Art. 6.
                       Esame finale e diploma


  1.   L'esame   finale   dei  corsi  di  formazione  e'  organizzato
dall'istituzione  formativa  ed  e'  articolato  in due prove, una di
carattere     applicativo,     consistente     in    un    intervento
pratico-laboratoriale   ed  una  di  carattere  teorico-metodologico,
consistente  nella  discussione  di  un elaborato scritto. Qualora la
prima  prova non venga superata, il candidato potra' ripetere l'esame
nella sessione successiva.
  2.  La  Commissione per l'esame finale e' composta da sette membri,
nominati dai direttori delle istituzioni formative e comprende almeno
due  membri  designati  dal  Ministero  per  i  beni  e  le attivita'
culturali  tra  gli  iscritti nel registro dei restauratori da almeno
cinque anni, nonche' due docenti universitari designati dal Ministero
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca.  Nella fase di
prima  applicazione, il Ministero per i beni e le attivita' culturali
designa  i due membri tra i diplomati delle scuole di alta formazione
e studio del Ministero stesso.
  Il  presente  decreto,  munito del sigillo di Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 26 maggio 2009
                                               Il Ministro per i beni
                                             e le attivita' culturali
                                                                Bondi

Il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca
Gelmini
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 2009
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
   persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 175