Art. 7.


                             Abrogazioni


  1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
   a)  articolo 1, comma 630, quarto periodo, della legge 27 dicembre
2006, n. 296;
   b) articolo 6 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59;
   c) articolo 12, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 19
febbraio 2004, n. 59.
  2.   E'   altresi'   abrogata   ogni  altra  disposizione  comunque
incompatibile con quelle del presente regolamento.
 
          Nota all'art. 7:
             - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 630 della legge
          27  dicembre  2006,  n.  296, recante: «Disposizioni per la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge finanziaria 2007)»:
             «630.  Per fare fronte alla crescente domanda di servizi
          educativi  per  i bambini al di sotto dei tre anni di eta',
          sono   attivati,  previo  accordo  in  sede  di  Conferenza
          unificata  di  cui  all'art.  8  del decreto legislativo 28
          agosto   1997,   n.   281,  progetti  tesi  all'ampliamento
          qualificato  dell'offerta  formativa  rivolta a bambini dai
          ventiquattro  a  trentasei  mesi di eta', anche mediante la
          realizzazione   di  iniziative  sperimentali  improntate  a
          criteri  di qualita' pedagogica, flessibilita', rispondenza
          alle  caratteristiche  della  specifica  fascia  di eta'. I
          nuovi   servizi   possono   articolarsi   secondo   diverse
          tipologie,  con  priorita'  per  quelle  modalita'  che  si
          qualificano come sezioni sperimentali aggregate alla scuola
          dell'infanzia,  per  favorire  un'effettiva continuita' del
          percorso  formativo  lungo  l'asse  cronologico 0-6 anni di
          eta'.  Il Ministero della pubblica istruzione concorre alla
          realizzazione  delle  sezioni  sperimentali  attraverso  un
          progetto  nazionale  di  innovazione ordinamentale ai sensi
          dell'art.   11  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  8  marzo  1999,  n.  275,  e
          assicura  specifici  interventi  formativi per il personale
          docente  e  non docente che chiede di essere utilizzato nei
          nuovi  servizi.  A tale fine sono utilizzate annualmente le
          risorse previste dall'art. 7, comma 5, della legge 28 marzo
          2003,  n. 53, destinate al finanziamento dell'art. 2, comma
          1, lettera e), ultimo periodo, della medesima legge. L'art.
          2  del  decreto  legislativo  19  febbraio  2004, n. 59, e'
          abrogato.».
             -  Si riporta il testo dell'art. 6 e dell'art. 12, comma
          1, primo periodo, del decreto legislativo 19 febbraio 2004,
          n.  59, recante: «Definizione delle norme generali relative
          alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione,
          a  norma  dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53»
          e' il seguente:
             «Art.  6  (Iscrizioni). - 1. Sono iscritti al primo anno
          della scuola primaria le bambine e i bambini che compiono i
          sei   anni   di  eta'  entro  il  31  agosto  dell'anno  di
          riferimento.
             2.  Possono  essere  iscritti al primo anno della scuola
          primaria  anche  le  bambine e i bambini che compiono i sei
          anni  di  eta'  entro  il 30 aprile dell'anno scolastico di
          riferimento.».
             «Art.   12   (Scuola   dell'infanzia).  -  1.  Nell'anno
          scolastico  2003-2004  possono  essere iscritti alla scuola
          dell'infanzia,  in  forma  di  sperimentazione, volta anche
          alla definizione delle esigenze di nuove professionalita' e
          modalita'   organizzative,  le  bambine  e  i  bambini  che
          compiono  i  tre  anni  di  eta' entro il 28 febbraio 2004,
          compatibilmente   con   la  disponibilita'  dei  posti,  la
          recettivita'  delle strutture, la funzionalita' dei servizi
          e   delle  risorse  finanziarie  dei  comuni,  secondo  gli
          obblighi  conferiti  dall'ordinamento  e  nel  rispetto dei
          limiti posti alla finanza comunale dal patto di stabilita'.
             …omissis…».