Art. 4. Cooperazione delle figure professionali che intervengono nelle attivita' di conservazione dei beni culturali 1. All'attivita' di conservazione dei beni culturali mobili e delle superfici decorate di beni architettonici concorrono - con il restauratore di beni culturali e con le professionalita' menzionate in premessa al presente decreto - professionalita' di carattere scientifico, quali quelle del chimico, del geologo, del fisico e del biologo, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze. 2. Tali professionalita' scientifiche sono di regola di formazione universitaria e, ai fini della partecipazione alle attivita' di conservazione di beni culturali mobili o di superfici decorate di beni architettonici, si articolano in due livelli: a) esperto scientifico di beni culturali, che opera in collaborazione costante con il restauratore, con le altre professionalita' citate in premessa e con i consegnatari e curatori di istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del Codice, al fine di individuare metodologie e procedure per la caratterizzazione dei materiali costitutivi, per il riconoscimento delle tecniche e modi di esecuzione dei manufatti, nonche' per l'individuazione dei processi di degrado; b) collaboratore scientifico di beni culturali, che opera con autonomia decisionale strettamente afferente alle proprie competenze tecniche e sotto la direzione dell'esperto scientifico. Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 26 maggio 2009 Il Ministro : Bondi Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 2009 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 176
Nota all'art. 4: - Per il testo dell'art. 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 si veda in note alle premesse.