Art. 5. Attivita' di accreditamento e di vigilanza 1. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, e' istituita, presso il Ministero per i beni e le attivita' culturali, una commissione tecnica per le attivita' istruttorie finalizzate all'accreditamento delle istituzioni formative e per la vigilanza sull'insegnamento del restauro. 2. Della commissione fanno parte: a) il presidente, nominato d'intesa dai Ministri interessati; b) cinque componenti, in rappresentanza del Ministero per i beni e le attivita' culturali, tre dei quali designati dalle scuole di alta formazione e studio; c) due rappresentanti del Ministero dell'istruzione, del1'universita' e della ricerca; d) un componente, designato dal Consiglio universitario nazionale (CUN) tra i docenti delle discipline dell'area scientifica, umanistica e del restauro; e) un componente, designato dal Consiglio nazionale per la valutazione del sistema universitario nazionale (CNVSU); f) un componente, designato dal Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM). 3. La commissione svolge le funzioni istruttorie ai fini dell'accreditamento dei corsi formativi, con riferimento ai seguenti aspetti: a) requisiti delle istituzioni formative; b) contenuti dei programmi dei corsi formativi, comprese le prove di accesso; c) caratteristiche del corpo docente; d) idoneita' dei laboratori e dei cantieri di restauro destinati allo svolgimento delle attivita' tecnico-didattiche; e) disponibilita' di manufatti per le attivita' tecnico-didattiche. 4. La Commissione puo' chiedere ai soggetti interessati documentazione integrativa e chiarimenti. L'attivita' istruttoria si conclude con una proposta al Ministero per i beni e le attivita' culturali e al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ai fini dell'adozione del provvedimento di accreditamento o di diniego. 5. L'accreditamento e' disposto, con riferimento ai corsi formativi da svolgere, mediante decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 6. La commissione esercita la vigilanza, per tutta la durata dei corsi, sulla permanenza dei presupposti individuati e sul rispetto delle condizioni stabilite all'atto, dell'accreditamento. A tal fine, almeno una volta l'anno, effettua verifiche in concreto presso i corsi di formazione. In caso di accertata difformita', propone ai Ministeri per i beni e le attivita' culturali e dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca la diffida a ripristinare le condizioni e i presupposti, ovvero l'adozione dei provvedimenti di sospensione dei corsi o, nei casi piu' gravi, di revoca dell'accreditamento. 7. La commissione cura la redazione e l'aggiornamento dell'elenco delle istituzioni formative accreditate allo svolgimento dei corsi di formazione dei restauratori e lo trasmette al Ministero per i beni e le attivita' culturali e al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, i quali assicurano all'elenco adeguata pubblicita' attraverso i propri siti telematici istituzionali. 8. La commissione, alla luce dell'evoluzione del dibattito culturale, delle conoscenze scientifiche e delle tecniche, nonche' dell'attuazione dell'articolo 29, comma 5, del Codice, propone ai Ministeri suddetti gli eventuali aggiornamenti dei criteri e livelli di qualita' cui si adegua l'insegnamento del restauro.
Nota all'art. 5: - Per il testo dell'art. 29 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si veda nelle note alle premesse.