Art. 5.
             Attivita' di accreditamento e di vigilanza


  1. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di
concerto  con  il  Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca,  da  emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del
presente  decreto,  e' istituita, presso il Ministero per i beni e le
attivita'   culturali,  una  commissione  tecnica  per  le  attivita'
istruttorie    finalizzate   all'accreditamento   delle   istituzioni
formative e per la vigilanza sull'insegnamento del restauro.
  2. Della commissione fanno parte:
   a) il presidente, nominato d'intesa dai Ministri interessati;
   b) cinque componenti, in rappresentanza del Ministero per i beni e
le  attivita' culturali, tre dei quali designati dalle scuole di alta
formazione e studio;
   c)    due    rappresentanti    del    Ministero   dell'istruzione,
del1'universita' e della ricerca;
   d)  un componente, designato dal Consiglio universitario nazionale
(CUN)   tra   i   docenti  delle  discipline  dell'area  scientifica,
umanistica e del restauro;
   e)  un  componente,  designato  dal  Consiglio  nazionale  per  la
valutazione del sistema universitario nazionale (CNVSU);
   f)  un  componente,  designato  dal Consiglio nazionale per l'alta
formazione artistica e musicale (CNAM).
  3.   La   commissione   svolge  le  funzioni  istruttorie  ai  fini
dell'accreditamento  dei corsi formativi, con riferimento ai seguenti
aspetti:
   a) requisiti delle istituzioni formative;
   b)  contenuti dei programmi dei corsi formativi, comprese le prove
di accesso;
   c) caratteristiche del corpo docente;
   d)  idoneita'  dei laboratori e dei cantieri di restauro destinati
allo svolgimento delle attivita' tecnico-didattiche;
   e)     disponibilita'    di    manufatti    per    le    attivita'
tecnico-didattiche.
  4.   La   Commissione   puo'   chiedere   ai  soggetti  interessati
documentazione  integrativa e chiarimenti. L'attivita' istruttoria si
conclude  con  una  proposta  al  Ministero per i beni e le attivita'
culturali  e  al  Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca,  ai fini dell'adozione del provvedimento di accreditamento o
di diniego.
  5. L'accreditamento e' disposto, con riferimento ai corsi formativi
da  svolgere, mediante decreto del Ministro per i beni e le attivita'
culturali,    di    concerto   con   il   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca.
  6.  La  commissione  esercita la vigilanza, per tutta la durata dei
corsi,  sulla  permanenza  dei presupposti individuati e sul rispetto
delle condizioni stabilite all'atto, dell'accreditamento. A tal fine,
almeno  una  volta  l'anno,  effettua  verifiche in concreto presso i
corsi  di  formazione.  In  caso di accertata difformita', propone ai
Ministeri  per  i  beni  e  le attivita' culturali e dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca  la  diffida  a  ripristinare  le
condizioni  e  i  presupposti, ovvero l'adozione dei provvedimenti di
sospensione   dei   corsi   o,   nei   casi  piu'  gravi,  di  revoca
dell'accreditamento.
  7.  La  commissione cura la redazione e l'aggiornamento dell'elenco
delle istituzioni formative accreditate allo svolgimento dei corsi di
formazione  dei restauratori e lo trasmette al Ministero per i beni e
le    attivita'    culturali    e   al   Ministero   dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca,  i  quali  assicurano all'elenco
adeguata    pubblicita'   attraverso   i   propri   siti   telematici
istituzionali.
  8.   La   commissione,  alla  luce  dell'evoluzione  del  dibattito
culturale,  delle  conoscenze  scientifiche e delle tecniche, nonche'
dell'attuazione  dell'articolo  29,  comma  5, del Codice, propone ai
Ministeri  suddetti gli eventuali aggiornamenti dei criteri e livelli
di qualita' cui si adegua l'insegnamento del restauro.
 
          Nota all'art. 5:
             -  Per  il testo dell'art. 29 del decreto legislativo 22
          gennaio 2004, n. 42, si veda nelle note alle premesse.