ART. 121
         (Modifiche all'articolo 262 del decreto legislativo
                        9 aprile 2008, n. 81)

  1. L'articolo 262 del decreto e' sostituito dal seguente:
                              "ART. 262
          (Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente)

  1. Il datore di lavoro e' punito:
   a) con  l'arresto  da  tre  a  sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a
6.400 euro per la violazione degli articoli 223, commi 1, 2 e 3, 236,
commi 1, 2, 3, 4 e 5, e 249, commi 1 e 3;
   b) con  l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da 2.000 a 4.000
euro per la violazione dell'articolo 223, comma 6.
  2. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
   a) con  l'arresto  da  tre  a  sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a
6.400  euro  per la violazione degli articoli 225, 226, 228, commi 1,
3,  4  e  5,  229, comma 7, 235, 237, 238, comma 1, 240, commi 1 e 2,
241, 242, commi 1, 2 e 5, lettera b), 248, comma 1, 250, commi 1 e 4,
251,  252,  253, comma 1, 254, 255, 256, commi 1, 2, 3 e 4, 257, 258,
259, commi 1, 2 e 3, e 260, comma 1;
   b) con  l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da 2.000 a 4.000
euro per la violazione degli articoli 227, commi 1, 2 e 3, 229, commi
1, 2, 3 e 5, 239, commi 1, 2 e 4, e 240, comma 3;
   c) con  l'arresto  fino  a tre mesi o con l'ammenda da 800 a 2.000
euro  per la violazione degli articoli 250, commi 2 e 3, e 256, commi
5 e 7;
   d) con  la  sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro
per  la  violazione  degli  articoli  243, commi 3, 4, 5, 6 e 8, 253,
comma 3, e 260, commi 2 e 3. ".