Art. 2. Criteri e livelli di qualita' del percorso formativo 1. L'accesso al percorso formativo del restauratore di beni culturali avviene attraverso una selezione preliminare con prove attitudinali di contenuto tecnico e prove teoriche, secondo quanto indicato nell'allegato A del presente decreto. 2. Il percorso formativo del restauratore di beni culturali, ferma restando l'unicita' della professione, e' articolato in relazione ai percorsi formativi professionalizzanti individuati nell'allegato B del presente decreto. 3. Il monte ore complessivo dei corsi e' articolato in modo da garantire che una percentuale fra il 50% e il 65% dell'insegnamento complessivo, compreso lo studio individuale e la tesi finale, sia riservata alle attivita' tecnico-didattiche di conservazione e restauro svolte in laboratorio e in cantiere su beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici, e la rimanente alle materie di carattere teorico-metodologico. Gli obiettivi formativi, le aree, gli ambiti e le discipline d'insegnamento, nonche' il numero dei crediti formativi sono individuati nell'allegato C al presente decreto. 4. Le attivita' tecnico-didattiche di conservazione e restauro si svolgono in laboratori presso la struttura formativa del corso e in cantieri-scuola in consegna all'istituzione formativa, sotto la responsabilita' didattica e professionale dei docenti del corso. Il numero di allievi e' stabilito in relazione agli spazi disponibili e deve comunque garantire un numero di allievi per docente non superiore a cinque. 5. I corsi possono prevedere che una parte dell'insegnamento venga svolta presso istituzioni estere di analogo livello qualitativo. 6. I corsi prevedono il riconoscimento dei crediti formativi maturati dai soggetti diplomati presso le universita', le scuole di alta formazione e di studio istituite ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e gli istituti di alta formazione artistica e musicale di cui all'articolo 1 della legge 508 del 1999, ai fini del completamento del percorso formativo utile al conseguimento del titolo di cui all'articolo 1, comma 3. 7. La modalita' di svolgimento dei corsi e' disciplinata dai singoli regolamenti didattici, fermo restando l'obbligo di frequenza. 8. Per garantire uno standard di qualita' minimo dell'insegnamento, una percentuale non inferiore all'80% delle attivita' tecnico-didattiche deve essere svolta su manufatti qualificabili come beni culturali ai sensi del Codice, e pertanto i relativi interventi devono essere autorizzati preventivamente dall'organo di tutela competente per territorio, con specifico riferimento alla compatibilita' dell'intervento conservativo con lo svolgimento dell'attivita' formativa. La parte rimanente deve comunque essere effettuata su manufatti originali.
Nota all'art. 2: - Per il testo dell'art. 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, si veda nella nota all'art. 1. - Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante «Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2000, n. 2: «Art. 1 (Finalita' della legge). - 1. La presente legge e' finalizzata alla riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati.».