ART. 128
         (Modifiche all'articolo 274 del decreto legislativo
                        9 aprile 2008, n. 81)

  1.  All'articolo  274  del  decreto,  il  comma 3 e' sostituito dal
seguente:  "3. Nelle strutture di isolamento che ospitano pazienti od
animali   che  sono,  o  potrebbero  essere,  contaminati  da  agenti
biologici  del  gruppo 2, 3 o 4, le misure di contenimento da attuare
per  ridurre al minimo il rischio di infezione sono scelte tra quelle
indicate   nell'  allegato  XLVII  in  funzione  delle  modalita'  di
trasmissione dell'agente biologico.".