Art. 4.
      Cooperazione delle figure professionali che intervengono
         nelle attivita' di conservazione dei beni culturali


  1. All'attivita' di conservazione dei beni culturali mobili e delle
superfici  decorate  di  beni  architettonici  concorrono  -  con  il
restauratore  di  beni culturali e con le professionalita' menzionate
in  premessa  al  presente  decreto  -  professionalita' di carattere
scientifico,  quali quelle del chimico, del geologo, del fisico e del
biologo, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze.
  2.  Tali professionalita' scientifiche sono di regola di formazione
universitaria  e,  ai  fini  della  partecipazione  alle attivita' di
conservazione  di  beni  culturali  mobili o di superfici decorate di
beni  architettonici,  si  articolano  in  due  livelli:  a)  esperto
scientifico  di  beni culturali, che opera in collaborazione costante
con il restauratore, con le altre professionalita' citate in premessa
e con i consegnatari e curatori di istituti e luoghi della cultura di
cui all'articolo 101 del Codice, al fine di individuare metodologie e
procedure  per la caratterizzazione dei materiali costitutivi, per il
riconoscimento  delle  tecniche  e  modi di esecuzione dei manufatti,
nonche'   per   l'individuazione   dei   processi   di   degrado;  b)
collaboratore  scientifico di beni culturali, che opera con autonomia
decisionale strettamente afferente alle proprie competenze tecniche e
sotto la direzione dell'esperto scientifico.
  Il  presente  decreto,  munito del sigillo di Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 26 maggio 2009
                                                  Il Ministro : Bondi

Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 2009
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
   persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 176
 
          Nota all'art. 4:
             - Per  il testo dell'art. 101 del decreto legislativo 22
          gennaio 2004, n. 42 si veda in note alle premesse.