IL MINISTRO PER I BENI
                      E LE ATTIVITA' CULTURALI

                           di concerto con

                    IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

  Visto l'articolo l7, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  il  decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive
modificazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive
modificazioni, d'ora in avanti «Codice», ed in particolare l'articolo
29, commi 8 e 9;
  Visto l'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
  Visto  il  decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;
  Acquisito  il  parere  espresso  dal Consiglio superiore per i beni
culturali e paesaggistici nella seduta del 7 maggio 2008;
  Acquisiti  i  pareri espressi dal Consiglio universitario nazionale
nelle sedute dell'8 maggio 2008, 29 luglio 2008 e 10 settembre 2008 e
dal  Consiglio  nazionale  per l'alta formazione artistica e musicale
nella seduta del 30 luglio 2008;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva atti normativi nell'adunanza del 16 marzo 2009;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma  dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
prot. n. 6661 del 26 marzo 2009;

                               Adotta
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.
                      Insegnamento del restauro


  1. La formazione del restauratore di beni culturali si struttura in
un  corso  a  ciclo  unico,  articolato  in  300  crediti  formativi,
corrispondenti  ai crediti formativi previsti dal vigente ordinamento
dell'insegnamento  universitario  (CFU).  Per  l'accesso  ai corsi e'
richiesto  il  possesso  del  diploma  di  scuola  media superiore di
secondo grado o di diploma equipollente rilasciato da Stato estero.
  2.   I  corsi  formativi  sono  realizzati  dalle  scuole  di  alta
formazione e di studio istituite ai sensi dell'articolo 9 del decreto
legislativo  20  ottobre  1988, n. 368, dai centri di cui al comma 11
dell'articolo  29  del  Codice e da altri soggetti pubblici o privati
accreditati  ai sensi dell'articolo 29, comma 9, del Codice, d'ora in
avanti  «istituzioni  formative», nei modi previsti dagli articoli 2,
3, 4 e 5 del presente decreto.
  3  .  Al  termine  del corso, previo superamento di un esame finale
avente  valore  di  esame  di  Stato,  abilitante alla professione di
restauratore  di  beni culturali, le universita' rilasciano la laurea
magistrale  di  cui al comma 4, le accademie di belle arti il diploma
accademico   di  secondo  livello,  le  altre  istituzioni  formative
accreditate  rilasciano  un  diploma, equiparato alla predetta laurea
magistrale.
  4.     Con    provvedimento    del    Ministero    dell'istruzione,
dell'universita'  e della ricerca, di concerto con il Ministero per i
beni  e  le  attivita'  culturali, e' definita la classe della laurea
magistrale  abilitante  alla  professione  di  restauratore  di  beni
culturali,  coerentemente  con  quanto  indicato  all'allegato  C del
presente decreto.
 
          Avvertenza:
             Il  testo  delle  note  qui  pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente   in  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con D.P.R.  28  dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di facilitare la lettura delle disposizioni di legge,
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto
          1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di governo
          e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»,
          pubblicata   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale del 12 settembre 1988, n. 214:
             «Art.  17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
              a)  l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi,
          nonche' dei regolamenti comunitari;
              b)  l'attuazione  e  l'integrazione  delle  leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
              c)  le  materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
              d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
              e) [l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro
          dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali].
             2.  Con  decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.
             3.  Con  decreto  ministeriale  possono  essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
             4.  I  regolamenti  di  cui  al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione  di  “regolamento”, sono adottati
          previo  parere  del Consiglio di Stato, sottoposti al visto
          ed  alla  registrazione  della Corte dei conti e pubblicati
          nella Gazzetta Ufficiale.
             4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei
          Ministeri  sono  determinate,  con  regolamenti  emanati ai
          sensi  del  comma  2,  su  proposta del Ministro competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto  legislativo  3  febbraio 1993, n. 29, e successive
          modificazioni,  con  i  contenuti  e  con  l'osservanza dei
          criteri che seguono:
              a)  riordino degli uffici di diretta collaborazione con
          i  Ministri  ed  i  Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali   uffici   hanno   esclusive  competenze  di  supporto
          dell'organo  di direzione politica e di raccordo tra questo
          e l'amministrazione;
              b)  individuazione degli uffici di livello dirigenziale
          generale,  centrali e periferici, mediante diversificazione
          tra   strutture   con   funzioni   finali  e  con  funzioni
          strumentali  e  loro organizzazione per funzioni omogenee e
          secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni
          funzionali;
              c)   previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati;
              d)  indicazione e revisione periodica della consistenza
          delle piante organiche;
              e)  previsione  di  decreti  ministeriali di natura non
          regolamentare  per  la definizione dei compiti delle unita'
          dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali
          generali.».
             -  Il  decreto  legislativo  20  ottobre  1998,  n. 368,
          recante   «Istituzione  del  Ministero  per  i  beni  e  le
          attivita'  culturali,  a  norma dell'art. 11 della legge 15
          marzo  1997,  n. 59» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          26 ottobre 1998, n. 250.
             -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  29  del  decreto
          legislativo  22  gennaio  2004,  n. 42, recante «Codice dei
          beni  culturali  e  del  paesaggio,  ai  sensi dell'art. 10
          della legge   6   luglio  2002,  n.  137»,  pubblicato  nel
          supplemento   ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  del  24
          febbraio 2004, n. 45:
             «Art.  29  (Conservazione).  -  1.  La conservazione del
          patrimonio  culturale  e' assicurata mediante una coerente,
          coordinata  e programmata attivita' di studio, prevenzione,
          manutenzione e restauro.
             2.   Per  prevenzione  si  intende  il  complesso  delle
          attivita'  idonee  a  limitare  le  situazioni  di  rischio
          connesse al bene culturale nel suo contesto.
             3.  Per  manutenzione  si  intende  il  complesso  delle
          attivita'  e  degli interventi destinati al controllo delle
          condizioni   del   bene   culturale   e   al   mantenimento
          dell'integrita',      dell'efficienza      funzionale     e
          dell'identita' del bene e delle sue parti.
             4. Per restauro si intende l'intervento diretto sul bene
          attraverso   un   complesso   di   operazioni   finalizzate
          all'integrita'  materiale ed al recupero del bene medesimo,
          alla  protezione  ed  alla  trasmissione  dei  suoi  valori
          culturali.  Nel  caso  di  beni immobili situati nelle zone
          dichiarate   a  rischio  sismico  in  base  alla  normativa
          vigente,    il    restauro    comprende   l'intervento   di
          miglioramento strutturale.
             5.  Il  Ministero definisce, anche con il concorso delle
          regioni  e  con la collaborazione delle universita' e degli
          istituti  di  ricerca competenti, linee di indirizzo, norme
          tecniche,  criteri  e  modelli  di intervento in materia di
          conservazione dei beni culturali.
             6.  Fermo  quanto disposto dalla normativa in materia di
          progettazione    ed    esecuzione    di   opere   su   beni
          architettonici,  gli  interventi di manutenzione e restauro
          su  beni  culturali  mobili  e  superfici  decorate di beni
          architettonici sono eseguiti in via esclusiva da coloro che
          sono   restauratori   di  beni  culturali  ai  sensi  della
          normativa in materia.
             7.  I  profili  di  competenza  dei restauratori e degli
          altri  operatori  che  svolgono  attivita' complementari al
          restauro  o  altre  attivita'  di  conservazione  dei  beni
          culturali   mobili  e  delle  superfici  decorate  di  beni
          architettonici  sono  definiti  con  decreto  del  Ministro
          adottato  ai  sensi  dell'art.  17, comma 3, della legge 23
          agosto   1988,   n.   400,   d'intesa   con  la  Conferenza
          Stato-regioni.
             8.  Con decreto del Ministro adottato ai sensi dell'art.
          17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 di concerto con il
          Ministro  dell'universita' e della ricerca, sono definiti i
          criteri   ed   i   livelli   di   qualita'  cui  si  adegua
          l'insegnamento del restauro.
             9. L'insegnamento del restauro e' impartito dalle scuole
          di alta formazione e di studio istituite ai sensi dell'art.
          9  del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, nonche'
          dai  centri  di  cui  al  comma  11  e dagli altri soggetti
          pubblici e privati accreditati presso lo Stato. Con decreto
          del Ministro adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
          legge   n.  400  del  1988  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'universita'  e  della  ricerca,  sono  individuati  le
          modalita'    di    accreditamento,   i   requisiti   minimi
          organizzativi  e  di  funzionamento  dei soggetti di cui al
          presente   comma,   le   modalita'  della  vigilanza  sullo
          svolgimento delle attivita' didattiche e dell'esame finale,
          abilitante alle attivita' di cui al comma 6 e avente valore
          di  esame  di Stato, cui partecipa almeno un rappresentante
          del  Ministero,  il  titolo accademico rilasciato a seguito
          del  superamento  di  detto  esame,  che  e'  equiparato al
          diploma  di  laurea  specialistica o magistrale, nonche' le
          caratteristiche  del  corpo  docente.  Il  procedimento  di
          accreditamento si conclude con provvedimento adottato entro
          novanta  giorni dalla presentazione della domanda corredata
          dalla prescritta documentazione.
             9-bis.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore dei decreti
          previsti  dai  commi 7, 8 e 9, agli effetti dell'esecuzione
          degli   interventi  di  manutenzione  e  restauro  su  beni
          culturali    mobili    e   superfici   decorate   di   beni
          architettonici,  nonche'  agli  effetti  del  possesso  dei
          requisiti di qualificazione da parte dei soggetti esecutori
          di  detti  lavori,  la  qualifica  di  restauratore di beni
          culturali e' acquisita esclusivamente in applicazione delle
          predette disposizioni.
             10.   La   formazione  delle  figure  professionali  che
          svolgono   attivita'  complementari  al  restauro  o  altre
          attivita'   di  conservazione  e'  assicurata  da  soggetti
          pubblici  e  privati  ai sensi della normativa regionale. I
          relativi  corsi si adeguano a criteri e livelli di qualita'
          definiti  con  accordo in sede di Conferenza Stato-regioni,
          ai  sensi  dell'art.  4  del  decreto legislativo 28 agosto
          1997, n. 281.
             11. Mediante appositi accordi il Ministero e le regioni,
          anche con il concorso delle universita' e di altri soggetti
          pubblici   e   privati,  possono  istituire  congiuntamente
          centri,   anche   a  carattere  interregionale,  dotati  di
          personalita'  giuridica, cui affidare attivita' di ricerca,
          sperimentazione,  studio,  documentazione  ed attuazione di
          interventi  di  conservazione e restauro su beni culturali,
          di  particolare  complessita'.  Presso  tali centri possono
          essere  altresi'  istituite,  ove accreditate, ai sensi del
          comma  9,  scuole di alta formazione per l'insegnamento del
          restauro.  All'attuazione  del  presente  comma si provvede
          nell'ambito  delle risorse umane, strumentali e finanziarie
          disponibili  a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori
          oneri per la finanza pubblica.».
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 17, comma 95, della
          legge  15  maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per
          lo   snellimento   dell'attivita'   amministrativa   e  dei
          procedimenti di decisione e di controllo», pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  17  maggio  1997,  n. 113, supplemento
          ordinario:
             «95.  L'ordinamento  degli studi dei corsi universitari,
          con  esclusione  del  dottorato di ricerca, e' disciplinato
          dagli  atenei, con le modalita' di cui all'art. 11, commi 1
          e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, in conformita' a
          criteri  generali  definiti,  nel  rispetto della normativa
          comunitaria   vigente  in  materia,  sentiti  il  Consiglio
          universitario   nazionale  e  le  Commissioni  parlamentari
          competenti,   con   uno   o   piu'   decreti  del  Ministro
          dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
          di  concerto  con altri Ministri interessati, limitatamente
          ai  criteri  relativi  agli  ordinamenti  per  i  quali  il
          medesimo  concerto  e'  previsto  alla  data  di entrata in
          vigore  della  presente  legge,  ovvero da disposizioni dei
          commi  da  96 a 119 del presente articolo. I decreti di cui
          al presente comma determinano altresi':
              a)  con  riferimento ai corsi di cui al presente comma,
          accorpati per aree omogenee, la durata, anche eventualmente
          comprensiva del percorso formativo gia' svolto, l'eventuale
          serialita'  dei  predetti  corsi e dei relativi titoli, gli
          obiettivi   formativi  qualificanti,  tenendo  conto  degli
          sbocchi  occupazionali  e  della  spendibilita'  a  livello
          internazionale, nonche' la previsione di nuove tipologie di
          corsi   e   di   titoli  universitari,  in  aggiunta  o  in
          sostituzione  a  quelli determinati dagli articoli 1, 2, 3,
          comma 1 e 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341,
          anche  modificando gli ordinamenti e la durata di quelli di
          cui  al  decreto  legislativo  8  maggio  1998,  n. 178, in
          corrispondenza    di    attivita'   didattiche   di   base,
          specialistiche,  di  perfezionamento  scientifico,  di alta
          formazione permanente e ricorrente;
              b)  modalita'  e  strumenti  per  l'orientamento  e per
          favorire la mobilita' degli studenti, nonche' la piu' ampia
          informazione   sugli   ordinamenti   degli   studi,   anche
          attraverso    l'utilizzo   di   strumenti   informatici   e
          telematici;
              c)  modalita'  di  attivazione  da parte di universita'
          italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi
          universitari di cui al presente comma, nonche' di dottorati
          di  ricerca,  anche  in  deroga alle disposizioni di cui al
          capo  II  del  titolo  III del decreto del Presidente della
          Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.».
             -    Il    decreto    del    Ministro   dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270,
          recante «Modifiche al regolamento recante norme concernenti
          l'autonomia  didattica  degli atenei, approvato con decreto
          ministeriale   3   novembre  1999,  n.  509,  del  Ministro
          dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica»
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 novembre 2004, n.
          266.
          Nota all'art. 1:
             -   Si   riporta   il  testo  dell'art.  9  del  decreto
          legislativo  20  ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione
          del  Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma
          dell'art.  11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 1998, n. 250:
             «Art.  9  (Scuole di formazione e studio). - 1. Presso i
          seguenti  istituti  operano  scuole di alta formazione e di
          studio:  Istituto  centrale  del  restauro;  Opificio delle
          pietre dure; Istituto centrale per la patologia del libro.
             2.  Gli  istituti di cui al comma 1 organizzano corsi di
          formazione  e  di specializzazione anche con il concorso di
          universita'   e   altre  istituzioni  ed  enti  italiani  e
          stranieri   e   possono,   a   loro  volta,  partecipare  e
          contribuire alle iniziative di tali istituzioni ed enti.
             3.  L'ordinamento dei corsi delle scuole, i requisiti di
          ammissione  e  i criteri di selezione del personale docente
          sono  stabiliti  con  regolamenti ministeriali adottati, ai
          sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
          400,  con  decreto del Ministro, d'intesa con la Presidenza
          del  Consiglio  dei Ministri - Dipartimento per la funzione
          pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
          programmazione  economica. Con decreto del Ministro possono
          essere  istituite  sezioni  distaccate  delle  scuole  gia'
          istituite.
             4.  Con  regolamento adottato con le modalita' di cui al
          comma  3  si  provvede  al  riordino  delle  scuole  di cui
          all'art.  14 del decreto del Presidente della Repubblica 30
          settembre 1963, n. 1409.».
             -  Per  il testo dell'art. 29 del decreto legislativo 22
          gennaio 2004, n. 42, si veda nelle note alle premesse.