ART. 115
         (Modifiche all'articolo 251 del decreto legislativo
                        9 aprile 2008, n. 81)

  1. All'articolo 251 del decreto, alinea, le parole: " l'esposizione
dei   lavoratori   alla"   sono   sostituite  dalle  seguenti:  "  la
concentrazione nell'aria della".
  2.  All'articolo  251,  comma 1,  del  decreto,  la  lettera  b) e'
sostituita  dalla  seguente:  "b)  i lavoratori esposti devono sempre
utilizzare  dispositivi  di  protezione  individuale  (DPI) delle vie
respiratorie  con  fattore  di  protezione  operativo  adeguato  alla
concentrazione  di  amianto nell'aria. La protezione deve essere tale
da  garantire  all'utilizzatore  in  ogni  caso  che  la  stima della
concentrazione  di  amianto nell'aria filtrata, ottenuta dividendo la
concentrazione   misurata   nell'aria  ambiente  per  il  fattore  di
protezione  operativo,  sia  non  superiore  ad  un decimo del valore
limite indicato all'articolo 254; ".