Art. 2.
               Tecnico del restauro di beni culturali


  1.  Il  tecnico  del  restauro di beni culturali mobili e superfici
decorate  di  beni  architettonici,  e'  la  figura professionale che
collabora  con  il  restauratore eseguendo, con autonomia decisionale
strettamente  afferente alle proprie competenze tecniche, determinate
azioni  dirette  ed  indirette per limitare i processi di degrado dei
beni ed assicurarne la conservazione, operazioni di cui garantisce la
corretta   esecuzione   secondo   le   indicazioni  metodologiche  ed
operative,   sotto   la   direzione   ed  il  controllo  diretto  del
restauratore.  Ha  la  responsabilita'  della  cura  dell'ambiente di
lavoro  e  delle  attrezzature,  cura  la  preparazione dei materiali
necessari  per  gli  interventi, secondo le indicazioni metodologiche
del restauratore.
  2.  Tale  profilo  verra'  ulteriormente  definito  con  successivi
provvedimenti,   su   proposta   delle   Regioni,   in  coerenza  con
l'attuazione dell'articolo 29, comma 10 del Codice.
  3.  La qualifica di «collaboratore restauratore di beni culturali»,
acquisita  ai  sensi  dell'articolo  182  del  Codice, corrisponde al
profilo professionale di cui al presente articolo.
 
          Nota all'art. 2:
             -  Per  il testo dell'art. 29 del decreto legislativo 22
          gennaio 2004, n. 42 si veda in note alle premesse.
             -  Per il testo dell'art. 182 del decreto legislativo 22
          gennaio 2004, n. 42 si veda in nota all'art. 1.