Art. 7. Abrogazioni 1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: a) articolo 1, comma 630, quarto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; b) articolo 6 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59; c) articolo 12, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59. 2. E' altresi' abrogata ogni altra disposizione comunque incompatibile con quelle del presente regolamento.
Nota all'art. 7: - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 630 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)»: «630. Per fare fronte alla crescente domanda di servizi educativi per i bambini al di sotto dei tre anni di eta', sono attivati, previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, progetti tesi all'ampliamento qualificato dell'offerta formativa rivolta a bambini dai ventiquattro a trentasei mesi di eta', anche mediante la realizzazione di iniziative sperimentali improntate a criteri di qualita' pedagogica, flessibilita', rispondenza alle caratteristiche della specifica fascia di eta'. I nuovi servizi possono articolarsi secondo diverse tipologie, con priorita' per quelle modalita' che si qualificano come sezioni sperimentali aggregate alla scuola dell'infanzia, per favorire un'effettiva continuita' del percorso formativo lungo l'asse cronologico 0-6 anni di eta'. Il Ministero della pubblica istruzione concorre alla realizzazione delle sezioni sperimentali attraverso un progetto nazionale di innovazione ordinamentale ai sensi dell'art. 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e assicura specifici interventi formativi per il personale docente e non docente che chiede di essere utilizzato nei nuovi servizi. A tale fine sono utilizzate annualmente le risorse previste dall'art. 7, comma 5, della legge 28 marzo 2003, n. 53, destinate al finanziamento dell'art. 2, comma 1, lettera e), ultimo periodo, della medesima legge. L'art. 2 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, e' abrogato.». - Si riporta il testo dell'art. 6 e dell'art. 12, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, recante: «Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53» e' il seguente: «Art. 6 (Iscrizioni). - 1. Sono iscritti al primo anno della scuola primaria le bambine e i bambini che compiono i sei anni di eta' entro il 31 agosto dell'anno di riferimento. 2. Possono essere iscritti al primo anno della scuola primaria anche le bambine e i bambini che compiono i sei anni di eta' entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento.». «Art. 12 (Scuola dell'infanzia). - 1. Nell'anno scolastico 2003-2004 possono essere iscritti alla scuola dell'infanzia, in forma di sperimentazione, volta anche alla definizione delle esigenze di nuove professionalita' e modalita' organizzative, le bambine e i bambini che compiono i tre anni di eta' entro il 28 febbraio 2004, compatibilmente con la disponibilita' dei posti, la recettivita' delle strutture, la funzionalita' dei servizi e delle risorse finanziarie dei comuni, secondo gli obblighi conferiti dall'ordinamento e nel rispetto dei limiti posti alla finanza comunale dal patto di stabilita'. …omissis…».