Art. 6. Esame finale e diploma 1. L'esame finale dei corsi di formazione e' organizzato dall'istituzione formativa ed e' articolato in due prove, una di carattere applicativo, consistente in un intervento pratico-laboratoriale ed una di carattere teorico-metodologico, consistente nella discussione di un elaborato scritto. Qualora la prima prova non venga superata, il candidato potra' ripetere l'esame nella sessione successiva. 2. La Commissione per l'esame finale e' composta da sette membri, nominati dai direttori delle istituzioni formative e comprende almeno due membri designati dal Ministero per i beni e le attivita' culturali tra gli iscritti nel registro dei restauratori da almeno cinque anni, nonche' due docenti universitari designati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Nella fase di prima applicazione, il Ministero per i beni e le attivita' culturali designa i due membri tra i diplomati delle scuole di alta formazione e studio del Ministero stesso. Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 26 maggio 2009 Il Ministro per i beni e le attivita' culturali Bondi Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca Gelmini Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 2009 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 175