ART. 11
         (Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo
                        9 aprile 2008, n. 81)

  1.   All'articolo   14  del  decreto  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
   a) il  comma 1  e'  sostituito  dal  seguente:  "1. Al fine di far
cessare  il  pericolo  per  la tutela della salute e la sicurezza dei
lavoratori,  nonche' di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e
irregolare,  ferme  restando  le  attribuzioni  del  coordinatore per
l'esecuzione  dei lavori di cui all'articolo 92, comma 1, lettera e),
gli  organi  di  vigilanza  del  Ministero del lavoro, della salute e
delle  politiche sociali, anche su segnalazione delle amministrazioni
pubbliche   secondo   le   rispettive  competenze,  possono  adottare
provvedimenti  di  sospensione in relazione alla parte dell'attivita'
imprenditoriale   interessata  dalle  violazioni  quando  riscontrano
l'impiego   di   personale   non   risultante   dalla  documentazione
obbligatoria  in  misura  pari o superiore al 20 per cento del totale
dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, nonche' in caso di gravi
e  reiterate  violazioni  in  materia  di tutela della salute e della
sicurezza  sul  lavoro  individuate  con  decreto  del  Ministero del
lavoro,  della  salute e delle politiche sociali, adottato sentito il
Ministero  dell'interno e la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo  Stato,  le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
In attesa della adozione del citato decreto, le violazioni in materia
di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro che costituiscono
il  presupposto  per  l'adozione  del  provvedimento  di  sospensione
dell'attivita'  imprenditoriale sono quelle individuate nell'Allegato
I.  Si  ha  reiterazione  quando,  nei  cinque  anni  successivi alla
commissione  di una violazione oggetto di prescrizione dell'organo di
vigilanza   ottemperata   dal  contravventore  o  di  una  violazione
accertata  con  sentenza definitiva, lo stesso soggetto commette piu'
violazioni della stessa indole. Si considerano della stessa indole le
violazioni  della  medesima  disposizione  e  quelle  di disposizioni
diverse  individuate,  in attesa della adozione del decreto di cui al
precedente  periodo, nell'allegato I. L'adozione del provvedimento di
sospensione   e'   comunicata  all'Autorita'  per  la  vigilanza  sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'articolo
6  del  decreto  legislativo  12 aprile 2006, n. 163, ed al Ministero
delle  infrastrutture  e dei trasporti, per gli aspetti di rispettiva
competenza,  al  fine  dell'adozione,  da  parte  del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, di un provvedimento interdittivo alla
contrattazione    con    le   pubbliche   amministrazioni   ed   alla
partecipazione  a gare pubbliche. La durata del provvedimento e' pari
alla citata sospensione nel caso in cui la percentuale dei lavoratori
irregolari  sia  inferiore  al 50 per cento del totale dei lavoratori
presenti  sul  luogo  di  lavoro;  nel caso in cui la percentuale dei
lavoratori irregolari sia pari o superiore al 50 per cento del totale
dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, ovvero nei casi di gravi
e  reiterate  violazioni  in  materia  di tutela della salute e della
sicurezza  sul  lavoro,  ovvero nei casi di reiterazione la durata e'
incrementata  di  un  ulteriore periodo di tempo pari al doppio della
durata  della  sospensione  e  comunque non superiore a due anni; nel
caso  di  reiterazione  la  decorrenza del periodo di interdizione e'
successiva  al  termine  del  precedente periodo di interdizione; nel
caso di non intervenuta revoca del provvedimento di sospensione entro
quattro   mesi   dalla  data  della  sua  emissione,  la  durata  del
provvedimento e' pari a due anni, fatta salva l'adozione di eventuali
successivi    provvedimenti    di   rideterminazione   della   durata
dell'interdizione  a  seguito  dell'acquisizione  della  revoca della
sospensione.  Le  disposizioni  del presente comma si applicano anche
con   riferimento  ai  lavori  nell'ambito  dei  cantieri  edili.  Ai
provvedimenti  del presente articolo non si applicano le disposizioni
di   cui  alla  legge  7  agosto  1990,  n. 241.  Limitatamente  alla
sospensione   dell'attivita'   di   impresa,  all'accertamento  delle
violazioni  in  materia di prevenzione incendi, indicate all'allegato
I,   provvede   il   comando   provinciale   dei   vigili  del  fuoco
territorialmente  competente.  Ove gli organi di vigilanza o le altre
amministrazioni pubbliche rilevino possibili violazioni in materia di
prevenzione  incendi,  ne  danno  segnalazione  al competente Comando
provinciale  dei  vigili  del  fuoco, il quale procede ai sensi delle
disposizioni  del  decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e di cui
al comma 2. ";
   b) al comma 2, dopo le parole: "in materia di prevenzioni incendi"
sono inserite le seguenti: "in ragione della competenza esclusiva del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 46";
   c) la  lettera c) del comma 4 e' sostituita dalla seguente: "c) il
pagamento di una somma aggiuntiva rispetto a quelle di cui al comma 6
pari  a 1.500 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare
e  a  2.500  euro  nelle ipotesi di sospensione per gravi e reiterate
violazioni  in  materia  di tutela della salute e della sicurezza sul
lavoro.".
   d) il  comma 10  e'  sostituito  dal  seguente:  "10. Il datore di
lavoro  che  non  ottempera al provvedimento di sospensione di cui al
presente  articolo  e'  punito  con  l'arresto  fino a sei mesi nelle
ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di
tutela  della  salute e della sicurezza sul lavoro e con l'arresto da
tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di
sospensione per lavoro irregolare.";
   e) dopo il comma 11 e' aggiunto il seguente:
  "11-bis.  Il  provvedimento  di sospensione nelle ipotesi di lavoro
irregolare  non  si  applica nel caso in cui il lavoratore irregolare
risulti  l'unico  occupato  dall'impresa. In ogni caso di sospensione
nelle  ipotesi  di  lavoro  irregolare  gli effetti della sospensione
possono essere fatti decorrere dalle ore dodici del giorno lavorativo
successivo ovvero dalla cessazione dell'attivita' lavorativa in corso
che  non  puo'  essere  interrotta,  salvo  che  non  si  riscontrino
situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei
lavoratori o dei terzi.".