ART. 103
         (Modifiche all'articolo 211 del decreto legislativo
                        9 aprile 2008, n. 81)

  1.  All'articolo 211, comma 2, del decreto, sono aggiunte, in fine,
le  seguenti  parole:  "a  meno che la valutazione effettuata a norma
dell'articolo   209,   comma 2,  dimostri  che  i  valori  limite  di
esposizione  non  sono  superati  e che possono essere esclusi rischi
relativi alla sicurezza".