ART. 104
         (Modifiche all'articolo 214 del decreto legislativo
                        9 aprile 2008, n. 81)

  1. All'articolo 214, comma 1, lettera a), del decreto, i numeri 1),
2)  e  3) sono sostituiti dai seguenti: "1) radiazioni ultraviolette:
radiazioni  ottiche  a lunghezza d'onda compresa tra 100 e 400 nm. La
banda  degli  ultravioletti  e'  suddivisa  in  UVA (315-400 nm), UVB
(280-315  nm) e UVC (100-280 nm); 2) radiazioni visibili : radiazioni
ottiche  a  lunghezza d'onda compresa tra 380 e 780 nm; 3) radiazioni
infrarosse: radiazioni ottiche a lunghezza d'onda compresa tra 780 nm
e  1  mm.  La  regione degli infrarossi e' suddivisa in IRA (780-1400
nm), IRB (1400-3000 nm) e IRC (3000 nm-1 mm); ".