando il reato e' commesso dopo le ore 22 e prima delle
ore  7.  Si  applicano le disposizioni di cui all'articolo 186, commi
2-septies e 2-octies";
   c) all'articolo 195, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
  "2-bis.   Le  sanzioni  amministrative  pecuniarie  previste  dagli
articoli 141, 142, 145, 146, 149, 154, 174, 176, commi 19 e 20, e 178
sono  aumentate  di un terzo quando la violazione e' commessa dopo le
ore  22 e prima delle ore 7; tale incremento della sanzione quando la
violazione  e' accertata da uno dei soggetti di cui all'articolo 208,
comma  1,  primo  periodo, e' destinato ad alimentare il Fondo di cui
all'articolo   6-bis   del  decreto-legge  3  agosto  2007,  n.  117,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e
successive modificazioni";
   d) all'articolo 208, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
  "2-bis.  Gli incrementi delle sanzioni amministrative pecuniarie di
cui  all'articolo  195,  comma  2-bis,  sono  versati  in un apposito
capitolo  di  entrata del bilancio dello Stato, di nuova istituzione,
per  essere  riassegnati al Fondo contro l'incidentalita' notturna di
cui  all'articolo  6-bis  del  decreto-legge  3  agosto 2007, n. 117,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160,
con   provvedimento  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
adottato  sulla  base  delle  rilevazioni  trimestrali  del Ministero
dell'interno.  Tali  rilevazioni  sono  effettuate  con  le modalita'
fissate  con  decreto  del  Ministero dell'interno, di concerto con i
Ministeri  dell'economia  e  delle  finanze,  della giustizia e delle
infrastrutture  e dei trasporti. Con lo stesso decreto sono stabilite
le  modalita'  di  trasferimento  della percentuale di ammenda di cui
agli  articoli  186, comma 2-octies, e 187, comma 1-quater, destinata
al Fondo".
  56. All'articolo 600-sexies del codice penale, dopo il quarto comma
e' inserito il seguente:
  "Nei   casi   previsti   dagli   articoli  600,  600-bis,  600-ter,
600-quater,  600-quinquies, 600-sexies, 600-septies, 600-octies, 601,
602  e  416,  sesto comma, le pene sono diminuite fino alla meta' nei
confronti  dell'imputato  che  si adopera per evitare che l'attivita'
delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori aiutando concretamente
l'autorita'  di  polizia  o l'autorita' giudiziaria nella raccolta di
elementi  di  prova  decisivi  per  la  ricostruzione dei fatti e per
l'individuazione  e  la cattura di uno o piu' autori dei reati ovvero
per  la  sottrazione  di  risorse  rilevanti  alla  consumazione  dei
delitti".
  57.   Al  comma  2,  lettera  a),  dell'articolo  208  del  decreto
legislativo  30  aprile  1992, n. 285, le parole: "e della Guardia di
finanza" sono sostituite dalle seguenti: ", della Guardia di finanza,
della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato".
  58.  Al comma 3 dell'articolo 393 del regolamento di cui al decreto
del  Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, le parole:
"e della Guardia di Finanza" sono sostituite dalle seguenti: ", della
Guardia di finanza, della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale
dello Stato".
  59.   Il  primo  comma  dell'articolo  585  del  codice  penale  e'
sostituito dal seguente:
  "Nei  casi previsti dagli articoli 582, 583, 583-bis e 584, la pena
e'  aumentata  da  un  terzo  alla  meta',  se  concorre alcuna delle
circostanze  aggravanti  previste  dall'articolo576,  ed e' aumentata
fino  a  un  terzo,  se  concorre alcuna delle circostanze aggravanti
previste dall'articolo 577, ovvero se il fatto e' commesso con armi o
con sostanze corrosive, ovvero da persona travisata o da piu' persone
riunite".
  60.  All'articolo  24 del codice penale: al primo comma, le parole:
"non  inferiore  a  euro  5"  sono  sostituite  dalle  seguenti: "non
inferiore  a  euro 50" e le parole: "ne' superiore a euro 5.164" sono
sostituite  dalle seguenti: "ne' superiore a euro 50.000"; al secondo
comma,  le  parole:  "da  euro  5 a euro 2.065" sono sostituite dalle
seguenti: "da euro 50 a euro 25.000".
  61.  All'articolo 26 del codice penale, le parole: "non inferiore a
euro  2"  sono sostituite dalle seguenti: "non inferiore a euro 20" e
le  parole:  "ne'  superiore  a  euro  1.032"  sono  sostituite dalle
seguenti: "ne' superiore a euro 10.000".
  62. All'articolo 135 del codice penale, le parole: "calcolando euro
38,   o   frazione  di  euro  38"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"calcolando euro 250, o frazione di euro 250".
  63.  All'articolo 10, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n.
689,  le  parole:  "non  inferiore a lire dodicimila" sono sostituite
dalle seguenti: "non inferiore a euro 10" e le parole: "non superiore
a  lire venti milioni" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore
a euro 15.000".
  64.  All'articolo 114, secondo comma, della legge 24 novembre 1981,
n.  689,  le  parole:  "a lire quattromila" e "a lire diecimila" sono
sostituite dalle seguenti: "a euro 20" e "a euro 50".
  65.  Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente  legge il Governo e' delegato ad adottare uno o piu' decreti
legislativi  diretti  a  rivalutare  l'ammontare  delle  multe, delle
ammende e delle sanzioni amministrative originariamente previste come
sanzioni  penali, attualmente vigenti. Fermi restando i limiti minimi
e  .massimi  delle  multe e delle ammende previsti dal codice penale,
nonche'  quelli previsti per le sanzioni amministrative dall'articolo
10  della  legge  24  novembre  1981,  n. 689, la rivalutazione delle
sanzioni pecuniarie e' stabilita nel rispetto dei seguenti principi e
criteri direttivi:
   a)  le  pene  pecuniarie,  il  cui  attuale  ammontare  sia  stato
stabilito  con una disposizione entrata in vigore anteriormente al 24
novembre  1981,  sono  moltiplicate, tenuto conto della serie storica
degli  indici  di  aumento dei prezzi al consumo, per un coefficiente
non inferiore a 6 e non superiore a 10;
   b)  le  pene  pecuniarie,  il  cui  attuale  ammontare  sia  stato
stabilito  con  una disposizione entrata in vigore successivamente al
24  novembre  1981  e  prima del 31 dicembre 1986, ad eccezione delle
leggi  in  materia di imposte dirette e di tasse ed imposte indirette
sugli  affari,  sono  moltiplicate,  tenuto conto della serie storica
degli  indici  di  aumento dei prezzi al consumo, per un coefficiente
non inferiore a 3 e non superiore a 6;
   c)  le  pene  pecuniarie,  il  cui  attuale  ammontare  sia  stato
stabilito  con  una disposizione entrata in vigore successivamente al
31  dicembre  1986  e  prima del 31 dicembre 1991, ad eccezione delle
leggi  in  materia di imposte dirette e di tasse ed imposte indirette
sugli  affari,  sono  moltiplicate,  tenuto conto della serie storica
degli  indici  di  aumento dei prezzi al consumo, per un coefficiente
non inferiore a 2 e non superiore a 3;
   d)  le  pene  pecuniarie,  il  cui  attuale  ammontare  sia  stato
stabilito  con  una disposizione entrata in vigore successivamente al
31  dicembre  1991  e  prima del 31 dicembre 1996, ad eccezione delle
leggi  in  materia di imposte dirette e di tasse ed imposte indirette
sugli  affari,  sono  moltiplicate,  tenuto conto della serie storica
degli  indici  di  aumento dei prezzi al consumo, per un coefficiente
non inferiore a 1,50 e non superiore a 2;
   e)  le  pene  pecuniarie,  il  cui  attuale  ammontare  sia  stato
stabilito  con  una disposizione entrata in vigore successivamente al
31  dicembre  1996  e  prima del 31 dicembre 2001, ad eccezione delle
leggi  in  materia di imposte dirette e di tasse ed imposte indirette
sugli  affari,  sono  moltiplicate,  tenuto conto della serie storica
degli  indici  di  aumento dei prezzi al consumo, per un coefficiente
non inferiore a 1,30 e non superiore a 1,50.
  66. Il Governo predispone gli schemi dei decreti legislativi di cui
al  comma  65  entro  novanta  giorni dalla data di entrata in vigore
della  presente  legge  e  li  trasmette  alle competenti Commissioni
parlamentari  che  esprimono  il  loro parere entro i sessanta giorni
successivi.

   La  presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi 15 luglio 2009

                             NAPOLITANO

                    Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

                    Maroni, Ministro dell'interno

                    Alfano, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: Alfano