Art. 4.


                           Scuola primaria


  1.  Sono  iscritti  alla scuola primaria le bambine e i bambini che
compiono  sei  anni di eta' entro il 31 dicembre dell'anno scolastico
di riferimento.
  2.  Possono,  altresi',  essere  iscritti  alla scuola primaria, su
richiesta  delle  famiglie,  le  bambine e i bambini che compiono sei
anni di eta' entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento.
  3.  Il tempo scuola della primaria e' svolto ai sensi dell'articolo
4  del  decreto-legge  1°  settembre  2008,  n.  137, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  30  ottobre  2008,  n.  169, secondo il
modello  dell'insegnante  unico  che supera il precedente assetto del
modulo  e  delle  compresenze,  e secondo le differenti articolazioni
dell'orario  scolastico  settimanale  a  24, 27, e sino a 30 ore, nei
limiti delle risorse dell'organico assegnato; e' previsto altresi' il
modello   delle   40   ore,   corrispondente  al  tempo  pieno.  Tali
articolazioni  riguardano  a  regime  l'intero  percorso della scuola
primaria  e,  per  l'anno scolastico 2009-2010, solo le classi prime,
tenendo  conto  delle specifiche richieste delle famiglie. Qualora il
docente  non  sia  in  possesso  degli  specifici titoli previsti per
l'insegnamento   della   lingua   inglese   e   dei   requisiti   per
l'insegnamento  della  religione  cattolica,  tali  insegnamenti sono
svolti da altri docenti che ne abbiano i titoli o i requisiti.
  4.  Le  classi  successive  alla  prima  continuano  a  funzionare,
dall'anno  scolastico  2009-2010  e fino alla graduale messa a regime
del modello previsto dal precedente comma 3, secondo i modelli orario
in atto:
   a)  27  ore,  corrispondenti  all'orario  di  insegnamento  di cui
all'articolo  7, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2004, con
esclusione  delle  attivita'  opzionali facoltative di cui al comma 2
del medesimo articolo, senza compresenze;
   b)  30  ore  comprensive  delle  attivita'  opzionali facoltative,
corrispondente  all'orario  delle  attivita'  di  cui all'articolo 7,
comma  2, del decreto legislativo n. 59 del 2004, senza compresenze e
nei limiti dell'organico assegnato per l'anno scolastico 2008/2009;
   c)  40  ore  corrispondenti  al modello di tempo pieno, nei limiti
dell'organico   assegnato   per  l'anno  scolastico  2008/2009  senza
compresenze.
  5.  Le  istituzioni  scolastiche, nella loro autonomia e sulla base
delle  richieste  delle  famiglie  e  fermo  quanto disposto ai commi
precedenti,   adeguano   i  diversi  modelli  orario  agli  obiettivi
formativi  e ai piani di studio allegati al decreto legislativo n. 59
del  2004,  come  aggiornati  dal decreto del Ministro della pubblica
istruzione in data 31 luglio 2007.
  6.  La dotazione organica di istituto e' determinata sulla base del
fabbisogno  del  personale docente necessario per soddisfare l'orario
delle  attivita'  didattiche.  Relativamente  alle classi funzionanti
secondo  il  modello  previsto  dall'articolo  4 del decreto-legge 1°
settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre  2008, n. 169, la dotazione e' fissata in 27 ore settimanali.
La  dotazione  complessiva  comprende,  in aggiunta, il fabbisogno di
organico   per   l'integrazione   degli  alunni  disabili  e  per  il
funzionamento delle classi a tempo pieno autorizzate.
  7.  A  livello  nazionale  rimane confermato, per le classi a tempo
pieno,  il  numero  dei  posti  attivati  complessivamente per l'anno
scolastico  2008/2009.  Le  classi  a  tempo  pieno  sono attivate, a
richiesta  delle famiglie, sulla base di specifico progetto formativo
integrato  e delle disponibilita' di organico assegnate all'istituto,
nonche'  in  presenza  delle  necessarie  strutture e servizi. Per la
determinazione   dell'organico   di   dette   classi   e'  confermata
l'assegnazione di due docenti per classe, eventualmente coadiuvati da
insegnanti  di  religione  cattolica  e  di  inglese  in possesso dei
relativi  titoli  o  requisiti.  Le maggiori disponibilita' di orario
derivanti  dalla presenza di due docenti per classe, rispetto alle 40
ore  del  modello di tempo pieno, rientrano nell'organico d'istituto.
Per  il  potenziamento  quantitativo  e  qualitativo del servizio del
tempo pieno sul territorio sono attivati piani pluriennali sulla base
di  intese  con le rappresentanze dei comuni, precedute da un accordo
quadro con le autonomie locali in sede di Conferenza unificata.
  8.  Qualora non sia possibile procedere alla aggregazione delle ore
disponibili  nei  plessi  della medesima istituzione scolastica, sono
costituiti  posti di insegnamento anche con orario inferiore a quello
d'obbligo.
  9.  Per l'acquisizione delle conoscenze e delle competenze relative
a   «Cittadinanza   e  Costituzione»  si  applica  l'articolo  1  del
decreto-legge  n.  137 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 169 del 2008.
  10.  Con  decreto  del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca,  avente  natura  non regolamentare, sono individuati,
nell'ambito  dell'istituto  o  di reti di scuole, i titoli prioritari
per impartire l'insegnamento di musica e pratica musicale.
  11.  Sono  organizzati, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, lettera
d),  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,  convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, corsi di formazione
professionale  per  i  docenti,  finalizzati all'adattamento al nuovo
modello organizzativo.
 
          Nota all'art. 4:
             -   Per  il  testo  dell'art.  4  del  decreto-legge  1°
          settembre  2008  n.  137, convertito dalla legge 30 ottobre
          2008,  n. 169, recante: «Disposizioni urgenti in materia di
          istruzione   e  universita'.»,  si  veda  nelle  note  alle
          premesse.
             - Per il testo del decreto legislativo 19 febbraio 2004,
          n.  59, recante: «Definizione delle norme generali relative
          alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione,
          a  norma dell'art. 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53.», si
          veda nelle note alle premesse.
             -  Si riporta il testo dell'art. 1, del decreto-legge 1°
          settembre  2008,  n.  137,  convertito,  con modificazioni,
          dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, recante: «Disposizioni
          urgenti in materia di istruzione e universita'»:
             «Art.  1 (Cittadinanza e Costituzione). - 1. A decorrere
          dall'inizio  dell'anno  scolastico  2008/2009, oltre ad una
          sperimentazione   nazionale,  ai  sensi  dell'art.  11  del
          regolamento   di   cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  8  marzo  1999, n. 275, sono attivate azioni di
          sensibilizzazione e di formazione del personale finalizzate
          all'acquisizione   nel   primo   e  nel  secondo  ciclo  di
          istruzione  delle  conoscenze e delle competenze relative a
          «Cittadinanza   e  Costituzione»,  nell'ambito  delle  aree
          storico-geografica   e  storico-sociale  e  del  monte  ore
          complessivo  previsto  per  le  stesse. Iniziative analoghe
          sono avviate nella scuola dell'infanzia.
             1-bis.   Al   fine   di  promuovere  la  conoscenza  del
          pluralismo     istituzionale,    definito    dalla    Carta
          costituzionale,  sono  altresi'  attivate iniziative per lo
          studio  degli  statuti regionali delle regioni ad autonomia
          ordinaria e speciale.
             2.  All'attuazione  del  presente  articolo  si provvede
          entro   i   limiti   delle  risorse  umane,  strumentali  e
          finanziarie disponibili a legislazione vigente.».
             -  Per il testo dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge
          25  giugno  2008,  n.  112, convertito dalla legge 6 agosto
          2008,   n.  133,  recante:  «Disposizioni  urgenti  per  lo
          sviluppo  economico, la semplificazione, la competitivita',
          la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
          tributaria», si veda nelle note al titolo.