Art. 6. Norme finali 1. La regione autonoma Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalita' del presente regolamento nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti. 2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche alle scuole con lingua di insegnamento slovena, fatte salve le modifiche ed integrazioni per gli opportuni adattamenti agli specifici ordinamenti di tali scuole, nel limite massimo di 36 ore settimanali per le classi funzionanti a tempo normale di cui all' articolo 5, comma 6. 3. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 le disposizioni del presente regolamento non possono essere disapplicate o derogate da norme contrattuali.
Nota all'art. 6: - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»: «2. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinate dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle legge sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto. Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilita' sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte derogata non sono ulteriormente applicabili, salvo che la legge disponga espressamente in senso contrario.».