ART. 130
         (Modifiche all'articolo 280 del decreto legislativo
                        9 aprile 2008, n. 81)

  1.  All'articolo  280 del decreto i commi 2 e 3 sono sostituiti dai
seguenti:
  "2.  Il  datore di lavoro istituisce ed aggiorna il registro di cui
al  comma 1  e ne cura la tenuta tramite il responsabile del servizio
di prevenzione e protezione. Il medico competente e il rappresentante
per la sicurezza hanno accesso a detto registro.
  3. Il datore di lavoro:
   a) consegna  copia  del  registro  di  cui al comma 1 all'ISPESL e
all'organo  di  vigilanza  competente  per territorio, comunicando ad
essi  ogni  tre  anni  e  comunque  ogni qualvolta questi ne facciano
richiesta,le variazioni intervenute;
   b) comunica  all'ISPESL  e  all'organo di vigilanza competente per
territorio la cessazione del rapporto di lavoro,dei lavoratori di cui
al  comma 1,  fornendo  al  contempo  l'aggiornamento dei dati che li
riguardano  e  consegna  al  medesimo Istituto per tramite del medico
competente le relative cartelle sanitarie e di rischio;
   c) in  caso  di  cessazione  di  attivita'  dell'azienda, consegna
all'Istituto   superiore   di   sanita'  e  all'organo  di  vigilanza
competente  per  territorio  copia  del registro di cui al comma 1 ed
all'ISPESL  copia  del  medesimo  registro nonche' per il tramite del
medico competente le cartelle sanitarie e di rischio;
   d) in  caso  di  assunzione  di  lavoratori  che  hanno esercitato
attivita'  che  comportano  rischio di esposizione allo stesso agente
richiede all'ISPESL copia delle annotazioni individuali contenute nel
registro  di cui al comma 1, nonche' copia della cartella sanitaria e
di rischio;".