ART. 12
         (Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo
                        9 aprile 2008, n. 81)

  1.  All'articolo  16,  comma 3,  del decreto, il secondo periodo e'
sostituito  dal  seguente:  "L'obbligo  di  cui  al  primo periodo si
intende  assolto  in  caso  di  adozione  ed  efficace attuazione del
modello di verifica e controllo di cui all'articolo 30, comma 4. ".
  2.  All'articolo  16,  dopo  il  comma 3  e'  aggiunto il seguente:
"3-bis.  Il soggetto delegato puo', a sua volta, previa intesa con il
datore  di lavoro delegare specifiche funzioni in materia di salute e
sicurezza  sul lavoro alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2.
La  delega  di funzioni di cui al primo periodo non esclude l'obbligo
di  vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento
delle  funzioni  trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita
la delega di cui al presente comma non puo', a sua volta, delegare le
funzioni delegate.".