Art. 2. Tecnico del restauro di beni culturali 1. Il tecnico del restauro di beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici, e' la figura professionale che collabora con il restauratore eseguendo, con autonomia decisionale strettamente afferente alle proprie competenze tecniche, determinate azioni dirette ed indirette per limitare i processi di degrado dei beni ed assicurarne la conservazione, operazioni di cui garantisce la corretta esecuzione secondo le indicazioni metodologiche ed operative, sotto la direzione ed il controllo diretto del restauratore. Ha la responsabilita' della cura dell'ambiente di lavoro e delle attrezzature, cura la preparazione dei materiali necessari per gli interventi, secondo le indicazioni metodologiche del restauratore. 2. Tale profilo verra' ulteriormente definito con successivi provvedimenti, su proposta delle Regioni, in coerenza con l'attuazione dell'articolo 29, comma 10 del Codice. 3. La qualifica di «collaboratore restauratore di beni culturali», acquisita ai sensi dell'articolo 182 del Codice, corrisponde al profilo professionale di cui al presente articolo.
Nota all'art. 2: - Per il testo dell'art. 29 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 si veda in note alle premesse. - Per il testo dell'art. 182 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 si veda in nota all'art. 1.