ART. 139 (Modifiche all'articolo 294 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) 1. Dopo l'articolo 294 e' aggiunto il seguente: "ART. 294-bis (Informazione e formazione dei lavoratori) 1. Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37, il datore di lavoro provvede affinche' i lavoratori esposti al rischio di esplosione e i loro rappresentanti vengano informati e formati in relazione al risultato della valutazione dei rischi, con particolare riguardo: a) alle misure adottate in applicazione del presente titolo; b) alla classificazione delle zone; c) alle modalita' operative necessarie a minimizzare la presenza e l'efficacia delle sorgenti di accensione; d) ai rischi connessi alla presenza di sistemi di protezione dell'impianto; e) ai rischi connessi alla manipolazione ed al travaso di liquidi infiammabili e/o polveri combustibili; f) al significato della segnaletica di sicurezza e degli allarmi ottico/acustici; g) agli eventuali rischi connessi alla presenza di sistemi di prevenzione delle atmosfere esplosive, con particolare riferimento all'asfissia; h) all'uso corretto di adeguati dispositivi di protezione individuale e alle relative indicazioni e controindicazioni all'uso.".